TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-03-26, n. 201303083

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-03-26, n. 201303083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201303083
Data del deposito : 26 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

3.org/HTML/1998/html4"> N. 01319/2004 REG.RIC.

N. 03083/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01319/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2004, proposto da M Attilio, rappresentato e difeso dagli avv.ti P P e M S, con domicilio eletto presso Giuseppe Maria A. Alma in Roma, via Caio Mario, 14/A;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

del diritto di M Attilio ad essere inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1 dell'art.34 del d.lgs. 19.5.2000 n.139 secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 34, alla stessa stregua del personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella allegata al D.P.R. 24.4.1982 n.340;

previa, se del caso, rimessione alla Corte Costituzionale, al fine di esaminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 139/2000, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha avanzato la domanda indicata in epigrafe, evidenziando quanto segue.

Attilio M è dipendente dell'Amministrazione Civile dell'Interno e, al momento della proposizione del ricorso, ricopriva la qualifica di direttore amministrativo contabile, Area C3 (ex liv.IX) e prestava servizio presso la Prefettura di Brescia.

Laureato in economia, è stato assunto quale funzionario direttivo dall'Amministrazione Civile dell'Interno, contestualmente ed analogamente ai colleghi del ramo giuridico-amministrativo (inquadrati nella cosiddetta carriera prefettizia), previo superamento di apposita procedura concorsuale, come previsto dall'allora vigente disciplina e, segnatamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.340.

In base alla citata normativa, per i funzionari direttivi dell'Ammini¬strazione Civile dell'Interno, venne previsto un unico status giuridico ma, a causa di norme sopravvenute (art. 34 del d.lgs 19.5.2000 n.139), soltanto ai dipendenti appartenenti all'area giuridico-amministrativa è stato riconosciuto il ruolo dirigenziale prefettizio, quale sbocco naturale di sviluppo professionale.

Analoga possibilità è stata, invece, preclusa agli altri funzionari, come il ricorrente, appartenenti all’area amministrativo-contabile.

Così, mentre per i primi ha trovato piena applicazione il precetto normativo di cui all'art. 56, comma 1, del d.lgs n. 29/1993 e s.m.i., nella parte in cui ha stabilito che il "prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale ...", nei confronti dei secondi tale possibilità è stata negata in modo ingiustificato.

Pertanto, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda indicata in epigrafe e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 139/2000, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 28 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. A sostegno della pretesa ad essere inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1 dell'art.34 del d.lgs. 19.5.2000 n.139 secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 34, alla stessa stregua del personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella allegata al D.P.R. 24.4.1982 n.340, il ricorrente ha dedotto che non sussiste alcun valido elemento che possa giustificare la disparità di trattamento tra i funzionari appartenenti alle due aree giuridico-amministrativa ed amministrativo-contabile.

Il D.P.R. n.340 del 1982, in vigore al momento dell'assunzione, nell'individuare le due carriere (prefettizia e amministrativo-finanziaria), teneva conto, con specifico riferimento alla fase concorsuale, di una formazione di base e di percorsi universitari diversi, ma disegnava le stesse in modo tale da risultare complementari ed integrative. La "differenziazione" era legata ad una diversa concezione dell'amministrazione pubblica e del riparto di competenze al suo interno.

Tale differenziazione è stata superata dall'art. 4 del D.lgs n.139/2000, il quale, in ordine ai titoli di ammissione al concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale prefettizia, ha stabilito l’equiparazione tra i titoli di studio "ad indirizzo giuridico" e quelli "ad indirizzo economico".

Ma già la precedente disciplina (D.P.R. n.340/1982) aveva ad oggetto percorsi di carriera sovrapponibili (cfr. artt. 14, 15, 16 e 17).

Al di la dalla formale separazione delle carriere, dall’analisi delle funzioni previste per i funzionari emerge che tra le due figure e/o aree (giuridico-amministrativa ed amministrativo-contabile) non vi fosse una sostanziale differenza, posto che, ex art. 16 del DPR 340/1982: - il vice consigliere di prefettura "effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio cui è assegnato", mentre, il vece consigliere di ragioneria "effettua studi e ricerche attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio al quale è assegnato.";
- il consigliere di prefettura "coadiuva e sostituisce in via tempo¬ranea il direttore della sezione", mentre il consigliere di ragioneria "coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione";
- il direttore di sezione di prefettura "dirige con connessa responsabilità, una sezione o altra ripartizione di corrispondente livello nell'ambito degli uffici centrali del Ministero e delle Prefetture.", mentre il direttore di sezione di ragioneria "dirige, con annessa responsabilità, una sezione di ragioneria o altra ripartizione di corrispondente livello.".

