TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-05-03, n. 201804930
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Pubblicato il 03/05/2018
N. 04930/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13300/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13300 del 2017, proposto da
Winner Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, D D L, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, viale XXI Aprile, 21;
contro
Federazione Italiana Canottaggio, rappresentata e difesa dagli avvocati F L ed E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Studio Legale Lubrano &Assoc. in Roma, via Flaminia, 79;
nei confronti
Premia S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Maoli, Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 118;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio federale n. 175 del 25 novembre 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente inerente la procedura di aggiudicazione per la fornitura di materiale per premiazioni per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, ivi compreso il bando con riguardo al punto 4 e all'allegato E;
e, per la declaratoria
- d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, nonché per il subentro della ricorrente nell'affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Canottaggio e di Premia S.r.l. A Socio Unico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28 agosto 2017, la Federazione Italiana Canottaggio (FIC), in esecuzione della delibera del Consiglio Federale n. 79 del 22 aprile 2017, pubblicava un avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale per premiazioni della federazione per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, per un valore stimato pari ad euro 120.000,00.
Per l’aggiudicazione dell’appalto veniva prescelta la procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Per la presentazione, via pec, delle manifestazioni d’interesse, era stabilito il termine del 27 settembre 2017.
All’avviso davano riscontro 7 operatori, tra cui l’odierna società ricorrente, mentre veniva invitata anche la ditta fornitrice uscente.
Per la presentazione delle offerte, veniva fissato come termine il 30 ottobre 2017, ore 12,00, allo scadere del quale risultavano essere pervenute offerte da quattro degli otto operatori invitati.
Con delibera n. 98/2017, adottata il 30 ottobre 2017, veniva nominata la Commissione di gara, la quale si riuniva in prima seduta in data 31 ottobre 2017.
Nel verificare il contenuto della busta 1) “documenti”, la Commissione riscontrava nell’offerta della ricorrente la mancanza della dichiarazione prevista nel punto 3.1, comma b), ultimo capoverso, del disciplinare di gara, prevista per la presentazione della fidejussione ridotta al 50% e relativa al possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee;per tale ragione, la ricorrente veniva esclusa dalla gara.
Nella stessa seduta, la Commissione procedeva all’apertura ed alla valutazione anche delle offerte qualitative ed economiche delle tre ditte rimaste in gara, procedendo poi ad approvare la graduatoria ed alla conseguente proposta di aggiudicazione della gara in favore della Premia s.r.l., proposta la quale veniva approvata dal Consiglio federale con delibera d’urgenza del Presidente federale n. 30 del 2017.
Ritenendo illegittima la propria esclusione, la ricorrente presentava istanza di riammissione alla gara.
La FIC, in accoglimento di tale istanza, con lettera prot. n. 4783 del 17 novembre 2017, comunicava alla ricorrente la riammissione alla gara e, con delibera del Presidente federale n. 32 del 2017, annullava in autotutela l’aggiudicazione precedentemente disposta in capo a Premia s.r.l., riconvocando la Commissione per la seduta del 22 novembre 2017, al fine di valutare l’offerta della ricorrente stessa.
In tale seduta, la Commissione assegnava alla ricorrente i seguenti punteggi: 31,16 punteggio qualitativo;33,38 punteggio economico;64,54 punteggio totale, cosicché, nella nuova graduatoria redatta, la ricorrente risultava classificata al secondo posto, dietro Premia s.r.l., la quale poteva vantare un punteggio totale pari 84,43.
Con delibera del Consiglio federale n. 175 del 25 novembre 2017, la gara in oggetto veniva aggiudicata a Premia s.r.l.
Deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto di aggiudicazione impugnato, così come di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il bando di gara, con riguardo al punto 4 ed all’allegato E, per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio la Federazione resistente, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Premia s.r.l., deducendo anch’essa l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto la reiezione.
All’udienza del 10 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la legittimità dei criteri di aggiudicazione dell’offerta indicati nel punto 4 del disciplinare di gara e nell’allegato E allo stesso, in quanto caratterizzati da assoluta genericità, vaghezza e irragionevolezza, essendo “ radicalmente inidonei a consentire agli operatori economici di formulare una offerta consapevole ”.
