TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-03-13, n. 201703414
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2017
N. 03414/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06698/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6698 del 2008, proposto da:
A G, A C, R S, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi 99;
contro
MINISTERO DELLO SILUPPO ECONOMICO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
M T, rappresentato e difeso dagli avvocati M T, Antonio Grieco, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Grieco in Roma, via Piemonte, 39;
DEA S.P.A. IN A.S.;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 15 aprile 2008, con cui è stato nominato commissario straordinario della DEA s.p.a. in amministrazione straordinaria l'avv. M T.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di M T;
Visto il ricorso incidentale di M T, depositato il 18 luglio 2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di cui all’epigrafe i sig.ri dott. Antonio G, ing. Andrea C e prof. Roberto S hanno domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2008 con il quale l’avv. M T è stato nominato commissario straordinario della DEA s.p.a. in amministrazione straordinaria.
Nella motivazione del decreto è ripercorsa la complessa vicenda dell’amministrazione straordinaria della società de qua . Con precedente decreto ministeriale del 4 aprile 2007 gli odierni ricorrenti erano stati nominati commissari straordinari della DEA s.p.a. (oltre che dell’Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci s.r.l., nonché commissari liquidatori di altre società tutte già poste in amministrazione straordinaria). Riguardo alla DEA s.p.a., in particolare, la loro nomina – come si riferisce nel ricorso – è conseguita alla decadenza dall’incarico (disposta ai sensi dell’art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296 del 2006) dell’avv. T il quale, già in precedenza, per la medesima società, svolgeva le funzioni di commissario straordinario (a lui conferite con decreto del 25 maggio 2001). Con sentenza n. 13367 del 2007, tuttavia, questo TAR, nell’accogliere un ricorso proposto dall’avv. T, ha annullato il decreto del 4 aprile 2007 rilevando il vizio di difetto di motivazione ed osservando, in particolare, che “ Il Ministro, che correttamente ha procedimentalizzato la scelta dei commissari da non confermare e quelli, invece, da preporre anche ad altre amministrazioni straordinarie, ha però omesso di dare un’effettiva motivazione della scelta ”, mancando di operare “ una reale comparazione tra i candidati ”. Con il decreto del 15 aprile 2008 (oggetto del presente giudizio), di conseguenza, il Ministero, dopo aver esaminato i curricula dei professionisti interessati, ha ritenuto che, “ dall’esame comparativo dei predetti curricula, non sono emersi elementi che possano indurre a considerare l’avv. T meno idoneo all’assunzione dell’incarico di cui trattasi ”, non senza prendere posizione su “ alcune problematiche relative alla gestione commissariale dell’avv. T ” (segnalate, nel corso del procedimento, dagli odierni ricorrenti) riguardanti l’“ omessa notifica dell’atto di acquisto dell’ex Cartiera di Subiaco nei riguardi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l’esercizio del diritto di prelazione ” e l’“ omessa presentazione delle relazioni semestrali ”. Tali problematiche, alla luce “ delle esaustive controdeduzioni fornite dall’avv. T ”, sono state ritenute dal Ministero non ostative alla nomina del medesimo come commissario straordinario.
Nel ricorso introduttivo, dopo una lunga premessa in fatto con la quale sono stati ricostruiti i contorni delle due problematiche citate (ossia, l’omessa notifica al Ministero dell’atto di vendita dell’ex cartiera di Subiaco e l’omessa presentazione delle relazioni semestrali), sono state sollevate le censure di violazione di legge, eccesso di potere, vizio di motivazione, travisamento dei fatti: censure tutte incentrate su tali due problematiche le quali, a parere dei ricorrenti, denoterebbero la scarsa affidabilità della gestione commissariale dell’avv. T. In particolare, quanto alla vicenda dell’acquisto dell’ex Cartiera di Subiaco (immobile di proprietà della DEA s.p.a. rispetto al quale, in data 2 gennaio 2007, l’allora commissario T avviò la