TAR Palermo, sez. III, sentenza 2018-08-31, n. 201801866

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2018-08-31, n. 201801866
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201801866
Data del deposito : 31 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2018

N. 01866/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2018, proposto da
Associazione Onlus Le Onde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R R in Palermo, via Filippo Cordova;

contro

Comune di Piana degli Albanesi, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3209/2017, emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Daniela Galazzi, in data 17.05.2017, notificato, munito di formula, in data 16.06.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che, con la memoria dell’8.6.2018, la parte ricorrente ha dato atto della sopravventa carenza di interesse al ricorso quanto alla sorte capitale atteso che, a esito della notifica del ricorso, con la nota di cui al prot. n. 799 del 29 gennaio 2018, il Comune di Piana degli Albanesi ha trasmesso la determinazione del Responsabile della Direzione Affari Legali - Servizi alla cittadinanza n. 11 del 22 gennaio 2018, con la quale è stata disposta la liquidazione delle sole somme dovute a titolo di sorte capitale pari ad € 84.183,62 (somme ricovero nucleo Rusu) e che, con la successiva nota di cui al prot. 1109 del 7 febbraio 2018, il Comune ha dato atto dell’avvenuta emissione del mandato di pagamento per le somme di cui alla riferita determina, importo bonificato a favore della ricorrente in pari data;

Considerato che la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso ai fini della condanna del Comune al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e delle spese legali del giudizio civile monitorio e di quello presente, compresa la rifusione del contributo unificato e per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

Considerato che:

- va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334);

- il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza;
condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713);

- nell’osservare, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Piana degli Albanesi, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso introduttivo, detratta la sorte capitale già corrisposta e compresi gli “interessi come da domanda” come disposto in decreto, ossia “interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.”, oltre le spese del giudizio monitorio quantificate in euro 1.506,50, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata);

Considerato che, per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza e che, per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico del Comune di Piana degli Albanesi;

Considerato che il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate e che è, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma;
con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento e che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto e che il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

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