Ciò senza contare che il ricorrente ha svolto funzioni che sono tipicamente prefettizie e - oltre ad essere in possesso del titolo di laurea in economia, conseguito presso l'Università degli Studi di Catania -, ha conseguito la laurea in scienze politiche, presso l'Università degli Studi di Urbino e (al momento della proposizione del ricorso) stava completando il corso di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata. Egli, inoltre, è in possesso dell'abilitazione professionale di Revisore Contabile rilasciata dal Ministero di Giustizia, di quattro titoli universitari post-laurea in Scienze Giuridiche ed Amministrative, in Direzione Municipale, in Disegni Organizzativi, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane ed in Perfomance negli Enti Locali, conseguiti presso l'Università degli Studi di Bergamo negli anni accademici 1998/2003. Ha, inoltre, conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le discipline giuridiche, ha un'ottima conoscenza delle lingue straniere ed è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua francese rilasciato dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Repubblica Francese, oltre che di attestati di frequenza e profitto per conoscenza della lingua inglese di II e III livello, rilasciato dalla Regione Lombardia. Possiede, altresì, un'ottima preparazione in informatica avendo, peraltro, conseguito la Patente Europea del Computer rilasciata dalla Comunità Europea.

Quindi, sia per i titoli di studio posseduti che per la professionalità acquisita, il dott. M è in possesso di un'ottima preparazione di carattere giuridico-amministrativo.

Il ricorrente, inoltre, ha svolto dal 3.3.1998 al 18.3.1999 le funzioni di Dirigente di Ragioneria, su incarico conferito con ordinanza prefettizia n.608/19C.1.1./Gab del 3.3.1998 ed ha contribuito al proficuo svolgimento delle funzioni di amministrazione generale e di governo, ricoprendo la carica di commissario prefettizio e numerosi altri incarichi (in relazione ai quali l’interessato ha avanzato istanza istruttoria per indurre l'Amministrazione a produrre i relativi atti di conferimento).

Ciò, a parere del ricorrente, induce a ritenere che la normativa in vigore al momento dell'assunzione (D.P.R. n.340/1982) dettasse una disciplina unitaria per le due carriere, ma con il D.lgs n.29/1993 le cose sono mutate, perché il personale appartenente alla cd. carriera prefettizia, a differenza del personale della cd. carriera di ragioneria, è stato escluso dalla privatizzazione. Così, la privatizzazione e la conseguente contrattualizzazione dell'area ministeriale economico-finanziaria ha avuto quale conseguenza il fatto che i funzionari direttivi (come il ricorrente) sono stati confusi nella medesima area contrattuale "C" degli impiegati di concetto, privi di diploma di laurea oltre che del loro bagaglio di formazione professionale. Ciò è stato conseguente a scelte sindacali opinabili e lesive dei principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il percorso normativo – penalizzante per i funzionari direttivi dell'area economico-finanziaria -, si è concluso con il D.Igs n.139/2000, il quale stabilisce, tra l’altro, quanto segue: - i funzionari appartenenti all'area giuridico-amministrativa, assunti negli anni ottanta con la medesima formazione, ma laureati in giurisprudenza, si trovano immessi nella carriera prefettizia e nel ruolo dirigenziale per effetto automatico di progressione di carriera (ex art.34 D.lgs n.139/2000);
- i funzionari assunti nel vigore della più recente normativa, in possesso di un titolo di studio di carattere economico-finanziario, godono di un' equa e piena equiparazione con i colleghi dell' area giuridico-amministrativa (ex art.4 D.lgs n.139/2000);
- il ricorrente, invece, seppure in possesso di laurea in economia (come i funzionari da ultimo citati), non rientra nell’ambito della contrattualistica pubblica (ex d.lgs. n. 29/1993), è inquadrato nella medesima area contrattuale di chi non è in possesso neanche del diploma di laurea e si vede preclusa la possibilità di accedere alla carriera prefettizia ed al ruolo dirigenziale acquisito, invece, dai colleghi dell'area giuridico-amministrativa.

L'art.4 del D.lgs n.139/2000 si limita a disporre, a favore di chi si trova nella posizione del ricorrente, una riserva del dieci per cento, stabilendo che: "… 4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e riservato ai dipendenti dell’amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e richiesto uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi