TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 2024-10-17, n. 202418009
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2024
N. 18009/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, co. 5, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9751 del 2024, proposto da Hexiss Vigilanza s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , in relazione alla procedura CIG B177F2B14D, rappresentata e difesa dagli avv.ti A D A e D P, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato nazionale del lavoro, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CSM Global Security s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Galdi e Patrizia Ghiani, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
1) del provvedimento del 30.8.2024, con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro, nella veste di stazione appaltante, ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura di appalto per cui è causa, in quanto “il costo della manodopera, indicato in sede di offerta economica pari a € 445.900,00, si pone al di sotto del costo minimo del personale non soggetto a ribasso”;
2) della determinazione n. 1155 del 29.8.2024 con cui la stazione appaltante ha preso atto “delle risultanze di gara trasmesse dal Presidente di Commissione, con nota prot. n. Inl-Dcris.Registro ufficiale(u).0017314.27-08-2024, inerenti i lavori della Commissione della procedura di gara in oggetto e di approvare, conseguentemente, le relative risultanze finali di cui al verbale n. 11 del 19/08/2024”, ivi compresa la proposta di aggiudicazione in favore della CSM Global Security Service s.r.l. e l’esclusione della società ricorrente;
3) della nota prot. n. Inl-Dcris.Registro ufficiale(u).0017314.27-08-2024 redatta dalla commissione giudicatrice;
4) del verbale n. 11 del 19.8.2024 recante la decisione da parte della commissione giudicatrice di escludere la ricorrente dalla procedura di appalto per cui è causa e di proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore della CSM Global Security Service s.r.l.;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compreso:
5) dei chiarimenti rilasciati dalla stazione appaltante in data 23.5.2024 agli operatori economici con riferimento all’art. 4 del capitolato d’oneri;
6) degli artt. 4 e 19 del capitolato d’oneri nella denegata ipotesi in cui dovessero essere interpretati come lesivi della posizione giuridica ed economica dell’odierna ricorrente;
nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente stipulato in corso di causa, nella cui esecuzione la parte ricorrente manifesta la volontà di subentrare;
in subordine, per la condanna
dell’Ispettorato nazionale del lavoro al risarcimento del danno in forma equivalente ingiustamente subito dalla ricorrente - sia con riferimento al mancato profitto che al c.d. danno curriculare - che la parte si riserva di meglio specificare e quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e della CSM Global Security s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024 il dott. P T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 120, co. 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 26.9.2024 la Hexiss Vigilanza ha impugnato gli atti in epigrafe, con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro ha disposto l’esclusione della società dalla procedura di gara per l’affidamento biennale del “Servizio di vigilanza armata agli immobili in presenza” e del “Servizio di vigilanza armata agli immobili da remoto” presso le unità immobiliari della sede centrale dell’Ispettorato, rilevando che “il costo della manodopera, indicato in sede di offerta economica pari a € 445.900,00, si pone al di sotto del costo minimo del personale non soggetto a ribasso”.
1.1. Con un unico motivo la ricorrente sostiene che la stazione appaltante non avrebbe potuto automaticamente escludere l’offerta della società per il solo fatto di prevedere un costo della manodopera inferiore rispetto al valore indicato dalla lex specialis , giacché sia l’art. 41, co. 14 del Codice dei contratti pubblici sia gli artt. 4 e 19 del capitolato d’oneri consentirebbero all’operatore economico di giustificare il ribasso (per essere dovuto a una “più efficiente organizzazione aziendale” o a “sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”). In altri termini, la stazione appaltante, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe dovuto avviare la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla società, anziché procedere de plano alla sua esclusione.
2. L’Ispettorato si è costituito in resistenza e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché l’impugnativa avrebbe dovuto riguardare il capitolato d’oneri, di cui la difesa erariale ha prospettato l’immediata lesività. Ha inoltre illustrato le proprie argomentazioni difensive a sostegno della legittimità dell’esclusione, sostenendo l’inderogabilità del limite minimo del costo della manodopera indicato in sede di gara e comunque un’interpretazione dell’art. 110, co. 5, del Codice dei contratti pubblici tale da imporre l’automatica esclusione (senza contraddittorio) delle offerte anormalmente basse; da intendersi tali quelle strutturate sulla base di un costo della manodopera inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali (tabelle che la stazione appaltante avrebbe adoperato proprio per individuare nel bando la soglia minima inderogabile).
3. Anche la controinteressata, CSM Global Security Service, si è costituita in giudizio e ha sostenuto, a difesa del provvedimento impugnato, l’inderogabilità del costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, giacché sarebbe stato parametrato sulle componenti salariali incomprimibili per come risultanti dal Ccnl del 30.5.2023, aggiornato al Ccnl sottoscritto in data 14.2.2024.
4. Con memoria del 12.10.2024 la società ricorrente ha replicato alle eccezioni e argomentazioni difensive delle altre parti.
5. Alla camera di consiglio del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti sulla possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, co. 5, c.p.a.
6. In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
6.1. L’eccezione deve essere disattesa.
6.2. L’impugnativa proposta dalla parte ricorrente muove dall’assunto che la lex specialis non prevedrebbe l’esclusione incondizionata dell’operatore economico che abbia indicato nella propria offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante. Conformemente a tale impostazione difensiva l’azione di annullamento non è stata estesa in via principale al capitolato d’oneri, che anzi è stato invocato dalla ricorrente quale parametro che concorrerebbe a sorreggere la fondatezza del ricorso. Ne consegue che l’eventuale erronea interpretazione da parte della società della lex specialis comporterebbe non già l’inammissibilità della domanda proposta in via principale, bensì la sua infondatezza nel merito (almeno su tale capo), in quanto non potrebbe essere ravvisato quel contrasto tra il provvedimento di esclusione e il capitolato d’oneri invocato dalla ricorrente a sostegno del gravame.
Soltanto in quest’ultima ipotesi, ossia quella del rigetto della domanda principale - ciò che imporrebbe al Collegio l’esame della domanda proposta in via subordinata avverso il capitolato d’oneri - si potrebbe dunque