TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2022-01-28, n. 202200422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2022-01-28, n. 202200422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200422
Data del deposito : 28 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2022

N. 08620/2010 REG.RIC.

N. 00422/2022 REG.PROV.PRES.

N. 08620/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8620 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Impresa Individuale Longagnani Antonio+ Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, F M, L C, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
Soc Autosoccorso di Longagnani Antonio e Cavicchioli Andrea Snc, Soc Officina Meccanica F.Lli Venturelli di Venturelli Giancarlo e C Snc, Soc Gmc - di Campania Massimo &
C Snc, Soc Motorsprint dei F.Lli Dapoto Pasquale e Domenico Snc, Soc Autocarrozzeria Fratelli di Giorno Snc di Di Giorno Giuseppe e Giovanni, Soc Autodemoliizioni Longagnani S.r.l., Soc F.Lli Mazzini di Mazzini Graziano &
C Snc, Soc Ctv Snc di Venturelli Silvano &
C, Antonioni Claudio, Soc Appenninauto di Solastri Paris e Franco Snc non costituiti in giudizio;

contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soc Autocarrozzeria Imperiale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Fiorilli, Mirella Guicciardi, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, 180;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2010/27894/DG in data 23.07.2010 recante la non ammissione del costituendo RTI;

- dei verbali della Commissione esaminatrice e degli ulteriori atti di gara;

nonché con atto di motivi aggiunti depositato il 14 giugno 2011 dell'ammissione alla gara disposta in favore di R.T.I. Autocarrozzeria Imperiale (verbale della Commissione incaricata dell'attività di valutazione delle offerte di gara n. 2 del 25.05.2010);
dei punteggi assegnati, quali risultanti dai verbali di gara;

- dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del 16.5.2011, comunicata in data 23.05.2011;


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, a seguito della notifica alle parti costituite, da parte della segreteria del Tribunale, di apposito avviso, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza nel termine e nel modo previsti dall’art. 82, anzi citato;

- che, pertanto, il predetto ricorso è da ritenersi perento ai sensi del medesimo art. 82, comma 1, cod. proc. amm.;



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