TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2018-05-15, n. 201805416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2018-05-15, n. 201805416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805416
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2018

N. 01253/2017 REG.RIC.

N. 05416/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01253/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza ex art.116, comma 2, del cpa presentata dall'

IRCCS

Fondazione Santa Lucia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. C M presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.284, è elettivamente domiciliata;


contro

- il Commissario straordinario per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Lazio rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
- la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R B ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27, è elettivamente domiciliata;

per ottenere:

a) l'accertamento del diritto della Fondazione ricorrente a prendere visione della documentazione richiesta alla Regione Lazio con istanza di accesso del 20.12.2017;

b) la condanna della predetta Regione all'ostensione della documentazione de qua;


Vista l'istanza ex art.116, comma 2, del cpa della Fondazione Santa Lucia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Uditi alla camera di consiglio dell'8.5.2018 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati della parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


Con il proposto gravame la Fondazione ricorrente, la quale in forza del decreto del Commissario ad acta del 6 aprile 2016 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con il SSR per l'attività di "Assistenza in post acuzie riabilitativa" con capacità ricettiva complessiva di 325 posti letto di cui n.293 ordinari (cod.75) e n.32 posti letto in day hospital - ha impugnato il DCA, in epigrafe indicato, avente ad oggetto " definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere post acuzie con onere a carico del SSR", deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Contraddittorietà interna e con atti della stessa amministrazione e in particolare con il decreto del Commissario ad acta del 6 aprile 2016. Violazione di legge e di giudicato. Contraddittorietà intrinseca, Illegittimità propria e derivata dal DCA n.444/2014;

2) Violazione di legge ed eccesso di potere. Illegittima individuazione dei pazienti da avviare al trattamento intensivo ospedaliero ad alta specializzazione. Illegittimità propria e derivata dal decreto 159/2016. Violazione dell'obbligo di non discriminazione dei pazienti. Violazione di giudicato. Contraddittorietà con le Linee Guida del Ministero della Sanità e con la DGR n.266/2007. Irrazionalità e incoerenza interna. Difetto di istruttoria. Motivazione perplessa e carente. Travisamento;

3) Violazione di legge ed eccesso di potere. Illegittimo declassamento della Fondazione ricorrente. Violazione del dm 29 gennaio 1992 e della delibera della Giunta regionale Lazio n.424/2006. Irrazionalità e difetto di motivazione. Illegittimità propria e derivata dal DCA n.159/2016;

4) Violazione di legge ed eccesso di potere. Incongruenza delle tariffe applicate e penalizzazione economica della Fondazione. Violazione di legge e di giudicato. Difetto di istruttoria. Illegittimità propria e derivata dal decreto Commissario ad acta n.200/2015, dal DCA n.444/2014 e dal DCA n.159/2016;

5) Violazione di legge propria e derivata. Violazione dell'Accordo in conferenza Stato-Regioni in materia di finanziamento delle funzioni di ricerca e didattica;

6) Violazione dei principi del diritto della UE (artt. 6 TUE, 14 e 106 TFUE e 26 e 35 della Carta dei diritti fondamentali). Rimessione alla Corte di giustizia della UE.

Con successivi motivi aggiunti ha poi impugnato il DCA n.U00368 del 17.11.2016, avente ad oggetto l'attribuzione del budget definitivo, reiterando le doglianze già formulate in via principale.

Nelle more del giudizio la Fondazione de qua ha chiesto all'amministrazione di prendere visione della documentazione, anche interna e su qualunque supporto, posta a base della quantificazione del budget assegnatole, e in particolare "le prestazioni considerate e i parametri applicati ai fini della valorizzazione della produzione e le modalità di computo del saldo".

Essendo la suddetta istanza rimasta inevasa, la Fondazione ricorrente ha contestato, ex art.116, comma 2, del cpa, la legittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale, chiedendo, altresì, la condanna della stessa all'esibizione della richiesta documentazione con facoltà di estrazione di copia.

La pretesa ricorsuale de qua è fondata, atteso che non è seriamente contestabile che sussiste un concreto interesse della Fondazione Santa Lucia a prendere visione di tutti gli atti in forza dei quali l'amministrazione regionale ha individuato e quantificato il budget, provvisorio e definitivo, riconosciuto alla stessa.

Ciò premesso, la proposta istanza deve essere accolta, con conseguente condanna della Regione Lazio all'esibizione, entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, della richiesta documentazione, con facoltà di estrarne copia della stessa.

Le spese delle presente controversia, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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