TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-17, n. 202201963

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-17, n. 202201963
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201963
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2022

N. 01963/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08434/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8434 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, A B C, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B C in Roma, via dei Due Macelli 66;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Marco D'Ostuni, Filippo Lattanzi, Marco Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
Fastweb S.p.A., società a socio unico soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Orsingher, Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 263/20/CIR recante “Consultazione pubblica inerente al riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009”, nonché degli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, a cui aggiungasi il provvedimento dell'

AGCOM

24.08.2020 col quale viene respinta la richiesta di Vodafone di proroga della consultazione pubblica avviata con il provvedimento 263/20/CIR, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone Italia S.p.A. il 24/5/2021:

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 18/21/CIR recante "Riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009" notificata a Vodafone in data 23.3.2021 e pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 29.3.2021, nonché dell'allegato A che ne costituisce parte integrante, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

- nonché dell'atto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio Diffusione e Postali, comunicato il 4.05.2021 con il quale si chiede il versamento di quanto previsto nella delibera AGCOM n. 18/21/CIR nella misura indicata nelle tabelle 13a, 13b, 13c e 13d della delibera;

- nonché per quanto occorrer possa (i) della delibera

AGCOM

16/04/CIR recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002” in parte qua;
(ii) della delibera

AGCOM

108/11/CIR recante “Rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002” in parte qua;
(iii) della delibera

AGCOM

28/07/CIR recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003” in parte qua;
(iv) della delibera

AGCOM

109/11/CIR recante “Rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003” in parte qua;
(v) della delibera

AGCOM

153/11/CIR recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004”, in parte qua;
(vi) della delibera

AGCOM

139/12/CIR recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2005”, in parte qua;
(vii) della delibera

AGCOM

46/13/CIR recante “Servizio universale: valutazione del costo netto per l'anno 2006”, in parte qua;
(viii) della delibera

AGCOM

100/14/CIR recante “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: valutazione del costo netto per l'anno 2007”, in parte qua;
(ix) della delibera

AGCOM

103/19/CIR recante “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007: rinnovazione del procedimento inerente all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto” e allegati, in parte qua;
(x) della delibera

AGCOM

88/18/CIR recante “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 2008 e 2009”, in parte qua;
(xi) della delibera 263/20/CIR recante “Consultazione pubblica inerente al riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009”, nonché gli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La prestazione del “servizio universale” (SU) nel settore della telefonia è attualmente assicurata dall’ex monopolista di rete, TIM spa;
si intende per “servizio universale” quello fornito a tutti i soggetti richiedenti e comprendente la prestazione di un insieme di servizi di base, a prezzi accessibili;
tale insieme che compone il servizio universale è definito dall’autorità nazionale di regolazione (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom) e comprende ad oggi solo servizi di rete fissa.

1.1 In base alla disciplina vigente, nel caso in cui la fornitura del servizio universale dia luogo ad un “costo netto” - ovverosia quando e se i costi sopportati dal fornitore sopravanzino i benefici – l’Autorità deve valutare se detto costo rappresenti o meno un “onere iniquo” a carico del fornitore designato (nella specie Telecom Italia) e ripartire l’onere tra gli operatori del settore (“qualora… l'Autorità riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica”, art. 63 D.lgs. 259/2003).

1.2 Il finanziamento del servizio universale è disciplinato dal richiamato art. 63 del D.lgs. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche (nella versione vigente fino al 23.12.2021), disposizione che rappresenta attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.

Con riferimento all’odierna controversia, con delibera 263/20/CIR pubblicata il 21.07.2020, l’AGCOM ha avviato, a seguito di una serie di pronunce del giudice amministrativo di annullamento di precedenti delibere di regolazione della materia, una nuova consultazione pubblica per procedere al riesame della - presunta - iniquità del costo netto del servizio universale imposto all’esercente di telefonia fissa Telecom Italia (TIM) per gli anni 1999-2009.

1.3 Vodafone con il ricorso introduttivo, ha impugnato la delibera, nella parte in cui avvia il procedimento di revisione e prospetta la sussistenza, a carico degli operatori di telefonia mobile, di un onere di contribuzione al costo netto del servizio universale (CNSU), onere già in parte escluso da pregresse pronunce del giudice amministrativo.

1.4 In corso di giudizio l’Autorità ha adottato la delibera 18/21/CIR con cui viene concluso il procedimento di riesame dell’iniquità del costo netto del SU per gli anni 1999 – 2009 avviato da AGCOM con la del. 263/20/CIR, ravvisandone i presupposti per tutte le annualità, tranne che per il biennio 1999-2000.

1.5 Con la predetta delibera viene infatti stabilito che:

(i) per gli anni 1999-2000, la fornitura del servizio universale non ha determinato un costo netto iniquo in capo a TIM e, dunque, non è applicabile il meccanismo di ripartizione;

(ii) per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2009 la fornitura del servizio universale ha determinato un costo netto iniquo e, dunque, è applicabile il meccanismo di ripartizione;

(iii) il quantum del costo netto e le quote di contribuzione degli operatori esulano dalla rinnovazione e rimangono confermati così come approvati nelle precedenti delibere di analisi del costo netto del servizio universale per le annualità 1999-2009;

(iv) per tutte le annualità per le quali è stata riscontrata l’iniquità dell’onere, sussiste un obbligo contributivo a carico di tutti gli operatori ex lege onerati, inclusi gli operatori di telefonia mobile, tra cui l’odierna ricorrente Vodafone.

2. Avverso la delibera conclusiva vengono articolati motivi aggiunti, depositati in data 24.5.2021, in parte reiterativi delle censure proposte in via principale:

- illegittimità derivata dall’illegittimità della delibera di avvio del procedimento già impugnata (del. 263/20/CIR);

- violazione di legge e eccesso di potere per imposizione di obbligazioni prescritte;

- illegittimità dell’accertamento dell’onere USO imponibile alla ricorrente Vodafone in relazione alle annate 1999/2003 per violazione del giudicato del TAR Lazio n. 4926/14, del Consiglio di Stato n. 3388/15 e del Consiglio di Stato n. 6881/19. Violazione dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990. Violazione di legge ed eccesso di potere per palese sviamento, travisamento dei fatti e difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 318/1997, dell’art. 62 e dell’art. 3 dell’allegato 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della comunicazione della Commissione Europea 1996/608;

- illegittimità dell’accertamento dell’onere USO imponibile alla ricorrente Vodafone in relazione alle annate 2004-2007 e 2009. Violazione di legge ed eccesso di potere per palese sviamento, travisamento dei fatti e difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 318/1997, dell’art. 62 e dell’art. 3 dell’allegato 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della comunicazione della Commissione Europea 1996/608. Violazione di precedente giudicato. Contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

- illegittimità della valutazione di iniquità dell’onere. Violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti;

- violazione di legge ed eccesso di potere nel procedimento di rinvio a provvedimenti determinativi del quantum imponibile annullati;

- violazione di legge ed eccesso di potere in merito al "quantum" recettizio imposto dai provvedimenti "rinnovati" per le singole annate 1999/2009;

- violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del D.M. 10.03.1998.

- eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

- illegittimità per mancato esercizio del potere di autotutela rispetto alla delibera impositiva riferita all’anno 2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità e ragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 318/1997 e della comunicazione della Commissione Europea 1996/608;

- illegittimità del provvedimento del

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