TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-19, n. 202300778
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Pubblicato il 19/10/2023
N. 00778/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2023, proposto da
Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S S, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
Maffei Sardasilicati S.p.A., Sotacarbo S.p.A., Nuove Tecno Energie S.r.l., Fiume Santo S.p.A., En.It S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del direttore del servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, rep. 240 prot.13892 del 29/03/2023, di approvazione atti della Commissione di Valutazione e graduatoria finale dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C2 Investimento 3.1 “ Produzione in aree industriali dismesse ” e dei relativi allegati, nella parte in cui non hanno ammesso il ricorrente C.I.P.O. alla procedura e alla graduatoria e nella parte in cui non lo hanno individuato quale beneficiario del finanziamento;
- degli atti della Commissione di valutazione richiamati dalla suddetta determinazione, in particolare, i non conosciuti verbali dal n. 1 al n. 4 e l'approvazione della graduatoria finale contenuta nel verbale n. 4 del 22.03.2023;
- del parere del Ministero, richiamato nell'allegato 2 cit., FAQ 169;
- nei limiti dell'interesse del ricorrente e delle censure, dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, ap-provato con determinazione rep. 86 prot. 3604 del 26.01.2023, pubblicato sul BURAS n. 6 del 02.02.2023, Supplemento Straordinario n. 7 del 02.02.2023 e anche del bando-tipo approvato con decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del MASE del 23/12/2022, n. 427, ove intesi nel senso di escludere la partecipazione alla selezione degli enti pubblici economici che svolgono attività di impresa, quale il ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra ha impugnato la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, rep. 240 prot.13892 del 29/03/2023, meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente alla procedura di selezione delle proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre a tutti gli atti correlati.
2. Espone il ricorrente che il Servizio energia ed economia verde dell'Assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) indiceva –nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle sue disposizioni attuative– un avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti inerenti alla realizzazione di impianti di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.
3. L’avviso in questione, espressamente diretto alle imprese di tutte le dimensioni che intendevano realizzare gli interventi in questione, veniva redatto sulla base del bando-tipo approvato con decreto del Direttore Generale incentivi energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 23/12/2022, n. 427.
4. Il Consorzio ricorrente presentava in data 28/02/2023 domanda di partecipazione alla procedura qualificandosi come "Impresa" in quanto ente pubblico economico (art. 36, comma 4, L. n. 317/1991) che svolge attività di impresa, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dall’art. 4, comma 1, dell’Avviso.
5. La domanda del Consorzio, tuttavia, non veniva ritenuta ammissibile e, conseguentemente non veniva inserita nella graduatoria in ragione dell’esito dell’istruttoria condotta e della risposta allo specifico quesito sottoposto al MASE che rilevava come detta tipologia di consorzio, in quanto disciplinato dal diritto pubblico e non dal diritto privato e esplicante la sua attività attraverso atti amministrativi, non potesse essere considerato un’impresa ai sensi del Bando tipo.
6. Avverso tali determinazioni è insorto il ricorrente con un unico motivo di gravame con il quale ha dedotto il vizio di errore di fatto e sui presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’avviso e del bando tipo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2093 c.c., artt. 31, 113, 114 e 115 del D.Lgs 267/2000, dell’art. 3 della L.R. 10/2008 e dell’art. 36 della Legge 317/1991.
6.1. Il ricorrente si duole del fatto che le Amministrazioni convenute avrebbero erroneamente escluso che i Consorzi Industriali dalla procedura ritenendo che gli stessi non rivestano la qualifica di impresa richiesta dall'Avviso pubblico, nonostante siano incontestabilmente deputati allo svolgimento di attività economico-imprenditoriale in regime di diritto privato, non essendo inclusi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.
Evidenzia parte ricorrente di essere stato originariamente costituito, quale Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Tortolì-Arbatax nella veste di ente pubblico economico con DPR 30 giugno 1967, e di aver assunto ora le denominazione di Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, con lo scopo essenziale di lottizzare ed urbanizzare un compendio fondiario per ricavarne lotti industriali e di gestirlo, e tale attività assumerebbe indiscutibilmente connotati economico-imprenditoriali.
In particolare, il Consorzio ricorrente sebbene abbia la forma di consorzio fra enti locali a loro impressa in Sardegna dalla L.R. n. 10/2008 avrebbe natura d’impresa, non operando in regime di diritto amministrativo bensì di diritto privato avente ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale, ossia un'attività di rilevanza economica, secondo criteri di tipo imprenditoriale.
Ulteriormente evidenzia parte ricorrente che la L.R. n. 10/2008 riconosce ai consorzi ampia autonomia imprenditoriale, prescrivendo, all'art. 3, comma 4, non rigidi controlli o approvazione di atti da parte del rispettivo ente locale, come è invece previsto per le aziende speciali, ma soltanto un "rapporto di collaborazione" con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali, nel quadro della programmazione regionale. Quindi, in definitiva, un consorzio ex art. 31 TUEL ben potrebbe essere un’impresa.
Conclude sul punto l’esponente evidenziando che anche gli operati richiami giurisprudenziali a supporto della decisione di non ammissione risulterebbero parziali e non risolutivi ai fini della posizione reiettiva assunta.