TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-10-27, n. 201101584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-10-27, n. 201101584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101584
Data del deposito : 27 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01489/2011 REG.RIC.

N. 01584/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01489/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle società Tecnoambiente s.p.a., Ecotrasporti s.r.l. e Ra.Ri. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. A B, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40,

contro

la società Gaia Spa, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40,

nei confronti di

società Co.Im.Po. s.r.l., costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Natale Giallongo presso il quale elettivamente domicilia in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19,
e
società Pieri Ecologia s.r.l., costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Lazzarini, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;

per l'annullamento

- della determinazione n. 54 del 23.06.2011, pervenuta in data 24.06.2011 a firma del Dirigente del Settore Personale, Acquisti ed Appalti ad oggetto "aggiudicazione gara d'appalto per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestita da Gaia S.p.A. e Sea Risorse S.p.a.", nella parte in cui dispone l'affidamento alla ATI composta da Co.im.po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. dell'appalto per il servizio sopraindicato;

- dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice svoltesi in data 17.05.2011 e 7.06.2011;

nonché, per quanto occorrer possa,

- del bando di gara a firma del Dirigente del settore Personale, Acquisti e Appalti, per l'affidamento del servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestiti dalla Gaia S.p.A. e Sea Risorse S.p.A., indetto con deliberazione del C.d’a. del 16.11.2010;

e per l'accertamento

dell'illegittimità della mancata esclusione dell'Ati Co.Im.Po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. dalla procedura de qua ,

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e l'accertamento del diritto all'aggiudicazione a proprio favore;

e per la condanna

al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 124 c.p.a.;

ovvero, in subordine, per la condanna

della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito e derivante dall'adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura in atti specificata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gaia s.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società Co.Im.Po. s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla società Pieri Ecologia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 808 del 28 luglio 2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011, il Presidente, dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo n. 1486 del 13 ottobre 2011;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1) - Le società ricorrenti, facenti parte di un costituendo raggruppamento di imprese con altra società (la mandataria società Aquaser s.p.a.), chiedono, con il presente ricorso, l’annullamento della determinazione n. 54 del 23 giugno, a firma del Dirigente del Settore Personale, Acquisti ed Appalti della società Gaia s.p.a., recante “aggiudicazione gara d'appalto per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestita da Gaia S.p.A. e Sea Risorse S.p.a.", nella parte in cui dispone l'affidamento all’ATI composta da Co.im.po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. dell'appalto per il servizio sopraindicato;
chiedono, inoltre, l’annullamento dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice svoltesi in data 17 maggio e 7 giugno 2011, unitamente, all’occorrenza, del bando di gara;
insistono, infine, per l'accertamento dell'illegittimità della mancata esclusione dalla gara dell’ATI risultata aggiudicataria, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e l'accertamento del diritto all'aggiudicazione a proprio favore e e per la condanna al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 124 c.p.a. o, in subordine, per la condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del danno patrimoniale subito e derivante dall'adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura complessivamente pari ad euro 94.341,60 a titolo di lucro cessante, nei limiti della quota di partecipazione alla costituenda ATI di cui le ricorrenti sono mandanti, derivante dalla mancata aggiudicazione della gara d'appalto, nonché dell'ulteriore somma - da determinarsi in via equitativa - in percentuale variabile dall'1 al 5 % dell'importo di aggiudicazione a titolo di "danno curriculare", per omessa acquisizione dell'appalto medesimo, oltre interessi legali dal giorno 23 giugno 2011 al dì del saldo.

2) - Con il primo motivo del ricorso introduttivo (depositato il 20 luglio 2011) le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione del bando di gara nella parte concernente le “garanzie dei concorrenti riuniti”, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto è stata ritenuta valida, quale garanzia presentata dall’ATI aggiudicataria, la consegna alla stazione appaltante di un assegno circolare intestato ad una sola delle due imprese associate.

Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 42 e 48 del codice appalti, nonché la violazione della lex specialis della gara nella parte relativa ai “requisiti minimi di capacità tecnico organizzativa”, oltre che del d.m. del 27 settembre 2010, per non avere l’aggiudicataria offerto alcun elemento di prova in ordine alla disponibilità di idonee discariche.

