TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-01-24, n. 202200766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-01-24, n. 202200766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200766
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00766/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09777/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9777 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R P, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Sottocommissione Esaminatrice n. 17 del Concorso, per Esami e Titoli, per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Rosa Palmiero, Gennaro Bosso, non costituiti in giudizio;



Concorso dirigenti


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in ricorso nella parte in cui comportavano la propria esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto deve essere dichiarato improcedibile.

2.1. Come evidenziato con memoria da parte resistente – circostanza non contestata da parte ricorrente, né sono richieste istanze di rimessioni in termini o altro – il ministero ha rilevato la mancata impugnazione delle ultime rettifiche subite dalla graduatoria di merito con DPIT 998 del 14 agosto 2020 e DPIT 1357 del 12 agosto 2021. La graduatoria del 2019 originariamente impugnata da parte ricorrente è stata infatti rettificata nell’agosto del 2020 e, quindi, nuovamente nell’agosto del 2021.

Tali atti non sono stati impugnati da parte ricorrente, con la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La procedura

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