TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-07, n. 202300239
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Testo completo
Pubblicato il 07/01/2023
N. 00239/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2022, proposto da F M, rappresentato e difeso dall’avvocato M M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Guido Cibelli, Francesco Paolo Colabello, Maria Parisi, Annalisa Paradiso, non costituiti in giudizio;
G C, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci, Umberto Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
R M D G, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Luigi Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Follieri in Roma, piazza Cavour, 17;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua delle graduatorie dei vincitori ed idonei, profili GIURI ed ECO presso il Distretto della Corte d'Appello di Bari, pubblicata in data 14.01.2022, del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzione terza - fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n.62 del 06.08.2021), limitatamente alla posizione in cui figura collocato l'odierno ricorrente ovvero posizione n. 366 GIURI punti 27,125 nonché, per quanto di interesse ed in via gradata, laddove possa collocarsi in posizione più favorevole grazie al punteggio ulteriore di due punti ex art. 6, comma 2, lett. b, sub i), del bando di concorso, concesso ai soli candidati possessori di laurea specialistica (LS), diploma di laurea o laurea magistrale in aggiunta alla laurea triennale;
- del bando di concorso pubblico, datato 04.08.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n.62 del 06.08.2021, per i di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza - fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Di Giovine Rossella Maria il 18 febbraio 2022:
per l'annullamento, previa sospensione
- della graduatoria vincitori addetti ufficio per il processo distretto della Corte di Appello di Bari (codice BA);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, sebbene non conosciuti, ivi compresi:
- degli eventuali verbali delle attività di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le comunicazioni ad esse relative;
- della deliberazione, non conosciuta, di approvazione della graduatoria di merito, non conosciuta;- i provvedimenti, se intervenuti, con cui gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Bari hanno deliberato l’assunzione e/o l’immissione in servizio dei vincitori del concorso in esame;
- ove occorra: del bando del concorso approvato con atto della Commissione Interministeriale RIPAM del 4 agosto 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2021, nella parte di interesse della ricorrente;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Conti Graziano il 3 marzo 2022 e notificato il 2 marzo 2022;
per l'annullamento, previa sospensione
- delle graduatorie dei vincitori ed idonei, profili GIURI e ECO presso il Distretto della Corte d’Appello di Bari, in parte qua;
- del bando di concorso pubblico, datato 04.08.2021 e pubblicato sulla G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n.62 del 06.08.2021, laddove, (art. 6, comma 2, lett. b, sub i) vengono previsti 2 punti aggiuntivi per i candidati in possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto;
- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato, per il Distretto della Corte di Appello, un punteggio ulteriore di 2 punti ai candidati in possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;
- nonché per quanto di ragione, dell’Avviso, comparso sul sito istituzionale di parte resistente, il 14.01.2022, laddove si rende nota la definitiva approvazione delle graduatorie di cui da sub 1) a sub 11) e si comunica che «tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori parteciperanno, nelle giornate comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022, alla procedura di scelta della sede, tramite piattaforma informatica….»;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i ricorsi incidentali proposti da R M D G e G C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha preso parte alla procedura selettiva precedentemente indicata, in esito alla quale veniva a collocarsi in posizione n. 366 della graduatoria “ vincitori e idonei ” con il punteggio totale di 27,125 (di cui 22,125 quale punteggio all’esito della prova scritta e punti 5 per i titoli presentati).
Ha lamentato il mancato riconoscimento, a fronte del dichiarato possesso della laurea in Giurisprudenza “ vecchio ordinamento ”, dei due punti previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b) n. 1, del bando, per i soggetti in possesso di “ Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso ”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 1 dpr 487/1994. Violazione e falsa applicazione del d.m. (ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) 11.02.1994 e s.m. e i., della circolare del ministero della funzione pubblica n.6350 del 27.12.2000, del d.m. 22.10.2004 n.270, nonché’ del d.i. 09.07.2009 e relativa tabella. Violazione del bando di concorso. Violazione dell’art. 97 Cost. . Eccesso di potere per presupposto erroneo. Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Illogicità ed irragionevolezza. Carenza di istruttoria. Travisamento. Sviamento.
II) Violazione del bando di concorso (art. 9 comma 3 lett.i). Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Manifesta ingiustizia e disparita’ di trattamento. Illogicita’ ed irragionevolezza. Carenza di istruttoria. Travisamento. Sviamento ”.
3. Ha concluso la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 25 febbraio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio;e, con memoria depositata in atti il 3 marzo 2022, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, la tardività del gravame e l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione immediata del bando di concorso.
5. Si è costituita in giudizio, proponendo ricorso incidentale, R M D G, lamentando – similmente al ricorrente principale – il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza “ a ciclo unico ”.