Con il terzo motivo viene dedotta pure la violazione della disciplina di gara inerente al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto assicurare l’utilizzabilità di un congruo numero di aziende agricole dove spandere i fanghi di risulta, mentre, al contrario, ha avanzato un’offerta che implicherebbe il previo trattamento di stabilizzazione presso un impianto di compostaggio per poi procedere allo spandimento in aziende agricole venete (nella regione Veneto essendo necessario, a tal fine, procedere a detta stabilizzazione preventiva), con la violazione dei principi normativi in materia (desumibili dall’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 e dal d.lgs. n. 99/1992) e presumibili aggravi di costi dovuti a tale trattamento (disponendo l’aggiudicataria, nella regione Toscana, di due sole aziende agricole ove operare gli spandimenti);
se poi la disciplina di gara dovesse essere interpretata nel senso di consentire l’operazione di stabilizzazione prevista dall’aggiudicataria, allora sarebbe illegittima la stessa lex specialis per violazione dei principi normativi anzidetti.

Concludendo, le ricorrenti chiedono l’esclusione dell’aggiudicataria e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente con essa stipulato, nonché la reintegra in forma specifica o insistono, in subordine, per la tutela risarcitoria per equivalente.

Con memoria depositata il 27 luglio 2011 si è costituita la stazione appaltante che insiste per il rigetto del ricorso perché infondato.

Con distinte memorie di costituzione depositate il 25 luglio 2011 si sono costituite in giudizio le società contro interessate insistendo per il rigetto del ricorso nel merito;
la società Pieri s.r.l. eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto la società Aquaser s.p.a., mandataria capogruppo con le società qui ricorrenti, non ha proposto ricorso, dimostrando, così, acquiescenza all’esito della gara, con la conseguente inammissibilità del gravame dal momento che le società ricorrenti non potrebbero, per difetto dei requisiti, risultare aggiudicatarie laddove, in ipotesi, l’ATI controinteressata dovesse essere esclusa.

Con ordinanza n. 808 del 28 luglio 2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, in considerazione del fatto che la garanzia richiesta non sembrava essere stata rilasciata in favore di tutte le imprese facenti parte del gruppo.

Con ordinanza n. 3971 del 14 settembre 2011, il Consiglio di Stato, Sezione quinta, ha respinto l’appello nella considerazione che, pur avendo svolto, l’appellante (ATI aggiudicataria), considerazioni meritevoli di particolare attenzione in ordine al profilo del ricorso di primo grado posto a base dell’ordinanza, tuttavia, l’estrema prossimità dell’udienza fissata per il merito dal TAR induceva a ritenere privo di apprezzabile significato l’intervento cautelare richiesto alla Sezione stessa.

3) – Con motivi aggiunti (depositati il 26 settembre 2011) le ricorrenti, avendo avuto modo di accedere, nelle more, alla documentazione di gara, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006 e dei principi in tema di congruità dell’offerta, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte anomale;
in particolare, alla luce della documentazione acquisita risulterebbe evidente che la stazione appaltante, pur in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, avrebbe dovuto valutare la congruità dell’offerta poi risultata aggiudicataria in ossequio alle previsioni normative anzidette, richiamate dalla stessa lex specialis di gara;
e tale offerta, se correttamente presa in esame specie con riguardo all’esigenza, in essa rappresentata, di fare ricorso al procedimento di stabilizzazione, avrebbe evidenziato gravi e manifesti sintomi di anomalia che avrebbero dovuto inevitabilmente comportarne l’esclusione.

Le società controinteressate hanno proposto ricorso incidentale, depositato il 20 settembre 2011;
con lo stesso deducono l’erroneità delle operazioni di gara per non avere, la stazione appaltante, escluso le odierne ricorrenti dalla gara, dal momento che le stesse, unitamente alla società capogruppo Aquaser s.p.a., avrebbero reso una serie di dichiarazioni contraddittorie circa il possesso dei requisiti di partecipazione tali da fare emergere che la capogruppo non avrebbe avuto i prescritti requisiti partecipativi per difetto della proporzionalità degli stessi in capo ad essa.

Le parti hanno successivamente depositato ulteriori memorie difensive e di replica, con le quali, tra l’altro, le ricorrenti e la resistente deducono l’infondatezza del ricorso incidentale.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011, dopo articolata discussione, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1) – Come esposto in fatto, le società ricorrenti, facenti parte di un costituendo raggruppamento di imprese con altra società (la mandataria società Aquaser s.p.a.), chiedono, con il presente ricorso, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione all’ATI composta da Co.im.po s.r.l. e Pieri Ecologia s.r.l. della gara d'appalto per il servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti di depurazione gestita da Gaia s.p.a. e Sea Risorse s.p.a., indetta dalla prima di tali società;
in particolare, si insiste per l’esclusione dalla gara dell’ATI risultata aggiudicataria, nonché per il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

In disparte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, il ricorso non merita accoglimento nel merito, ciò che induce anche ad assorbire il ricorso incidentale.

