TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-05-21, n. 201800839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-05-21, n. 201800839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800839
Data del deposito : 21 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2018

N. 00839/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01165/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2017, proposto da
T G, rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P P in Lecce, p.zza L. Ariosto n.30;

contro

Comune di Copertino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

ex art. 116 c.p.a. del provvedimento di diniego formatosi a seguito del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti ex art. 22 e seg. L. n. 241/1990 formulata dalla ricorrente e sulla contestuale istanza per l'accesso "civico" proposta ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.), notificata via pec in data 28.6.2017 al Comune di Copertino (Le) volta a richiedere l'ostensione dei documenti precisati nella stessa istanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e udito l’avv. Palmisano, in sostituzione dell'avv. M. Vernola, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, esercente l’attività di commercio con automarket su posteggio nelle zone di Parco della Grottella e del Castello del Comune di Copertino, ha inviato al comune di Copertino numerose segnalazioni, denunce ed esposti, relative a violazioni della normativa applicabile in materia di commercio su aree pubbliche da parte di soggetti abitualmente sostanti in modo permanente, con paninoteche ambulanti, nelle vicinanze dei posteggi a lei assegnati.

Con istanza del 28 giugno 2017, la ricorrente ha chiesto al Comune di “ conoscere lo stato della pratica, e il rilascio di copia di ogni singolo atto istruttorio e di verifica, la nomina del responsabile del procedimento, eventuali risposte e/o archiviazioni delle segnalazioni, ed eventuali provvedimenti sanzionatori e/o di contestazione applicati nei confronti di terzi, oppure i motivi della mancata attivazione dei procedimenti di verifica di quanto segnalato ” con riferimento ad ogni singola segnalazione indicata nella domanda di accesso.

La ricorrente ha poi contestualmente formulato istanza per l’accesso agli atti ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 (F.O.I.A.), relativamente a “ - tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o licenze rilasciati dal Comune di Copertino dal 2010 ad oggi per esercizio su posteggio e/o di commercio ambulante sul territorio Comunale e in particolare nella zona di Parco della Grottella e nella zona Castello. - Eventuali comunicazioni o richieste di intervento ovvero richieste di informativa effettuate dal Comune di Copertino al Comando di Polizia Municipale dalla data del 1° maggio 2016 sino alla data di protocollazione della presente;
- Ordini di servizi disposti dall'Amministrazione, siano essi stati emessi dal Comune stesso ovvero dal Comando di Polizia Municipale aventi ad oggetto controlli sul territorio in materia di commercio ambulante, dal 1° maggio 2016 sino alla data di protocollazione della presente;
- Esito di eventuali controlli effettuati per l'accertamento e la sanzione delle violazioni sempre nel periodo sopra richiamato ed in particolare in data 28.06.2016 presso il Parco della Grottella nei confronti dei mezzi ambulanti targanti AB389HB e AX702CD
”.

Stante il silenzio serbato dall’amministrazione comunale, la ricorrente, con il presente ricorso, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego e l’accertamento della fondatezza della richiesta di accesso.

La ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

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