TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202315889

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202315889
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315889
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 15889/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05992/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5992 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E A, G L P e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G L P in Roma, via Vittoria Colonna 32;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Governo della Repubblica dell'India, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Ministero della Giustizia non conosciuto, con cui è stata avviata l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione per l'udienza del 30 maggio 2022 proveniente dalla Autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale n. -OMISSIS- a carico, tra l'altro, degli odierni ricorrenti per il reato di riciclaggio; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/10/2022:

per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia del 30.3.2022, conosciuto in data 1.7.2022 a seguito dell'accesso al fascicolo dell'incidente di esecuzione proposto dall'ing. -OMISSIS- innanzi al Giudice delle Indagini Preliminari di Torino (n. RG -OMISSIS-/2022), con il quale è stata disposta l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione per l'udienza del 30 maggio 2022, proveniente dalle autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale n. -OMISSIS- a carico, tra l'altro, dell'odierno ricorrente per il reato di riciclaggio; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha avviato l'esecuzione della richiesta di notifica della citazione per l'udienza del 30 maggio 2022 proveniente dalla Autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale n. -OMISSIS- a carico, tra l'altro, degli odierni ricorrenti per il reato di riciclaggio.

I ricorrenti hanno esposto di essere stati imputati nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G. n.r. della Procura di Busto Arsizio per il reato ex art. 322 bis, comma 2, n. 2, c.p. (corruzione internazionale), in relazione alla fornitura di dodici elicotteri all’aereonautica indiana.

Tale processo si era concluso con la sentenza dell’8 gennaio 2018, con la quale la Corte d’Appello di Milano aveva pronunciato l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Avverso tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano e la Repubblica dell’India, quale parte civile, avevano proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, che aveva rigettato entrambi i ricorsi.

La Repubblica dell’India aveva quindi avanzato una prima richiesta di assistenza giudiziaria all’Italia, per la notificazione di un atto con il quale gli ingegneri -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati imputati in un procedimento penale per corruzione dinanzi all’autorità giudiziaria indiana, con invito a comparire all’udienza del 30.5.2018 presso il Tribunale di Nuova Dheli; i fatti oggetto del procedimento penale indiano erano del tutto identici a quelli che avevano formato oggetto di giudizio nel corso del processo italiano conclusosi con l’assoluzione dei ricorrenti.

Con provvedimento del 4 aprile 2018 il Ministero della Giustizia aveva accolto la richiesta di assistenza giudiziaria in questione, trasmettendo la relativa richiesta di notifica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano “per l’ulteriore corso ai fini dell’esecuzione”, ai sensi dell’art. 723 c.p.p.

Tale provvedimento del Ministero della Giustizia era stato impugnato dagli odierni ricorrenti innanzi a questo Tribunale con ricorso n. RG 4872/2018, respinto con sentenza n. 8720/2019.

Nelle more del giudizio innanzi al Tar, la Repubblica dell’India aveva avanzato un’altra richiesta di assistenza giudiziaria, per la notifica di una ulteriore citazione in giudizio degli odierni ricorrenti innanzi al Tribunale di Nuova Dheli per l’udienza del 10.9.2018, sempre nell’ambito dello stesso procedimento penale per il reato di corruzione; tale richiesta era stata accolta dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 31.7.2018.

Anche tale provvedimento era stato impugnato dagli odierni ricorrenti innanzi a questo Tar con il ricorso n. RG 9994/2018, respinto con la sentenza n. 8716/2019.

Le sentenze del Tar erano state appellate innanzi al Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 1480/2020 e 1481/2020, aveva accolto gli appelli e annullato i provvedimenti impugnati in primo grado.

Successivamente il Tribunale di Nuova Dheli, in relazione al medesimo procedimento penale per il reato di corruzione, aveva fissato nuove udienze di comparizione degli ing.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- al 18.9.2019 e al 18.12.2019, inoltrando una nuova richiesta di assistenza giudiziaria che il Ministero

della Giustizia aveva accolto, inoltrando anche analogo atto relativo ad altro processo penale indiano, avente ad oggetto il riciclaggio dei proventi del reato di corruzione, precedentemente contestato.

Con la sentenza n. 9900/2021, avverso la quale pendeva il giudizio di appello, il Tar aveva respinto i ricorsi.

Con il provvedimento in questa sede impugnato, non conosciuto, i ricorrenti erano stati convocati per la notifica di una ulteriore citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Nuova Dheli nell’ambito del processo per riciclaggio.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 723, co. 5 e 696 cpp, 648 bis c.p. e 10, co. 1, e 24 Cost. e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione e dei principi sul giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990, sviamento di potere.

Tra la Repubblica italiana e quella indiana vigeva unicamente la cd. Convenzione ONU del 31.10.2007, nota anche come Convenzione di Merida, che, però, aveva ad oggetto unicamente il reato di corruzione e, dunque, non poteva trovare applicazione alla fattispecie del riciclaggio, oggetto dei provvedimenti impugnati, che rimaneva sottoposta alla normativa nazionale, ovvero al disposto dell’art. 696 c.p.p., secondo il quale, in assenza di un trattato internazionale,

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