TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-06-27, n. 202400569

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-06-27, n. 202400569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400569
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 00569/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00190/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2021, proposto da
D F e R R, rappresentati e difesi dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rezzato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Rezzato del 12 gennaio 2021 (doc. 10);

- del parere della Commissione edilizia e del paesaggio del 1.12.2020;

- della comunicazione del Comune di Rezzato prot. 16116 del 27.8.2020 (doc. 5);

- nonché, ove occorra, dell''art.26.4.3 del Regolamento edilizio comunale (doc. 3).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rezzato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. A S L, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In esito ad un sopralluogo eseguito da personale del proprio Ufficio Tecnico sull’immobile residenziale di proprietà dei signori D F e R R sito in via San Carlo n. 45, il Comune di Rezzato, con nota del 25 giugno 2020, avviava nei confronti di questi ultimi procedimento repressivo di abusi edilizi, contestando l’avvenuta installazione di “pannellature semicieche” sulla recinzione dell’immobile, in assenza del necessario titolo abilitativo. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Comune richiamava, in particolare, l’art. 26 punto 4.3 del vigente Regolamento edilizio comunale, il quale, nel disciplinare le recinzioni degli spazi di pertinenza delle costruzioni non industriali, prevede che, “Escluso uno zoccolo di m. 0,70, la parte trasparente deve garantire una superficie di vuoti non inferiore al 40%”. Nel caso di specie, il Comune contestava che le pannellature realizzate dagli intimati non garantivano una superficie di vuoti non inferiore al 40%.



2. Per una più precisa comprensione della natura e della consistenza delle pannellature oggetto dell’accertamento comunale, si rimanda alla documentazione fotografica prodotta in giudizio da entrambe le parti (cfr. doc. 1 parte ricorrente;
docc. 1 e 6 parte resistente).



3. Gli intimati presentavano una memoria di osservazioni in seno al procedimento amministrativo, contestando l’applicabilità al manufatto di loro proprietà del Regolamento edilizio comunale, in quanto approvato soltanto nel 2019, e quindi successivamente alla realizzazione delle pannellature contestate dall’amministrazione, avvenuta nel 2013 in sostituzione della precedente recinzione a ringhiera;
in ogni caso, gli interessati sostenevano che la realizzazione delle pannellature, in quanto opera di ordinaria manutenzione, non avrebbe richiesto alcun titolo edilizio, rientrando tra gli interventi di c.d. edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001.



4. L’Amministrazione replicava con nota del 28 agosto 2020 osservando che la possibilità di introdurre pannellature nelle recinzioni era stata introdotta proprio con il Regolamento edilizio del 2019, mentre in precedenza tale possibilità era radicalmente esclusa, sicché, se davvero l’opera sanzionata fosse stata realizzata nel 2013, la stessa sarebbe in contrasto non soltanto con la disciplina edilizia attualmente vigente, ma anche con quella esistente al tempo della realizzazione;
peraltro, la sostituzione della preesistente recinzione a ringhiera con altra a pannelli ciechi costituirebbe opera di manutenzione, non ordinaria, ma straordinaria, come tale necessitante di apposito titolo edilizio. Sulla base di tali considerazioni, il Comune invitava i ricorrenti a rimuovere le pannellature in questione ovvero, in alternativa, a presentare un’istanza di sanatoria, oppure ancora a rimuovere il manufatto per poi presentare un’istanza ordinaria per il rilascio di un titolo edilizio abilitante ad una nuova installazione.



5. Gli intimati si risolvevano, a questo punto, a presentare in data 17 ottobre 2020 una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per la sanatoria della pannellatura esistente, nella quale, al fine di conseguire il rispetto della norma regolamentare (e, quindi, del requisito del 40% di superficie trasparente prescritto dalla stessa), si proponeva di “innalzare la recinzione con un piatto di ferro ad arco in modo da raggiungere l’altezza permessa dal regolamento esistente, aumentandone perciò la superficie a vuoto. Per cui, secondo i calcoli riportati nella Tavola 1, riusciamo a portare la superficie cieca al 60% e la superficie vuota al 40%.” (così nella relazione tecnica allegata all’istanza). In sostanza, gli intimati proponevano di realizzare, al di sopra del bordo della recinzione esistente, un ulteriore archetto in ferro, in modo tale da creare una superficie vuota in grado di conseguire un rapporto tra superficie piena e superficie vuota pari rispettivamente al 60 e al 40 per cento, così come prescritto dal Regolamento: per una rappresentazione visiva del progetto, si rimanda alle Tavole di progetto allegate dal Comune sub docc. 11, 12 e 13.



6. Con provvedimento n. 1070 del 15 gennaio 2021, il Comune respingeva l’istanza di sanatoria osservando in motivazione che: (i) “Il rispetto dell’indice di foratura del 40% deve essere dimostrato sul pannello esistente (inteso quale spazio tra due montanti), non ritenendo ammissibile una artificiosa alterazione dell’opera già realizzata”;
(ii) inoltre, “La soluzione adottata non si integra adeguatamente con il contesto circostante e pertanto dovrà essere proposta una nuova soluzione che si uniformi al contesto urbanistico ed all’aspetto figurativo del fabbricato” .



7. Con ricorso notificato il 10 marzo 2021 e ritualmente depositato, i signori Franca Dolfini e Roberto Rosa impugnavano il provvedimento da ultimo citato e gli ulteriori atti presupposti indicati in epigrafe e ne chiedevano l’annullamento sulla base di quattro motivi, con i quali deducevano vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.



8. Il Comune di Rezzato si costituiva in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi