TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-01-17, n. 201300492
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N. 00492/2013 REG.PROV.COLL.
N. 12881/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12881 del 2002, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso l’avv. Marina Messina in Roma, via Monte Santo, 10/A;
contro
Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM n. 2598/300 del 31.10.2001 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per l’ammissione di 10590 unità per l’anno 2001, nelle carriere iniziali delle Forze Armate e di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35 e 85 del codice del processo amministrativo.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, prot. n. 457 51/52 VFB7R dell’1.4.2005, depositata agli atti del giudizio il 18.4.2005;
Rilevato che nella suddetta nota si dà atto che il ricorrente, successivamente alla sua ammissione con riserva al concorso indicato in epigrafe a seguito dell’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 2336/2002, è stato dichiarato idoneo alla verifica del requisito psico fisico attitudinale per il transito, al termine della ferma di leva nel Corpo dei Vigili del Fuoco;
Considerato pertanto che nessuna utilità deriverebbe al ricorrente dall’annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto dunque improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, tuttavia, di condannare l’Amministrazione intimata alle spese di giudizio affrontate da parte ricorrente nella misura complessiva di euro 1.500,00(millecinquecento/00);