TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-09-26, n. 201604421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-09-26, n. 201604421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604421
Data del deposito : 26 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2016

N. 04421/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03470/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2015, proposto da:
avv. V G e avv. P P, rappresentati e difesi da quest’ultimo, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Piazza in Napoli, via Palepoli n. 21;

contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G I (C.F. DCIGNN56P23F839Q), con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sull’ordinanza ex art. 702- ter cod.proc.civ. resa in data 30 novembre 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata (NA) e passata in cosa giudicata ai sensi dell’art. 702- quater cod.proc.civ.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Comune di Pompei di dare esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702- ter cod.proc.civ. resa in data 30 novembre 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata (NA), con cui è stato condannato il Comune di Pompei al pagamento della somma di € 165.331,25, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore dell’avv. V G, e al pagamento delle relative spese processuali nell’importo di € 675,56 per spese e € 3.475,00 per compenso professionale (oltre i.v.a. e c.a. se dovute), da distrarre in favore dell’avv. P P;

che gli interessati assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Comune di Pompei abbia ricevuto notifica (in data 13 dicembre 2012) della pronuncia munita di formula esecutiva, seguita da duplice atto di precetto inoltrato alla scadenza dei termini di legge;

che, in aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, ed hanno inoltre richiesto la condanna dell’Amministrazione comunale alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.;

che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 20 marzo 2014) del Tribunale di Torre Annunziata;

che si è costituito in giudizio il Comune di Pompei, resistendo al gravame;

che alla camera di consiglio del 21 settembre 2016, ascoltati i difensori delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario –, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;

che, in effetti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 702- ter e 702- quater cod.proc.civ., l’ordinanza resa a conclusione del procedimento sommario di cognizione è appellabile ed altrimenti passa in giudicato, con la conseguenza che in simili casi sussiste il necessario presupposto del giudizio di ottemperanza rappresentato dal passaggio in giudicato del provvedimento del giudice civile (v. TAR Lazio, Sez. III, 25 marzo 2015 n. 4566), così come risulta documentato nel caso di specie;

che, inoltre, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441);

che, pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, va ordinato al Comune di Pompei di dare esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702- ter cod.proc.civ. resa in data 30 novembre 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata (NA), provvedendo al pagamento delle somme loro dovute, nella misura ivi stabilita, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;

che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura dei ricorrenti – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Napoli (o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune di Pompei e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);

che non spetta, invece, il rimborso degli oneri relativi alla redazione e alla notifica degli atti di precetto, in quanto – come più volte rilevato dalla Sezione – non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, nel senso che il ricorso a strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore, che ne sopporta pertanto le conseguenze economiche;

che le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Pompei e vengono liquidate come da dispositivo, fatta salva la rifusione del contributo unificato


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