TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-12-14, n. 201301130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-12-14, n. 201301130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201301130
Data del deposito : 14 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01095/2012 REG.RIC.

N. 01130/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01095/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2012, proposto da:
M N, W C, Rna M, rappresentati e difesi dall'avv. B D R, con domicilio eletto presso Laura Sti in Brescia, via L. Beretta, 5;

contro

Comune di Rivolta D'Adda, rappresentato e difeso dall'avv. B S, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Corte Maria Luisa Srl, rappresentata e difesa dall'avv. L M, con domicilio eletto presso Alessandra Perego in Brescia, via Zima, 1/A;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 8246 del 6/6/2012 di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione a seguito dell'annullamento del permesso di costruire, nonchè di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rivolta D'Adda e di Corte Maria Luisa Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Torna ancora una volta in discussione in questa sede, invero trattasi di un ultimo segmento di una vicenda di carattere urbanistico edilizio che da tempo vede coinvolte tutte le parti in causa, un provvedimento sanzionatorio di carattere economico per sancito e definitivo annullamento di una concessione edilizia i cui altrimenti fatti presupposti sono ben noti a tutti le parti in causa e sono già stati esplicitati nella sentenza relativa al ricorso 1013/2011 trattato anch’esso in data odierna e conclusosi con una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse;
sulla quale ultima conclusione stessa hanno, preliminarmente, convenuto tutte le parti stesse nell’udienza di cui sopra del 4/12/2013 così passando immediatamente ed in concomitanza formale di discussione, a svolgere le proprie avverse conclusioni rispetto al presente residuale giudizio.

2. Sicché deve venire all’attenzione in questa sede solo l’atto rubricato nelle premesse e cioè l’atto comunale 6/6/2012 n. prot. 8246 con il quale il Comune stesso applica una sanzione pecuniaria alle illegittimità sostanziali di specie, ormai accertate in termini irreversibili (mc 9607 più del massimo consentibile per un centro commerciale edificato con materiali prefabbricati ad incastro), del valore di circa 20.000,00 euro sulla scorta delle determinazioni di conto dell’Agenzia del Territorio di Cremona. L’impugnativa relativa, ancor degli originari ricorrenti, riguarda anche una nota successiva con la quale si declina l’efficacia di tale sanzione pecuniaria al seguito di intervenuto pagamento della stessa.

3. Tanto premesso, nel ricordare ancora una volta quanto riassunto nelle altrimenti premesse statuitive di cui al ricorso 1013/011 e quanto esposto, sotto il profilo narrativo, nell’ambito delle diverse premesse di cui nell’ultimo provvedimento sopra citato, va anche ricordato che molteplici sono stati gli scambi di memorie e contromemorie. Infine la vertenza è approdata alla discussione orale nell’ambito dell’Udienza Pubblica già sopra citata in quanto a data identica, come già annotato, rispetto a quella nella quale si è discusso l’ulteriore ricorso, più volte menzionato n. 1013/011 e le cui conclusioni sono state anche qui esposte. Al seguito, dopo breve discussione, anche di profilo tecnico, la causa è stata spedita in decisione.

4. Il Collegio fa venia a sé stesso e chiede venia alle parte tutte, dell’esposizione, in via riassuntiva ed elencativa, di tutti i contenuti delle varie censure qui introdotte. Quanto alla domanda risarcitoria di essa si tratterrà poi.

4.1 Tra le dette censure, in relazione ai cui riferimenti normativi si rimanda in quanto chiaramente esplicitati dai ricorrenti e a quanto controbattuto puntualmente dalle altri parti in causa, emerge, con evidente assorbenza, quella censura di fondo alla stregua della quale la sanzione pecuniaria in discorso, che alla fine le parti avverse stesse vorrebbero si sostituisse ad una sanzione demolitoria, sarebbe immotivata ed apoditticamente assunta solo alla luce di un parere tecnico veicolato dalla parte controinteressata secondo il quale l’altrimenti diversa sanzione demolitoria non sarebbe fattibile poiché comprometterebbe in toto la struttura in essere e la sua staticità in modo che, nella costrizione di una demolizione obbligata di carattere limitato, si finirebbe con l’essere costretti a demolire tutta la struttura stessa: anche per quella parte da considerarsi legittima. Tale invero è la posizione oppositiva della detta parte controinteressata a cui sostanzialmente si associa il Comune.