2) - Con il primo motivo del ricorso introduttivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e la violazione del bando di gara nella parte concernente le “garanzie dei concorrenti riuniti”, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto è stata ritenuta valida, quale garanzia presentata dall’ATI aggiudicataria, la consegna alla stazione appaltante di un assegno circolare intestato ad una sola delle due imprese associate.

In particolare, deducono le ricorrenti che il bando di gara prevedeva, in conformità con l’art. 75 del c.a., l’obbligo di corredare l’offerta con una cauzione provvisoria pari all’importo complessivo del 2% della base d’asta;
sennonché le aggiudicatarie avrebbero costituito la detta cauzione mediante presentazione di due assegni circolari tratti dalla sola mandataria Co.im.po. s.r.l.;
modalità, questa, che contrasterebbe con la lex specialis di gara e con i principi regolanti la materia, dal momento che, per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti le garanzie fideiussorie dovrebbero essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte dalla sola mandataria;
i due assegni di cui si tratta avrebbero dovuto, quindi, a pena di esclusione, essere tratti da entrambe le imprese concorrenti in costituenda ATI;
l’omessa prestazione di cauzione da parte di Pieri Ecologia s.r.l si configurerebbe, quindi, come una carenza di garanzia per la stazione appaltante nel caso in cui l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata (Co.im.pos.r.l), bensì dalla mandante;
nell’ipotesi in cui fosse impossibile stipulare il contratto per fatto dipendente da Pieri Ecologica s.r.l., Gaia sarebbe, infatti, sprovvista di garanzie, trovandosi nell’impossibilità di incamerare l’assegno tratto da Co.im.po. s.r.l., il cui deposito non potrebbe coprire un eventuale inadempimento della mandante;
né convincerebbe quanto, in senso contrario, addotto dalla stazione appaltante (che si è avvalsa, al riguardo, di apposito parere legale pro veritate).

Il motivo è privo di consistenza.

Come noto, in sede di gara di appalto la cauzione costituisce parte integrante dell’offerta e non un elemento di corredo della stessa ed ha, come ragione di essere, la finalità di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l'adempimento dell'impegno a contrattare in caso di aggiudicazione (C.d.S., sez. IV, 28 aprile 2006 , n. 2399;
sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7380;
sez. V, 15 novembre 2001, n. 5843).

Tale funzione è ugualmente assicurata, oltre che dalla quietanza rilasciata da una Tesoreria Provinciale dello Stato ovvero da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, anche dalla presentazione di un assegno circolare che, a differenza dell'assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute (C.G.A., 4 luglio 2000, n. 328).

D'altra parte, secondo un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (7 luglio 2003, n. 10695;
10 febbraio 1998, n. 1351;
13 gennaio 1982, n. 186) la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo direttamente al pagamento a mezzo di somme di danaro, estingue l'obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che gli impongono l'obbligo di prestare la sua collaborazione all'adempimento dell'obbligazione a norma dell'art. 1175 C.C.;
la stessa natura dell'assegno circolare assicura al legittimo portatore la sicurezza di conseguire la somma di danaro in esso indicata, così che, salvo che non vi siano dubbi sulla sua regolarità o autenticità ovvero salvo che non vi sia un apprezzabile interesse a ricevere il danaro in contanti, anziché in titoli, l'assegno circolare estingue l'obbligazione.

Con parere 29 marzo 2007 anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto che Ai fini della cauzione provvisoria, la presentazione dell’assegno circolare è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez.IV 28/4/2006 n. 2399;
C.G.A. Regione Siciliana sez. giurisd. 21/12/2005 n. 946;
TAR Sicilia, sez. II, Catania, 26.5.2004 n. 1478): "atteso che l'assegno circolare, a differenza dell'assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute, in sede di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici la presentazione delle cauzioni mediante assegno circolare deve ritenersi ritualmente effettuata rispetto alla previsione del bando che faccia riferimento al versamento per numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato”.

