TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-04-22, n. 202004117
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Pubblicato il 22/04/2020
N. 04117/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03937/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3937 del 2019, proposto da
F C, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Regione Siciliana, Ministero della Salute, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Commissioni Giudicatrici del Concorso Nominate con Ddg. n. 2420 del 10/12/2018 e n. 2543 del 12/12/2018, Eleonora Rocca non costituiti in giudizio;
nei confronti
Chiara Maida non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale
della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia
(
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Ministero della Salute e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso mira a contestare la legittimità dell’attribuzione del punteggio assegnato al ricorrente, onde ottenere una collocazione in graduatoria utile all’ammissione alla frequenza del corso in oggetto.
La prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta
multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in
ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in
due ore.
Parte ricorrente ha preso parte al concorso per la Regione Sicilia e all’esito dello stesso è stata
ritenuta idonea alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 73 su 100, ma non
ammessa alla frequenza del corso stesso, essendosi collocata al posto n. 304 della graduatoria
ed oltre l’ultimo piazzamento utile (n. 186) per l’ammissione.
Vedendosi esclusa dall’elenco dei vincitori, parte ricorrente ha presentato un’istanza di accesso
agli atti e ha potuto prendere visione dei verbali di svolgimento e di correzione delle prove
nonché copia della propria “busta”, contenente il modulo anagrafico, il questionario, il modulo
risposte e le istruzioni generali di compilazione con allegati tutti i 100 quesiti di esame del Compito
Versione D.
E’ stata fornita, inoltre, la griglia delle risposte esatte elaborata dal Ministero sulla base della quale
la Commissione regionale ha corretto la propria prova.
O, confrontando il proprio elaborato con la griglia delle risposte esatte (cfr. documentazione
in allegato), parte ricorrente ha appreso che, con riferimento ad alcuni quesiti, erano state considerate errate delle risposte in realtà corrette e con riguardo ad altri, confrontandoli con le linee guida ESC 2018, le risposte indicate dal Ministero erano in realtà, ad avviso dell’istante, del tutto fuorvianti o inesatte.
Inoltre, dall’analisi dei verbali (in atti) è emerso che, dopo la correzione delle prove, le commissioni del concorso hanno provveduto a ricontrollare tutte le prove e, in alcuni casi, a ricorreggerle manualmente, nonostante fosse già avvenuto l’abbinamento con le generalità dei candidati.
Dopo lo svolgimento del concorso, infatti, una volta ultimate le attività di correzione delle prove
affidate ad una ditta esterna la quale, così come tassativamente previsto dal bando si è avvalsa
dell’ausilio del lettore ottico, sono stati effettuati gli abbinamenti tra i moduli risposta e le
rispettive anagrafiche.
Tuttavia, successivamente all’abbinamento, con nota prot. n. 94226 del 20 dicembre 2018,
l’Assessorato alla salute della Regione Sicilia ha trasmesso a tutti i segretari delle commissioni del
concorso de quo una mail inviata dalla Regione Toscana - con la quale si avvertiva tutte le altre
Regioni di controllare eventuali difformità nella documentazione consegnata ai candidati, con
particolare attenzione alla difformità tra il codice questionario e quello della griglia risposte.
A seguito di questa nota, le Commissioni hanno proceduto a ricontrollare tutte le prove del
concorso, ed a ricorreggerle manualmente, nonostante fossero già note le generalità dei candidati
ed effettuato l’abbinamento anagrafica modulo risposte.
Infatti, l’Assessorato al fine di fornire una risposta alla Regione Toscana e avere certezza della
correttezza della procedura ha invitato tutte le Commissioni a “procedere ad una verifica della
documentazione consegnata e a segnalare ogni eventuale irregolarità riscontrata” ed,”in caso di irregolarità a voler procedere alla correzione manuale dell’elaborato” (cfr. nota Assessorato Salute Regione Sicilia n. 94226 del 20 dicembre 2018 in atti).
Tutte queste circostanze, riportate minuziosamente nei verbali allegati al presente ricorso, attesterebbero uno svolgimento del concorso in esame sicuramente illegittimo, posto che la Commissione esaminatrice, oltre ad aver apertamente violato le disposizioni della lex specialis, non avrebbe rispettato i principi basilari di qualunque concorso pubblico.
Si sono costituite le parti resistenti controdeducendo puntualmente.
Con ordinanza interlocutoria il Collegio ha autorizzato parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione, ordinandosi alla Regione Sicilia di produrre in giudizio la compiuta relazione in motivazione indicata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, rinviando la trattazione della causa alla odierna pubblica udienza, nella quale, dopo discussione, la causa è passata in decisione.
Precisa il Collegio che censure analoghe sono state svolte sul concorso effettuato per la regione Campania, nel cui ricorso è stata effettuata una verificazione d’ufficio, delle cui conclusioni non può non tenersi conto, in ragione della perfetta sovrapponibilità delle censure e dei quesiti – muta esclusivamente il numero progressivo del quesito, non la sua formulazione-, verificazione del resto chiesta dalle parti anche in questo giudizio.
Come esposto nella narrativa che precede, per espressa disposizione del DM 7.03.2006, la
predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio
nazionale), delle relative risposte multiple e l’individuazione dell’unica risposta esatta a ciascuno dei 100 quesiti di esame, sono state effettuate dalla commissione composta da 7 membri esperti presso il Ministero della Salute e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici regionali al momento della effettuazione della
prova di esame.