1.1.1.1 Il Collegio è del parere che tale evidente assorbenza finisca coll’assorbire quell’esito positivo del presente ricorso che si intende qui declinare al modo che segue.

2.1.1.2 Al riguardo va ricordato che la concessione edilizia, a cui si relaziona tutta la vicenda, è stata totalmente annullata in modo ormai irreversibile. Né vi sono prese di posizioni di sanatoria o di conformità sopravvenuta del Comune. D’altra parte la consistenza materiale della vicenda definisce il fatto che le dette superfetazioni volumetriche oltre il consentito (9607 mc) sono spazialmente distribuibili e allocabili in modo del tutto indifferenziato nell’ambito dell’elementare planivolumetrico strutturale qui scrutabile in quanto contenitore spaziale di regolare tridimensionalità. Sicché una eventuale riduzione volumetrica e spaziale e, comunque, volumetrica del tipo di cui sopra, può essere rinvenibile in altrimenti modo indifferenziato anche e soprattutto nella parte alta dell’edificio in discorso là ove proprio l’altezza stessa realizzata ha determinato l’annullamento della su citata concessione edilizia.

3.1.1.3 Intervenire con una demolizione parziale nella parte alta di un edificio assemblato con elementi prefabbricati quasi tutti della medesima dimensione non pare al Collegio, in relazione agli attuali ritrovati meccanici della scienza e della tecnica di specie, determinare una obliterazione della staticità dell’intero edificio: nemmeno con riguardo ai plinti angolari di sostegno. Di modo che l’aver declinato, nell’ambito dell’atto comunale in discorso, una tale impossibilità materiale solo alla stregua delle conclusioni di quella parte che non vorrebbe demolire, raffigura, convenendo così con quanto concluso dalla parte avversa qui ricorrente, una motivazione apodittica, pedissequa e del tutto fuori luogo. Anche se ciò non significa, in questa sede, che l’unica conseguenza sia il dovere di demolire. Infatti ciò che il Collegio ha testè delineato è solo una ipotesi la cui negazione, in termini di fattibilità, necessita di essere determinata solo in modo ben diverso da quello allo stato qui ricordato, altrimenti ricordando che l’indicato stesso consegue logicamente alle presupposte tesi della parte contro interessata e del Comune stesso.

4.1.1.4 E’ solo ora il caso di ricordare che, per quanto è dato di sapere anche a questo Collegio, esistono infatti macchine operatrici utili a capitozzare anche strutture del tipo in discorso: soprattutto quando esse siano state assemblate con elementi prefabbricati per lo più di identiche dimensioni superficiarie tra loro.

5.1.1.5 E’ altresì il caso di ricordare che i costi di una simile operazione materiale, secondo una costante giurisprudenza anche del CdS, non sono tali ed in ogni caso, da far propendere per l’accollo di sanzioni di carattere solo pecuniario.

5 Quanto alla domanda risarcitoria, se pur il declinato annullamento è utile circostanza al riguardo, resta il fatto che tale medesima circostanza non ha carattere esaustivo. Del resto e nella specie non risultano allegate, in termini dispositivi e non solo acquisitivi, piene prove di insistenza di un vero e proprio danno materiale soprattutto sotto il profilo oggettivo: almeno allo stato ed in relazione agli evidenti e non eludibili ulteriori sviluppi della vicenda;
ovviamente tale domanda è discutibile in questa sede sol col riguardo al Comune intimato.

6 Anche per quanto sopra le spese di lite possono compensarsi.

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