TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-10-24, n. 202315767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-10-24, n. 202315767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315767
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 15767/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11888/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11888 del 2023, proposto dalla sig.ra W R, rappresentata e difesa dagli Avvocati D D B, A G e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento

previa sospensione e previa adozione di misure cautelari monocratiche

- della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 297136/RU del 7.6.2023, pubblicata sul sito dell’Agenzia in data 8.6.2023;

- di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa, ove e per quanto occorrer possa, per quanto di interesse e in parte qua , la Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 92923/RU del 29.3.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, la difesa di parte ricorrente ha esposto i seguenti fatti:

1) l’odierna ricorrente è una cittadina cinese che ha prestato la propria attività lavorativa in Italia alle dipendenze della società Smoka Srl, azienda che commercializza prodotti liquidi da inalazione (c.d. PLI) in favore del pubblico;

2) la ricorrente ha ricoperto la qualifica di “aiuto commesso” con funzioni di addetto alla vendita dei PLI presso l’esercizio commerciale della suddetta società sito in Padova, via Piovese n. 80, svolgendo i compiti operativi connessi alla vendita dei prodotti al pubblico (consegna del resto ai clienti; imbustaggio e consegna del prodotto; battitura scontrini, etc.);

3) con DD 297136/RU del 7 giugno 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo anche “ADM”) avrebbe stabilito che gli “addetti alla vendita” presso le rivendite di PLI devono possedere - ai fini dello svolgimento delle loro mansioni - il requisito della cittadinanza europea (cfr. art. 1, c. 2, 3 e 4 DD 297136/2023 e art. 2, c. 1, n. 2 DD 92923/20211), con la conseguenza che l’esercizio commerciale presso il quale vengono rilevati eventuali addetti alla vendita privi del requisito anzidetto, sono sottoposti alla sanzione della “… sospensione dell’attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di giorni quindici …” (cfr. art. 2, c. 1 DD 297136/RU);

4) con la citata DD 297136/RU, pertanto, ADM avrebbe finito per estendere anche ai semplici addetti alla vendita (c.d. banconisti) il requisito “speciale” del possesso della cittadinanza europea che era in precedenza già richiesto dalla DD 92923/2021 per i “delegati alla gestione” operanti all’interno delle rivendite;

5) in ragione di quanto sopra esposto, pertanto, la ricorrente si sarebbe trovata “dall’oggi al domani” priva del requisito (la cittadinanza europea) necessario per continuare a ricoprire la propria attività lavorativa di “addetto alla vendita” di PLI, non essendo quindi nelle condizioni di poter rilasciare la dichiarazione richiesta dall’art. 1, c. 3, della DD di ADM prot. n. 297136/RU del 7 giugno 2023;

6) in conseguenza di ciò, la ricorrente è stata licenziata dalla Smoka Srl per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 15 settembre 2023 e con esonero immediato dalle funzioni.

Poste tali premesse in fatto, la ricorrente insorge avverso la succitata DD di ADM sulla scorta di 3 distinti motivi più diffusamente esposti nell’atto introduttivo del presente giudizio, con istanza di misure cautelari sospensive monocratiche e collegiali ex artt. 55 e 56 c.p.a.

ADM si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e interesse, nonché comunque per la sua reiezione nel merito.

Con decreto monocratico presidenziale ex art. 56 c.p.a., pubblicato in data 7 settembre 2023, il Presidente ha concesso la misura cautelare richiesta in considerazione del fatto:

a) che sussiste il presupposto dell’estrema gravità e urgenza in relazione degli effetti dell’atto impugnato sulla posizione lavorativa della ricorrente;

b) che occorre accogliere l’istanza cautelare monocratica sospendendo gli effetti dell’atto impugnato limitatamente alla posizione della ricorrente, fino alla data della trattazione collegiale della domanda cautelare ”.

Alla camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 calendarizzata per la trattazione dell’istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a., il Collegio – dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – ha introiettato la causa in decisione.



DIRITTO

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Fermo quanto precede, in limine litis va precisato che il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa erariale.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, il Giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa ‘giustizia’ (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di

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