Ciò premesso, si tratta di verificare se l’assegno circolare tratto da una sola delle imprese (la mandataria) del costituendo raggruppamento possa garantire in tutto e per tutto la stazione appaltante anche nel caso in cui l’eventuale inadempimento sia ascrivibile ad altra impresa associanda (mandante).

Ritiene il Collegio che la garanzia offerta nella specie soddisfi alla disciplina di gara, in conformità con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;
la cauzione può essere, infatti, a scelta dell’offerente, costituita, tra l’altro, in contanti o in titoli del debito pubblico a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
nel caso in esame la stessa è stata costituita con assegno circolare, nel rispetto, per quanto sopra rilevato, della disciplina di settore;
solo che, nell’allegare detti assegni all’offerta, non è stato fatto esplicito riferimento all’ATI costituenda, né alla mandante.

È non di meno da ritenere che, essendovi sostanziale coincidenza tra la garanzia in numerario e l’assegno circolare (che è coperto dalla banca emittente, che ne garantisce la copertura per l’intero importo pari al prescritto 2% dell’importo posto a base di gara), l’assegno stesso costituisca una sorta di garanzia reale, in virtù della quale l’eventuale inadempimento da parte dell’ATI, indipendentemente dall’impresa associanda alla quale è dovuto, viene garantito dalla possibilità stessa, per la stazione appaltante, di riscuotere l’assegno stesso presso la banca emittente, senza che questa possa eccepire alcunché o opporre ostacoli alla corresponsione del dovuto, mentre eventuali divergenze interpretative per ciò che attiene all’impresa oggettivamente responsabile dell’inadempimento dovranno essere risolte tra le imprese associande, senza che nelle eventuali controversie tra di esse possa essere coinvolta la stazione appaltante.

Come ritenuto dalla stazione appaltante, quindi, si è trattato della presentazione di una garanzia immediata, potendo essa stessa escutere direttamente la cauzione presentando in banca il titolo in suo possesso, senza correre il rischio connesso ad eventuali eccezioni del terzo in ordine all’estensione soggettiva della garanzia (laddove, invece, nell’ipotesi di garanzia offerta mediante polizza fideiussoria da un soggetto terzo in base ad un rapporto di natura obbligatoria, le imprese debbono essere intestatarie tutte della cauzione stessa, onde garantire la stazione appaltante da eventuali eccezioni del fideiussore in ordine ad inadempimenti imputabili ai soggetti che non risultano intestatari della polizza medesima).

Donde, in definitiva, la piena tutela assicurata da detto strumento finanziario alla stazione appaltante;
strumento che, in quanto allegato dall’ATI concorrente all’offerta quale garanzia della stessa e per il prescritto importo percentuale, non poteva che essere riferita a quest’ultima ed agli eventuali inadempimenti di entrambe le associande.

2) - Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 42 e 48 del codice appalti, nonché la violazione della lex specialis della gara nella parte relativa ai “requisiti minimi di capacità tecnico organizzativa”, oltre che del d.m. del 27 settembre 2010, per non avere l’aggiudicataria offerto alcun elemento di prova in ordine alla disponibilità di idonee discariche.

La censura è espressamente rinunciata in sede di memoria depositata il 26 settembre 2011 avendo potuto constatare la ricorrente la correttezza, al riguardo, dell’offerta e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla mandante.

3) - Con il terzo motivo viene dedotta pure la violazione della disciplina di gara con riguardo, in questo caso, al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto assicurare l’utilizzabilità di un congruo numero di aziende agricole dove spandere i fanghi di risulta, mentre, al contrario, ha avanzato un’offerta che implicherebbe il previo trattamento di stabilizzazione presso un impianto di compostaggio per poi procedere allo spandimento in aziende agricole venete (nella regione Veneto essendo necessario, a tal fine, procedere a detta stabilizzazione preventiva), con la violazione dei principi normativi in materia (desumibili dall’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006 e dal d.lgs. n. 99/1992) e presumibili aggravi di costi dovuti a tale trattamento, disponendo l’aggiudicataria, nella regione Toscana, di due sole aziende agricole ove operare gli spandimenti;
se poi la disciplina di gara dovesse essere interpretata nel senso di consentire l’operazione di stabilizzazione prevista dall’aggiudicataria, allora sarebbe illegittima la stessa lex specialis per violazione dei principi normativi anzidetti.

Anche tali doglianze appaiono prive di consistenza.