Ha, con l’anzidetto mezzo di tutela, articolato i seguenti argomenti di doglianza:
“ A) violazione art. 14 d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in l. 6 agosto 2021 n. 113 e art. 6 bando di concorso del 4 agosto 2021 della commissione ripam, pubblicato in g.u.r.i. N. 62 del 6 agosto 2021 ed eccesso di potere per errore di fatto e sviamento. Violazione d.m. Miur 11 febbraio 1994 e s.m. E i., circolare ministero funzione pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000, d.m. 22 ottobre 2004 n. 270 e d.i. 9 luglio 2009 e relativa tabella;
B) violazione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione dei titoli rilasciati dall’università e della normativa sui titoli universitari richiamata ”.
6. Si è costituito in giudizio, proponendo ricorso incidentale, anche G C, contestando – analogamente – la mancata assegnazione punteggio aggiuntivo in virtù del possesso della laurea in Giurisprudenza “ vecchio ordinamento ” e formulando le seguenti censure:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 1 DPR 487/1994. Violazione e falsa applicazione del DM (ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) 11.02.1994 e s.m. e i., della circolare del ministero della funzione pubblica n. 6350 del 27.12.2000, del DM 22.10.2004 n.270, nonché del DI 09.07.2009 e relativa tabella.
Violazione del bando di concorso. Violazione dell’art. 97 Cost. . Eccesso di potere per presupposto erroneo. Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Illogicità ed irragionevolezza. Carenza di istruttoria. Travisamento. Sviamento ”.
7. Le istanze cautelari, proposte dal ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali, sono state accolte con ordinanza di questa Sezione n. 12047 del 23 marzo 2022.
8. Con ordinanza n. 4141 del 22 giugno 2022 è stata accolta la domanda ex art. 59 c.p.a. di esecuzione della suddetta ordinanza proposta dal ricorrente principale.
9. Il ricorrente principale con dichiarazione depositata il 11 novembre 2022 ha rappresentato che, a seguito dell’accoglimento della domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare, “ in data 26 luglio 2022 la Direzione Generale Personale Uff. 3 Concorsi del Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria comunicava l’assunzione nella qualifica di Addetto all’Ufficio Per il Processo con il Provvedimento del direttore Generale del Ministero della Giustizia che si allega alla presente;- il ricorrente veniva pure convocato per la data del successivo 15 settembre 2022 per la presa di possesso della sede prevista (Corte di Appello di Bari) ove attualmente presta la propria attività lavorativa ”, con conseguente “ venire meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso ” e con “ spese compensate ”.
10. Con memorie depositate in vista dell’odierna udienza i ricorrenti incidentali hanno insistito per l’accoglimento delle impugnative rispettivamente proposte.
11. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2022.
12. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa erariale con riferimento alla posizione del ricorrente principale e del ricorrente incidentale G C.
Con riguardo alla legittimazione passiva, va ribadito l’orientamento più volte espresso dalla Sezione (cfr., ex multis , 14 luglio 2022, n. 9810), secondo cui è irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “ legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale ”.
Non si rivela fondata l’ulteriore eccezione di tardività, atteso che la parte ricorrente ha tempestivamente notificato (in data 15-16 febbraio 2022) il gravame rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria (14 gennaio 2022) e che G C ha tempestivamente notificato il ricorso incidentale (in data 2 marzo 2022) nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale.
Priva di pregio è, infine, l’eccezione di inammissibilità del ricorso posto che per giurisprudenza consolidata l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all’ammissione dell’interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni altra clausola la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione può essere valutata unicamente all’esito della procedura, come nel caso di specie, nel quale si dibatte dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo stabilito dalla clausola del bando dedicata alla valutazione dei titoli.
13. Sempre in via preliminare, in ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della menzionata dichiarazione depositata dal ricorrente principale che non sussiste più alcun interesse della parte alla definizione nel merito della presente controversia.
14. Tanto premesso, persiste – in difetto di difforme dichiarazione – l’interesse delle parti ricorrenti incidentali alla definizione, nel merito, del mezzo di tutela da esse proposto.
Entrambi i ricorsi incidentali si rivelano fondati con riferimento alla contestazione del denegato riconoscimento a R M D G del punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea “ a ciclo unico ” ed a G C del medesimo punteggio per il possesso della laurea “ vecchio ordinamento ”.
Questo Tribunale si è, infatti, ripetutamente espresso sulla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, richiamando l’orientamento secondo cui “ nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate ” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021;Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022).
In adesione a tale indirizzo giurisprudenziale va, dunque, accolta la domanda di annullamento delle determinazioni impugnate nella parte in cui hanno riconosciuto ai ricorrenti incidentali un punteggio sottodimensionato rispetto a quello ai medesimi effettivamente spettante.
14. In ragione della peculiarità della controversa, si rileva la presenza di giuste ragioni per compensare fra tutte le parti le spese di lite.