TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-12-07, n. 202400872
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2024
N. 00872/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sardegna, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- Disc. in data 11.1.2023, emesso dal Provveditore regionale della Sardegna dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-, notificato in data 12.1.2023, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione in aggiunta alla pena pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione -OMISSIS- con tipo mobilità distacco dall’1.4.2015, in qualità di Gestore del Villaggio Estivo E.A.P. (Ente Assistenza Amministrazione Penitenziaria) in virtù di nomina del Presidente dell’Ente, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria ha irrogato a suo carico la sanzione disciplinare della deplorazione in aggiunta alla pena pecuniaria ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 449/1992 nella misura di 1/30 della retribuzione fissa mensile.
1.1. La sanzione è stata applicata sulla base delle risultanze cui è pervenuto il Consiglio Regionale di Disciplina (C.R.D.) con la delibera del 22.11.2022, il quale a sua volta ha ritenuto di condividere le osservazioni formulate dal funzionario istruttore nella nota dell’1.10.2022, di conclusione dell’inchiesta.
1.2. In particolare, il C.R.D. ha evidenziato che il ricorrente, “ non uniformando la propria condotta ai doveri di comportamento previsti dal Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e ai principi di buona fede e correttezza, nonché al principio di assidua, solerte e tempestiva collaborazione con i superiori, ha omesso di adottare misure concrete e adeguate ad affrontare, con la diligenza richiesta anche per la conservazione delle infrastrutture, i problemi relativi alla mancata esecuzione dei lavori, in tal modo non ottemperando all’ordine impartitogli dai superiori e sottraendosi alla responsabilità circa il normale funzionamento e la corretta conduzione delle attività cui il gestore è preposto conformemente all’art. 12 Statuto Ente di assistenza (DPCM 21 febbraio 2008); trascurando di agire per garantire il benessere dei villeggianti e per evitare disservizi, anche al fine di una gestione del villaggio il più possibile coordinata all’istituto, nell’interesse dell’Amministrazione ”.
1.3. Più nello specifico, il funzionario istruttore, nella relazione conclusiva dell’inchiesta disciplinare, ha rappresentato che il ricorrente, “ in qualità di gestore del villaggio […] , nei giorni antecedenti il 17/07/2022:
- non si è adoperato con l’utilizzo dei detenuti specificamente adibiti a tali servizi, per far eseguire le pulizie dei servizi igienici dislocati presso la spiaggia della casa di reclusione di -OMISSIS- […];
- ha omesso di informare il responsabile della sorveglianza generale della situazione di sporcizia dei servizi igienici e dell’esaurimento della scorta idrica ;
- non ha provveduto per più giorni a far ritirare dai detenuti adibiti a tale mansione la spazzatura dislocata nei pressi della passerella che conduce alla spiaggia “S’Acqua Durci” e non ha informato di tale circostanza il responsabile della sorveglianza generale ;
- ha omesso di informare la Direzione della caduta di un albero nella zona Villaggio, verificatasi nei primi giorni di luglio ;
inoltre:
- non ha provveduto a far eseguire le opere di manutenzione e di messa in sicurezza della passerella in legno che consente la discesa nel tratto di spiaggia gestito dall’Ente A.P., né nel periodo antecedente l’apertura del villaggio estivo, né nel periodo successivo alla stessa ;
- all’ordine del direttore e del comandante impartito in data 15/07/2022 di procedere a fa effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della passerella […] ha risposto rifiutandosi di eseguire i lavori in quanto, a suo dire, l’organizzazione del lavoro che gli era stata imposta << rendeva impossibile l’esecuzione dei lavori richiesti >>. Come riportato nelle stesse giustificazioni del [ricorrente] , questi ha ritenuto di non eseguire gli ordini ricevuti da direttore e comandante che avrebbero comportato, a suo dire, l’effettuazione di servizi e lavoro straordinario non << consoni e giustificabili >> per il Centro Estivo. Aggiungeva poi che << non intendeva effettuare lavoro straordinario programmato […] (anche se nel caso di specie si trattava di straordinario emergente) , in quanto si sarebbe potuto lavorare in orari più consoni e in salvaguardia dei lavoranti >> ;
- non ha provveduto a far eseguire le opere di manutenzione delle docce e dei servizi igienici ;
- non ha provveduto a dotare di apposita manichetta in tessuto la cassetta antincendio sita nel piazzale parcheggio auto della spiaggia “Acqua Durci”, o quantomeno a segnalarne l’assenza, in data antecedente il 21/07/2022 ”.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) “ Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lettere i), l) e n) e dell’art. 3, comma 2, lettere d), f), g), t), ff) del D.lgs. n. 449/92. Carenza assoluta dei presupposti ed erronea interpretazione di legge. Carenza dell’elemento psicologico del dolo e della colpa. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari applicate ”;
2) “ Violazione ed errata applicazione degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 449/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Contraddittorietà e irragionevolezza del provvedimento disciplinare ”.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che non sussisterebbero i presupposti di legge per l’applicazione della sanzione disciplinare della deplorazione, in quanto i comportamenti da lui posti in essere e ritenuti disciplinarmente rilevanti non configurerebbero in alcun modo le fattispecie di illecito disciplinare previste dall’art. 4, comma 1, lett. i), lett. l) e lett. n) del d.lgs. n. 449/1992 (nello specifico, rispettivamente: “ la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti ”, “ la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti ” e “ le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi ”.
Il ricorrente deduce:
- di avere ripetutamente denunciato ai propri organi superiori “ le estreme difficoltà, nonché i molteplici ostacoli e ostruzioni nei quali era costretto a svolgere il proprio servizio di Gestore del Villaggio […] condizioni […] tutte determinate dalle numerose e gravose intromissioni da parte del Comandante della C.R. di -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- che dal 2015 le unità impegnate presso il centro estivo sono state ridotte da cinque a due, “ con la conseguenza che il Gestore deve occuparsi, con l’ausilio di una sola unità, delle pratiche burocratiche, di contabilità nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti della struttura ”;
- che a fronte delle segnalazioni del ricorrente il nuovo Direttore della C.R. ha disposto, sulla base delle osservazioni del Comandante -OMISSIS-, un nuovo ordine di