L’ATI controinteressata ha formulato, invero, l’offerta risultata aggiudicataria tenendo conto del fatto che la società Co.im.po. s.r.l. possiede un impianto di compostaggio in grado di effettuare quel trattamento di previa stabilizzazione che consente, poi, lo spandimento nelle campagne della regione Veneto dei fanghi di risulta;
per tale trattamento di condizionamento dei fanghi l’ATI aggiudicataria non ha richiesto oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto in sede di offerta economica, risultata quella di maggiore ribasso;
in buona sostanza, sulla base di un apprezzamento delle proprie capacità economico-aziendali, l’ATI ha ritenuto di poter recuperare, sulla base della complessiva offerta (che non tiene conto soltanto delle attività legate allo spandimento) gli oneri legati alla stabilizzazione, tenuto soprattutto conto del fatto che questa sarebbe stata operata in seno ad una delle imprese concorrenti in costituenda associazione.

Poiché, poi, la stessa ATI aggiudicataria ha previsto lo spandimento in agricoltura (ancorché, in parte maggioritaria, mediante previa stabilizzazione), non possono ritenersi neppure violati gli orientamenti che, anche a voler aderire, in ipotesi, al convincimento espresso dalle ricorrenti, sarebbero stati privilegiati dal legislatore.

4) – Con i motivi aggiunti le odierne deducenti, avendo avuto modo di accedere, nelle more, alla documentazione di gara, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 86, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 163/2006 e dei principi in tema di congruità dell’offerta, con specifico riferimento alla valutazione delle offerte anomale;
in particolare, alla luce della documentazione acquisita risulterebbe evidente che la stazione appaltante, pur in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, avrebbe dovuto valutare la congruità dell’offerta poi risultata aggiudicataria in ossequio alle previsioni normative anzidette, richiamate dalla stessa lex specialis di gara;
e tale offerta, se correttamente presa in esame specie con riguardo all’esigenza, in essa rappresentata, di fare ricorso al procedimento di stabilizzazione, avrebbe evidenziato gravi e manifesti sintomi di anomalia che avrebbero dovuto inevitabilmente comportarne l’esclusione.

Anche tale censura non merita accoglimento.

Con la nota del 25 luglio 2011 (che ha occasionato la proposizione dei motivi aggiunti in esame) la società Co.im.po. s.r.l. ha confermato quanto già segnalato in sede di offerta in merito al fatto che l’attività di trattamento dei fanghi ai fini della stabilizzazione nel suo impianto di compostaggio non avrebbe comportato, per la stazione appaltante, alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta;
l’attività di stabilizzazione, del resto, non risulta comportare, in se considerata, oneri di importo pari a quella del compostaggio (che afferisce a cicli di lavorazione ed all’uso di materiali e prodotti affatti diversi rispetto ai processi di stabilizzazione);
in particolare, per quanto specificamente attiene allo spandimento nella aziende agricole venete (giusta D.g.r. n. 2241 del 9 agosto 2005), è previsto che i fanghi, prima di essere utilizzati, vengano sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne la probabilità di diffusione di microrganismi patogeni, il carattere di putrescibilità e l’emanazione di odori sgradevoli;
per fango stabilizzato si intende un fango che ha ridotto in maniera rilevante il suo potere fermentescibile mediante uno dei seguenti trattamenti che riducono l’attività microbiologica del materiale:

1.stabilizzazione aerobica termofila, 2. digestione anaerobica termofila, 3. digestione anaerobica mesofila, 4. aerazione estesa, 5. stoccaggio in lotti a temperatura ambiente, 6. condizionamento con calce che assicuri una miscelazione omogenea di calce e fango, 7. essiccamento;
si tratta, quindi, in prospettiva, dello svolgimento di un’attività accessoria che, svolgendosi nell’ambito degli stabilimenti di detta società (i cui costi sono stati ritenuti riassorbibili, evidentemente, nella restante quanto preponderante attività oggetto di gara, sulla base di apprezzamenti economici di carattere aziendale che le stesse società ricorrenti non sono state in grado di ricondurre ad una situazione tale da fare escludere alcun utile finale per l’aggiudicataria) non appare tale da far ritenere l’offerta in esame come affetta da manifesti indizi di anomalia, tali da dovere indurre la stazione appaltante ad una specifica verifica in tal senso.

5) – In conclusione, il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti;
è assorbito il ricorso incidentale.

Le spese di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo

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