Tale censura è infondata.
Al riguardo, il Collegio ritiene, alla luce della palese infondatezza di tale motivo di ricorso, di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per tardività dello stesso motivo, sollevata dalla Federazione e dalla controinteressata, per essere esso diretto a censurare clausole della lex specialis che stabiliscono i criteri di aggiudicazione e che, dunque, avrebbero dovuto essere immediatamente impugnate.
In particolare, la doglianza relativa all’eccessivo peso attribuito, dalla lex specialis , alla componente estetica rispetto alla componente tecnica, risulta evidentemente priva di pregio laddove si consideri l’oggetto particolare della fornitura messa a gara, ovvero materiale da premiazione, quali coppe, trofei e medaglie.
Con riferimento a tale tipologia di materiale, ben si giustifica una particolare attenzione posta all’aspetto estetico (cui sono attribuiti fino a 40 punti sui 60 totali inerenti il profilo qualitativo delle offerte) rispetto alla componente tecnica, che è comunque tenuta presente, seppur in misura percentuale minore (fino a 20 punti sui 60 totali di cui sopra).
D’altronde, i criteri di valutazione dell’offerta sono espressione di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, sui quali il sindacato di legittimità del giudice amministrativo può intervenire solo in casi di vizi manifesti di eccesso di potere, come nel caso di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità.
In tale caso, la sussistenza di tali vizi manifesti è da escludere, dal momento che i criteri di valutazione predisposti dalla lex specialis rispondono chiaramente e coerentemente ad esigenze concrete della stazione appaltante, collegate al particolare oggetto della fornitura di cui necessita la Federazione.
Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle doglianze relative alla mancata previsione di sub-criteri di valutazione da parte della stazione appaltante, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza, anche tale aspetto è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale non è affatto obbligata a prevedere dei sub-criteri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245 “ La mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell'offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è, infatti, meramente eventuale, com'è palese dall'espressione «ove necessario» dell'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ”).
Con un secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura l’operato della Commissione in sede di operazioni valutative, nelle quali essa avrebbe aggravato i vizi di vaghezza, genericità e irragionevolezza dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, invece di fornire specificazioni e chiarimenti di essi.
Anche tale censura è infondata, essendo diretta nei confronti di operazioni che attengono tipicamente alla sfera di discrezionalità amministrativa e, pertanto, insindacabili in sede giurisdizionale se non per vizi manifesti di particolare gravità, quali la manifesta illogicità o contraddittorietà.
Nel caso in esame, non è configurabile alcuno di tali vizi manifesti nell’operato della Commissione di gara, la quale si è limitata a dare applicazione ai criteri prestabiliti nella lex specialis , senza che emerga alcuna disparità di trattamento o contraddittorietà dalla sua attività.
La Commissione, inoltre, ha provveduto ad esternare le motivazioni relative al giudizio reso sulle offerte tecniche dei concorrenti nella griglia allegata al verbale del 2 marzo 2018, dalla quale risultano chiaramente le singole valutazioni ed i singoli giudizi espressi da ciascuno dei commissari in riferimento a ciascun criterio di valutazione di ogni concorrente.
In ogni caso, la Commissione non ha alcun obbligo di provvedere a meglio specificare e chiarire i criteri di aggiudicazione previsti dalla lex specialis , trattandosi anzi di attività particolarmente delicata, nella misura in cui rischia di prestarsi ad abusi volti a modificare surrettiziamente le condizioni ed i criteri previsti a monte dal bando di gara;di conseguenza, la scelta della Commissione di non provvedere in tal senso, ritenendo i criteri previsti dalla lex specialis sufficientemente chiari, non può certo essere oggetto del sindacato di questo Collegio.
Con un terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della Commissione per non aver rilevato la mancata presentazione, da parte dei concorrenti, di campioni in metallo delle medaglie offerte, che a suo avviso erano richiesti a pena di esclusione dalla disciplina di gara.
Anche tale censura è infondata.
Rileva il Collegio che, dal momento che nessuna disposizione della lex specialis prevedeva espressamente la presentazione dei campioni a pena di esclusione dalla gara, la scelta della Commissione, alla luce del fatto che tale mancanza avesse connotato le offerte di tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, si manifesta pienamente ragionevole.
Essa, infatti, guidata dai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonché dal più elementare buon senso, ha ritenuto che tale mancanza, comune a tutti i concorrenti, non inficiasse la validità della procedura di affidamento e quindi la sua prosecuzione, evitando così di dover porre nel nulla la stessa procedura e ricominciarne una nuova dall’inizio, soluzione che avrebbe comportato uno spreco di risorse pubbliche ed un ritardo nella messa a disposizione della fornitura oggetto di gara, non giustificati da alcun apprezzabile interesse opposto.
Con un quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, nella parte in cui non avrebbe rilevato l’irregolarità del DURC presentato dalla Premia s.r.l., vincitrice della gara, in quanto relativo ad un periodo temporale non idoneo a coprire l’intero arco della procedura di gara.
In particolare, secondo tale prospettazione, a fronte della scadenza del termine di proposizione dell’offerta di gara in data 30 ottobre 2017, la Premia s.r.l. avrebbe presentato un DURC con efficacia decorrente dal successivo 24 novembre 2017.
Anche tale motivo di censura è infondato.
Rileva, infatti, il Collegio che la società Premia ha presentato due diversi DURC, temporalmente consecutivi, con i quali essa ha coperto l’intera durata della procedura di gara.
Più esattamente, il primo DURC presentato dalla ricorrente aveva validità che andava dal 24 luglio 2017 al 21 novembre 2017, coprendo dunque anche il momento dell’aggiudicazione avvenuta in data 31 ottobre 2017;successivamente, poiché la procedura di gara si era riaperta a seguito della riammissione della società ricorrente e la validità del primo DURC era ormai in scadenza, la Premia ha provveduto a richiedere e presentare un nuovo DURC, valido dal 24 novembre 2017 al 24 marzo 2018.
Con un quinto motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dei principi di imparzialità, segretezza delle offerte e par condicio, in conseguenza del fatto che la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente sarebbe avvenuta allorché le offerte economiche degli altri concorrenti erano già state valutate.
Anche tale censura è infondata.
Innanzitutto, il Collegio osserva che la ricorrente non allega alcun elemento volto a dimostrare che tale valutazione successiva abbia determinato in concreto discriminazioni a suo danno, limitandosi ad un’apodittica contestazione in astratto dell’operato della stazione appaltante.
Inoltre, rileva il Collegio come nel caso concreto il rischio paventato dalla ricorrente non sussistesse.
Invero, il principio giurisprudenziale del mantenimento della segretezza dell’offerta “economica”, nelle gare in cui trova applicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è volto a presidiare una valutazione oggettiva delle offerte “tecniche” da parte della Commissione in caso di loro valutazioni non effettuate contestualmente, per evitare che la stessa possa essere distolta da una valutazione imparziale delle stesse, al fine di favorire in modo illegittimo l’offerta “economica” che consentirebbe un maggiore risparmio alla p.a. (cfr. Cons. di Stato, Ad .Plen., 26 luglio 2012, n. 30).
Infatti, l’offerta “economica” della ricorrente è risultata la migliore tra quelle di tutti i concorrenti alla gara, cosicché non poteva configurarsi nessun rischio di discriminazione a suo danno nella valutazione dell’offerta “tecnica”, giustificata da un maggior risparmio di spesa connesso ad offerte “economiche” più basse di altri concorrenti.
Con una sesta censura, la ricorrente contesta la regolarità dell’operato della stazione appaltante per avere essa illegittimamente invitato alla gara anche il fornitore uscente del materiale oggetto della commessa (Bosi Franco s.n.c.), in asserita violazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7, d.lgs. 50 del 2016, laddove è stabilito il principio della rotazione nelle gare ad inviti.
Tale ultima censura è inammissibile per difetto di interesse.
Rileva il Collegio che, dal momento che il fornitore uscente si è classificato in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, la sua partecipazione non ha comportato alcuna conseguenza pregiudizievole per la ricorrente;parimenti, da un’eventuale accoglimento di siffatta censura, nessuna utilità potrebbe ricavarne la ricorrente, cosicché si rivela evidente il difetto d’interesse della società ricorrente in relazione alla censura in discorso.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.