TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-05-06, n. 202400891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-05-06, n. 202400891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400891
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 00891/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00393/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2023, proposto da
Federazione Italiana Scuole Materne del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, L L, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Ministero Istruzione e Merito, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1.della deliberazione della Giunta Regionale n. 844 del 12 luglio 2022, recante “Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2023-2024. Linee guida. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138”, relativamente alle previsioni di cui al punto 1.2 (attivazione di nuove sezioni statali di scuole dell'infanzia) contenute nella pag. 8 dell’allegato A della predetta delibera;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori Giordano e, in sostituzione dell'avv. Cusin, Peagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 06/04/2023 e depositato in pari data, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.

Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 71 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che, nel caso di mancata manifestazione espressa di interesse, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente (in caso, cioè di espressa dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione), sarebbe stata fissata l’udienza pubblica di discussione.

All’udienza camerale odierna, fissata ai sensi degli artt. 71 e 71bis c.p.a., i difensori di parte ricorrente dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse e chiedevano, concordemente con la difesa erariale, che fosse disposta la compensazione delle spese di giudizio (v. verbale di udienza).

Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione attorea e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo, avuto riguardo all’esito del giudizio e alla condotta processuale delle parti, la compensazione delle spese di giudizio.

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