TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600006
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00363/2011 REG.RIC.

N. 00006/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 363 del 2011, proposto da B M, rappresentato e difeso dall’avv. R P, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via dei Bianchi n. 3, presso lo studio dell'avv. M G B;

contro

il Comune di Palmi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Concetta D’Agostino, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 38 dell’8 marzo 2011, notificata il giorno successivo, a firma del Capo Area Urbanistica del Comune di Palmi, con la quale veniva ordinata la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere illegittimamente realizzate e la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di 90 giorni, pena l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente che, in data 5 febbraio 1996, i propri genitori sigg.ri Vincenzo e Managò Maria, presentavano domanda e successivamente ottenevano la concessione edilizia n. 5270, che li autorizzava a costruire un fabbricato in c.a. ad un piano f.t., oltre interrato e copertura a tetto, ad uso deposito agricolo, da realizzarsi nel Comune di Palmi alla località San Leonardo.

In data 8 febbraio 2006, l’immobile veniva donato al ricorrente.

In data 9 marzo 2011, veniva emessa l’ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi per cui è ricorso, a seguito del verbale prot. 3499 del 17 febbraio 2011 della Polizia Municipale.

Questi i dedotti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990.

Manca la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento non è sufficientemente motivato nel senso di far ritenere che l’atto finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art. 21-octies della legge 241/1990).

2) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

L’ordinanza di demolizione è generica e non specifica quali opere debbano essere demolite e secondo quali modalità.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 del D.P.R. 380/2001, in relazione all’art. 34. Difetto di motivazione.

Non viene specificato quali siano le opere che hanno comportato il cambio di destinazione;
e, pertanto, non si è in grado di stabilire se si è trattato di interventi eseguiti in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire.

4) Violazione e falsa applicazione degli art. 31, commi 2 e 3, del D.P.R. 380/2001.

Manca l’ordine di demolizione o rimozione, limitandosi l’atto ad un generico ordine di rimessione in ripristino (art. 31, comma 2).

Difetta, altresì, l’avvertimento che, in caso di inadempimento, il bene e l’area di sedime saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune (art. 31, comma 3).

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001, sotto diverso profilo.

Viene omessa l’indicazione dell’area di sedime che verrà acquisita in caso di inadempimento, che invece viene esplicitamente richiesta dal comma 3 dell’art. 31.

5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

Non è possibile verificare sulla base di quali elementi si è stabilito che sia intervenuto detto cambio di destinazione;
né, in merito, sarebbe stata condotta alcuna istruttoria.

6) Falsa ed errata applicazione degli artt. 10 e 31 del D.P.R. 380/2001.

Non trattandosi di Zona Omogenea A, per il cambio di destinazione d’uso – seppur si sia realizzato – non era necessario il permesso di costruire, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, lettera c).

Inoltre, a mente del comma 2 dello stesso articolo, data l’inerzia della Regione, il cambio di destinazione d’uso deve farsi rientrare tra gli interventi sottoposti a D.I.A.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015.

DIRITTO

1. È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che si sarebbe, poi, concluso, con l’adozione dell’atto ripristinatorio oggetto del presente gravame.

È noto infatti che, in tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, tenendo presente che ciò che appare necessario è che al privato sia data la possibilità di partecipare a quelle attività di rilevamento fattuale che preludono alla valutazione circa l'adozione dell'ordine in parola (cfr, ex plurimis, Cons. Stato sez. V, 9 settembre 2013 n. 4470).

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