TAR Bologna, sez. II, sentenza 2011-03-02, n. 201100206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2011-03-02, n. 201100206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100206
Data del deposito : 2 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00575/2008 REG.RIC.

N. 00206/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00575/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2008, proposto da:
B E ed A, rappresentato e difeso dagli avv. C C, L V, con domicilio eletto presso L V in Bologna, via Rubbiani 3;
B P L, C G, C M, D C L, Z M G;

contro

Comune di Lugo, rappresentato e difeso dagli avv. C C, G A F, con domicilio eletto presso C C in Bologna, via Garibaldi 1;

per l'annullamento

-dell’ordinanza sindacale n.82 del 13 marzo 2008, con cui si è ingiunto ai ricorrenti, per quanto di rispettiva competenza, di demolire entro il termine di 90 giorni “le strutture eseguite in Via Risorgimento angolo via Pisacane a Lugo”:

-dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo prot.7013 dell’11.03.2008;

-di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente non noto e non comunicato ai ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lugo;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 18.1.2011, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse al ricorso

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Giancarlo Mozzarelli.

FATTO e DIRITTO

-rilevato che la predetta nota non comprova l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ma che essa costituisce comunque sintomo evidente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

-rilevato altresì che vi sono sufficienti ragioni per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi