TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-06-05, n. 200903096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-06-05, n. 200903096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200903096
Data del deposito : 5 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02840/2005 REG.RIC.

N. 03096/2009 REG.SEN.

N. 02840/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2005, proposto da:
Siemens Mobile Communications s.p.a., in persona dei suoi procuratori S D L e N F, muniti dei poteri in virtù di procura speciale versata in atti, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall’avv. G B, con domicilio presso la segreteria di questo Tar;

contro

il Comune di Napoli, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti G T, Barbara Accatatis Chalons d'Oranges, A A, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso la sede dell'Avvocatura municipale

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del suo procuratore, avv. Francesca Pace, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto di intervento, dagli avv. ti Beniamino Caravita di Toritto e Sara Fiorucci del foro di Roma e dall’avv. Beniamino Carnevale del foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Alcide De Gasperi, n. 55

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 60 del 10 gennaio 2005, cui tramite il dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Napoli precisa che “si ritiene che la società Siemens, operante per Wind, non sia autorizzata ad iniziare i lavori relativi alla stazione radio base in Rione Berlingieri”;

- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e l’annessa produzione;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Wind Telecomunicazioni s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame Siemens Mobile Communications s.p.a. ha adito questo giudice per ottenerne l'annullamento dell’atto sopra indicato che si è frapposto alla realizzazione di un intervento volto all’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile sito in Napoli al Rione Berlingieri.

A supporto della determinazione assunta dall’amministrazione la mancata acquisizione di tutti i pareri previsti e, in particolare, di quello del Servizio edilizia privata.

Nella prospettazione di parte ricorrente siffatta determinazione è illegittima in primo luogo in quanto sopravvenuta dopo che era maturato il silenzio assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del d. l.vo n. 259 del 2003, sicchè in via pregiudiziale a qualsiasi altro intervento si sarebbe dovuto emanare un provvedimento di formale rimozione del titolo assentito per silentium e, di poi, in quanto adottate da dirigente non competente in materia senza consentire la partecipazione al procedimento.

2- L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa ed ha replicato agli assunti di parte ricorrente.

3- In giudizio, ad adiuvandum reiterando sostanzialmente le denunce attoree, si è costituita anche la società Wind Telecomunicazioni per cui conto agisce Siemens.

4- Da ultimo, con foglio n. 1035 del 27 aprile 2009 il Comune di Napoli ha reso noto di aver adottato “pertinente disposizione dirigenziale, n. 3696 del 29 luglio 2008, di revoca della diffida impugnata” avendo la ricorrente provveduto a trasmettere le asseverazioni richieste in via integrativa dallo stesso Comune.

La disposizione, in una alle note che la hanno preceduta, è stata versata in atti dal Comune.

5- Con atto depositato il 9 maggio 2009 Siemens ha confermato siffatta sopravvenienza ed ha concluso per la conseguente improcedibilità del gravame per sopravenuta carenza di interesse alla sua definizione.

6- Di tanto non può che prendersi atto, dichiarando per l’effetto il ricorso improcedibile e disponendo la compensazione delle spese avuto conto dell’evolversi della vicenda.

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