Al fine di semplificare le modalità di correzione e di attribuzione dei punteggi è stato altresì
previsto, sia nel richiamato DM 7.03.2006 che nel correlato bando di concorso della Regione Sicilia,che:
- i quesiti a risposta multipla dovessero essere 100, identici per tutte le Regioni;
- a ogni domanda dovesse corrispondere un’unica risposta esatta;
- al momento della correzione fosse attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non
venisse attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o “plurima”.
O, il Collegio richiama sull’esame delle doglianze quanto la Sezione ha statuito con sentenza 14267/2019, pubblicata nelle more della presente decisione.
Attraverso tale censura il ricorrente contesta la formulazione dei quesiti -14-24-della versione 3 del questionario, in relazione ai quali allo stesso non è stato assegnato alcun punteggio, sostenendo, in ciò confortato da una relazione tecnica, che alla domanda, 24 e non sarebbe stato possibile dare una sola risposta, mentre alla n. 14 doveva ritenersi corretta la risposta da lui data, ingiustamente ritenuta errata dalla commissione.
Puntualizza in proposito parte ricorrente:
quesito n.14. L’effetto analgesico dei FANS nel dolore lieve/moderato aumenta con l’aumentare della dose?
• a. Si
• b. Solo nel dolore periferico
• c. No
• d. Solo con l’associazione fra FANS
• e. Solo per Diclofenac e Ketorolac”-
la commissione avrebbe ritenuto giusta la risposta contrassegnata con la lettera a), ma in realtà il mancato computo dell’effetto tetto condurrebbe a considerare errate tutte le risposte.
n. 24 “Quale è la percentuale di sopravvivenza secondo le curve di Kaplan Maier per il tumore del colon di stadio II a 5 anni?
• a. 90-75%
• b. quasi il 100%
• c. 80-60%
• d. 60-40%
• e. <40%"
la commissione avrebbe considerato giusta la risposta a), ma anche la c) da lui indicata sarebbe corretta;
La commissione di esperti ha, invece, come detto al superiore punto ., motivatamente confermato la correttezza delle proprie conclusioni, contestando quelle del consulente di parte ricorrente su cui il motivo di ricorso è basato.
L’organismo cui è stata affidata la verificazione, cioè l’Istituto Superiore di Sanità, analizzati i quesiti e le risposte agli stessi indicate nell’ambito della prova concorsuale, ha così concluso:
“il Quesito 24 è corretto per alcuni aspetti (tipologia di cancro e suo stadio, definizione dell’esito, modello matematico di analisi di sopravvivenza) ma ambiguo per altri (indeterminatezza della versione di staging AJCC, arco temporale di riferimento, area geografica). Il cancro del colon, soprattutto al II stadio, rappresenta in effetti una entità biologica eterogenea, con percentuali di sopravvivenza estremamente variabili per la coesistenza di ulteriori fattori prognostici non catturati dalla stadiazione. La parziale ambiguità della domanda contribuisce ulteriormente a confondere i concorrenti. Di fatto nessuna delle risposte offerte si può ritenere corretta”;
-“il Quesito 14 è correttamente formulato, ma offre erroneamente una risposta infondata, mentre la risposta corretta è presente fra quelle presentate. Il parere della Commissione di Esperti non è condivisibile, poiché vi è un riconoscimento generalizzato dell’esistenza di un effetto dose-risposta per i FANS, sebbene mitigato dall’effetto tetto”. “Le risposte offerte sono suscettibili di soluzione soddisfacente da parte dei candidati ma si ritiene corretta la risposta a) e non la risposta c).”.
Dunque sulle domande sottoposte alla verificazione la tesi ricorsuale è stata accolta.
Vengono contestate altre due risposte.
Il quesito n.78:
“Nel corso della RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) quando è consigliato il cambio di
posizione tra due soccorritori?
• a. Quando il soccorritore che sta effettuando il massaggio cardiaco inizia ad essere
“stanco”( risposta considerata esatta dalla commissione)
…
• c. Ad ogni fase di analisi del defibrillatore automatico esterno (DAE) o comunque ogni 2 minuti ( risposta del candidato)
La difesa ricorsuale produce manuale dell’American heart association dal quale risulta “che si debba invertire il ruolo di chi esegue ogni due minuti, o anche prima in caso di affaticamento”
Al proposito rileva la duplice circostanza che la verificazione effettuata nel giudizio surricordato ha mostrato come diversi fossero i quesiti “contestabili” per essere la risposta non univocamente esatta, o addirittura solo errata, e che l’onere defensionale appare svolto con la ricordata produzione, sulla base della quale il concetto di affaticamento è presente come elemento implicito della risposta data – ogni due minuti, tempo massimo, all’evidenza, riducibile in caso di affaticamento.
Il quarto quesito contestato è il n- 62:
Qual è il range di valori di emoglobina glicata da mantenere in un soggetto con Diabete
Mellito tipo II compensato per prevenire l’incidenza e la progressione delle complicanze
microvascolari?
• a. Inferiore a 30 mmol/mol (4,9%)
• b. Fino a 45 mmol/mol (6,3%)
• c. Non è correlato ad incidenza di complicanze
• d. Superiore a 60 mmol/mol (7,6%)
• e. 48-53 mmol/mol (6,5-7%)”
La domanda parla di “range”, ma le linee guida del 2018 evidenziano che per evitare il rischio
di insorgenza e progressione microvascolare e macrovascolare l’emoglobina glicata deve essere
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