TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2018-07-04, n. 201804023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/07/2018
N. 04023/2018 REG.PROV.CAU.
N. 06767/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6767 del 2018, proposto da
Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti - C.O.N.O.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F T, F S, A C e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T in Roma, largo Messico 7;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio Renoils, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Farì, Giuliano Fonderico, Francesco Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Farì in Roma, via Vittorio Veneto 108;
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale - ISPRA
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 37/RIN del 06/04/2018 adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto il riconoscimento del sistema RenOils ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006;dei documenti che costituiscono parti integranti dell'impugnato provvedimento indicato sub All. 1, con particolare riferimento alla relazione dell'ISPRA del 22/12/2017, nonché alla relazione integrativa redatta dall'ISPRA del 03/04/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Consorzio Renoils;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le censure articolate nel ricorso non siano assistite, almeno ad un primo sommario esame, da apprezzabili elementi di fumus boni iuris in considerazione a) della natura di provvedimento amministrativo di autorizzazione e non di atto normativo del decreto impugnato, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione così come previsto dall’art. 32 comma 1 della l.n. 69/2009 e della manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 233 del d.lgs. n. 152/2006, sotto tale profilo;b) del contenuto di entrambe le relazioni tecniche dell’ISPRA allegate al provvedimento stesso e, in particolare della seconda del 3.04.2018, non citata dalla ricorrente, nella quale l’Istituto, facendo riferimento alle dettagliate informazioni fornite in seguito dalla Renoils ed alle osservazioni del CONOE ha dato atto del superamento di numerose delle criticità in un primo tempo rilevate;c) della segnalata possibilità per l’ISPRA di “valutare in maniera compiuta l’effettivo e autonomo funzionamento del sistema (solo) a valle della sua effettiva operatività”, d) del fatto che la misura del contributo è prevista dall’art. 10 della l.n. 154/2016 sia per il ricorrente sia per tutti gli altri soggetti eventualmente operanti nel sistema, e) dell’avvenuto esercizio da parte del ricorrente dei diritti partecipativi, peraltro non strettamente spettanti ad esso, non rivestendo il CONOE nel procedimento in questione la formale qualifica di controinteressato;f) della pertinenza alla valutazione tecnica riservata all’ISPRA dei profili relativi ad una possibile incidenza della gestione dell’olio esausto sulla depurazione a valle del sistema fognario, soggetti a verifica successiva da parte dell’Istituto;
Ritenuto che il ricorso non sia munito, allo stato, neppure del requisito del periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente di un danno attuale, grave ed irreparabile per le ragioni del ricorrente, non essendo tali un pregiudizio semplicemente economico, peraltro non meglio precisato e solo paventato, o il dedotto aggravio di attività lamentato dal ricorrente e non potendo un pericolo per gli interessi ambientali derivare dal solo fatto dell’adesione al Consorzio Renoils di alcuni operatori del settore, che continuano a svolgere le medesime attività di raccolta e recupero pur sottoponendole ad altro sistema di monitoraggio e raccolta dati, comunque soggetto - tanto più nella sua prima fase di attivazione - allo stringente controllo, nelle sue risultanze documentali, dell’ISPRA;
Ritenuto, dunque, che l’istanza cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza in tale fase;