TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-01, n. 202301801
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Pubblicato il 01/02/2023
N. 01801/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2018, proposto da
G G, rappresentato e difeso dagli avvocati P L P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, Mgela Sbardella, Sergio Salvatore Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 85833 del 3.11.2017 con cui il Rettore dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” ha negato al ricorrente la corresponsione dell'assegno personale ex art. 3, l. n. 312/'71 richiesta con l'atto di significazione e invito del 4.10.2017 (acquisito al prot. univ. n. 80514 del 17.10.2017);
- dei «pareri in merito resi dall'Avvocatura dello Stato e dalla Ragioneria Generale dello Stato» (richiamati nella predetta nota prot. n. 85833 del 3.11.2017, ma allo stato non conosciuti dal ricorrente);
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, nonché
per l'accertamento
del diritto del ricorrente a percepire (e del corrispondente obbligo delle pp.AA. intimate di corrispondere):
- il citato assegno personale;
- per le mensilità pregresse (ossia per il periodo successivo al 25.9.2014, data in cui è cessata la carica elettiva del ricorrente), l'assegno personale stesso oltre agli ulteriori interessi maturati fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria;
e per la condanna
delle pp.AA. intimate a corrispondere al Prof. G G:
- il citato assegno personale;
- per le mensilità pregresse (ossia per il periodo successivo al 25.9.2014, data in cui è cessata la carica elettiva del ricorrente), l'assegno personale stesso oltre agli ulteriori interessi maturati fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa C Lttanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe.
L’Università si è costituita controdeducendo nel merito.
Con memoria del 17 gennaio 2023, il ricorrente, alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2022 avente ad oggetto proprio le questioni proposte in questo giudizio, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio stante la particolarità della questione, risolta solo di recente con la sentenza dell’Adunanza Plenaria 9/2022.