TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-12-23, n. 202401533
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2024
N. 01533/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01377/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2023, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell''ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui veniva comminata all'odierno ricorrente la sospensione dell'attività del pubblico esercizio di somministrazione per mesi 3 (tre);
- nonché di ogni altro atto allo stesso sotteso, correlato, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- il Comune di Pisa ha irrogato la sanzione della sospensione della somministrazione per mesi tre a carico del pubblico esercizio svolto sotto l’insegna “-OMISSIS-”, ciò ai sensi degli artt. 14- ter , comma 2, della legge n. 125 del 2001 e 689, comma 3, c.p. Si legge nel provvedimento impugnato, in punto di fatto, quanto segue: “ Preso atto della nota in data -OMISSIS- proveniente dalla Questura di Pisa – Divisione P.A.S.I. con la quale si comunica che, a seguito di controllo effettuato in data -OMISSIS-, sono state contestate al titolare del p.e. all’insegna “-OMISSIS-” di Piazza -OMISSIS-, identificato in -OMISSIS--OMISSIS- (nato a [...] il -OMISSIS- ed ivi residente in [...] c.p. per aver somministrato bevanda alcolica a minore di anni 18 e maggiore di anni 16; Dato atto, così come riportato nella nota suddetta, che anche la Polizia Municipale di Pisa, a seguito di controllo effettuato in data -OMISSIS- presso il medesimo p.e., aveva provveduto alla contestazione al titolare -OMISSIS--OMISSIS-, sopra indicato, della violazione dell’art. 689 C.P. per aver somministrato bevanda alcolica a minore degli anni 16 e della violazione con due distinti verbali, dell’art. 14ter L. 125/2001 per aver somministrato bevande alcoliche a minore di anni 18 e maggiore di anni 16; Dato atto che la medesima Polizia Municipale, a seguito di controllo effettuato in data -OMISSIS- presso il medesimo p.e. aveva provveduto alla contestazione al titolare -OMISSIS--OMISSIS-, sopra identificato, della violazione dell’art. 689 C.P. per aver somministrato bevanda alcolica a minore degli anni 16 e della violazione dell’art. 14 ter L. 125/2001 per aver somministrato bevande alcoliche a minore di anni 18 e maggiore di anni 16 ”.
2 – Nei confronti del provvedimento gravato parte ricorrente articola le seguenti censure:
- rileva come l’amministrazione comunale abbia preso a base violazioni contestate al ricorrente senza verificarne la definitività; evidenzia come due verbali di accertamento della violazione amministrativa, segnatamente i nn. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sono