TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-02-22, n. 202100154
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Pubblicato il 22/02/2021
N. 00154/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2019, proposto da
A N, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e di conversione da motivi umanitari a lavoro, notificato il 20.11.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Considerato che:
- a seguito del pronunciamento cautelare del Tribunale di cui all’ordinanza n. 9 del 9 gennaio 2020, la Questura di Ancona ha depositato il decreto prot. n. 15999 del 16 maggio 2020, con cui, previo riesame dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro, la stessa è stata valutata favorevolmente;con il medesimo decreto, la Questura ha precisato che all’interessato sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- con note d’udienza depositate dal ricorrente in data 8 febbraio 2021, quest’ultimo ha rappresentato di essere ancora in attesa della convocazione da parte dell’Ufficio Immigrazione per la materiale consegna del titolo in suo favore;conseguentemente, chiede che il ricorso sia deciso e che venga accolto;
Rilevato che:
- nel deposito del provvedimento con è stato concluso favorevolmente, nei confronti dell’istante, il procedimento di riesame della sua istanza, è implicita l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da parte della resistente Amministrazione;
- nelle brevi note depositate dal ricorrente in data 8 febbraio 2021 è altresì implicita l’opposizione a detta eccezione, avendo questi insistito per la persistenza del proprio interesse, per non avere ancora materialmente ricevuto il permesso di soggiorno;
Ritenuto che:
- il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’esito favorevole del riesame disposto dalla Questura di Ancona comporta il superamento del decreto di rigetto impugnato, che è stato sostituito dal nuovo provvedimento (decreto prot. n. 15999 del 16 maggio 2020), il quale ultimo contiene una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra Amministrazione e amministrato;detto nuovo provvedimento, infatti, priva di utilità ogni pronuncia sul punto, essendo il rapporto ormai regolato dall’atto sopravvenuto;
- la consegna del titolo di soggiorno, quindi, non riguarda la fase procedimentale avviata con l’istanza di conversione, già conclusasi con l’adozione dell’atto, bensì costituisce un’attività materiale successiva, come tale ininfluente sotto il profilo dell’interesse al ricorso, rispetto alla quale l’interessato può attivare altri rimedi a fronte dell’eventuale inadempimento dell’Amministrazione;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi coinvolti;