TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-04-06, n. 201001276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-04-06, n. 201001276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201001276
Data del deposito : 6 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01727/2009 REG.RIC.

N. 01276/2010 REG.SEN.

N. 01727/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2009, proposto da:
B C, rappresentato e difeso dall’Avv. A M T e dall’Avv. F Z, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia-Mestre, via Felice Cavallotti, 22;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

per l’esecuzione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 37, commi 3 e 4, della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, n. 220 dd. 5 febbraio 2008


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori, Avv. Parisi, in sostituzione dell’Avv. F.Zambelli, per il ricorrente e Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero della Giustizia.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Il ricorrente, Sig. B C, espone di essere dipendente del Ministero della Giustizia e di aver prestato servizio presso l’allora Pretura Circondariale di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, con la qualifica di coadiutore dattilografo a far tempo dal 21 settembre 1974.

Il medesimo C espone, quindi, di essere stato inquadrato, in esito ad un procedimento di scrutinio per merito comparativo, nella V^ qualifica funzionale – profilo professionale di operatore amministrativo, appartenente all’ex carriera esecutiva dello stesso Ministero della Giustizia.

Il C afferma - quindi – che “maturato il necessario numero di anni di servizio di ruolo, (egli) ha svolto le funzioni previste dall’art. 3, secondo comma, della L. 12 luglio 1975 n. 311 (Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie) e, cioè, decorsi undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, quelle di assistenza al magistrato cui è stato assegnato, nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redigendo e sottoscrivendo i relativi verbali” (cfr. pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio).

Il C afferma che tali mansioni afferivano, peraltro, alla qualifica di “assistente giudiziario” , superiore a quella da lui posseduta, e che in relazione a ciò egli ha pertanto chiesto in data 19 giugno 1996,all’allora Ministero di Grazia e Giustizia – oggi Ministero della Giustizia a’ sensi dell’art. 3 del D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche – di essere inquadrato nel profilo professionale n. 176 di “assistente giudiziario” , appartenente alla VI^ qualifica funzionale del personale dipendente dal medesimo Ministero.

Lo stesso C precisa che tale richiesta risultava supportata dall’orientamento giurisprudenziale nel frattempo formatosi, e in particolare sulla circostanza che con decisione n. 960 dd. 28 novembre 1994 la Sezione IV^ del Consiglio di Stato aveva – tra l’altro – disposto l’annullamento della deliberazione della Commissione paritetica per l’inquadramento dei profili professionali adottata nella seduta del 28 settembre 1998 nella parte in cui inquadrava i coadiutori giudiziari con almeno 11 anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza nel profilo n. 4 di “operatore amministrativo” anziché nell’anzidetto profilo professionale n. 176 di “assistente giudiziario” , appartenente alla VI^ qualifica funzionale.

Con provvedimento Prot. 6106-cv/Inq. 8746 dd. 18 settembre 1996 la Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia ha negato peraltro tale inquadramento nel presupposto che il C “non avrebbe impugnato a suo tempo il provvedimento di inquadramento nel profilo di operatore amministrativo, nonché sul rilievo che l’art. 22, comma 4, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e l’art. 1, commi 45 e 46, della L. 28 dicembre 1995 n. 549 vieterebbero, in materia di pubblico impiego, di adottare provvedimenti di estensione del giudicato” (cfr. ibidem , doc. 3).

Il C espone di aver quindi impugnato tale diniego sub R.G. 3796/1996 innanzi a questo stesso T.A.R.

Lo stesso C espone, quindi, di aver pure qui impugnato sub R.G. 1018/1997 anche il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sulla propria istanza dd. 19 giugno 1996 e in ordine al conseguente ricorso gerarchico da lui proposto.

In entrambi i ricorsi non si è costituito il Ministero della Giustizia.

1.2. Con sentenza n. 220 dd. 5 febbraio 2008 questa stessa Sezione, riuniti i ricorsi, li ha accolti e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, affermando testualmente quanto segue:

“La pretesa sostanziale del ricorrente (rivendicata con entrambi i ricorsi) è fondata. Ed invero l’istanza del ricorrente a vedersi inquadrato nella qualifica di assistente giudiziario (6^ q.f.) è stata rigettata sul mero rilievo che il ricorrente medesimo non impugnò a suo tempo il provvedimento di inquadramento nel profilo di operatore amministrativo, nonché sul rilievo che l’art. 22, co. 34, L.. 724 del 1994 e l’art. 1, commi 45 e 46, L. 549 del 1995 vieterebbe (in materia di pubblico impiego) di adottare provvedimenti di estensione del giudicato. Ebbene, in primis , va rilevato che l’Amministrazione non contesta il fatto che il ricorrente abbia maturato l’anzianità necessaria (coadiutore con undici anni di servizio effettivo) per essere inquadrato nella 6^ qualifica funzionale, profilo assistente giudiziario. In secondo luogo va rilevato che con la sentenza n. 960 del 1994 sono stati annullati oltre ai provvedimenti di inquadramento anche gli atti presupposti e precisamente la deliberazione 28 novembre 1988 della Commissione paritetica nonché la circolare del Ministro della funzione pubblica 14 ottobre 1988 n. 23900. Infine il Collegio osserva che questi due ultimi atti sono stati posti a base del provvedimento con cui è stato disposto l’inquadramento del ricorrente. Ciò stante deve conseguentemente ritenersi che anche il concreto atto di inquadramento del ricorrente deve ritenersi automaticamente caducato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2003 n. 4977). Se così è, deve allora ritenersi che il Ministero, anche se non ci fosse stata l’istanza del ricorrente, avrebbe dovuto comunque rivedere l’inquadramento già disposto in forza della citata sentenza. Pertanto fuori di luogo deve ritenersi la giustificazione opposta dall’Amministrazione all’istanza del ricorrente, e ciò perché nella specie più che di estensione del giudicato si trattava in realtà di prendere atto dell’intervenuto annullamento degli atti che erano stati posti a base del già disposto inquadramento e conseguentemente di attivare un nuovo procedimento di inquadramento del ricorrente alla luce del suddetto annullamento. Alla luce delle svolte considerazioni i ricorsi in premessa devono essere pertanto accolti (con riguardo alla comune censura di eccesso di potere per erroneità dei presupposti) e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti con i ricorsi stessi impugnati” .

1.3. La sentenza non risulta impugnata dal Ministero della Giustizia ed è pertanto passata in giudicato.

1.4. Con atto di diffida e messa in mora formulato “anche ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e notificato al Ministero della Giustizia in data 12 giugno 2009 il C ha chiesto al Ministero medesimo di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 220 del 2008 testè riferita, riconoscendo per l’effetto “il diritto” del C medesimo “ad essere inquadrato in sesta qualifica di assistente giudiziario, con l’erogazione della differenza stipendiale tra l’inquadramento goduto e quello stabilito dal giudice di prime cure, integrata con gli interessi di legge e la svalutazione monetaria, il tutto dalla domanda al saldo” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).

1.5. Non avendo ottenuto riscontro al riguardo, con il ricorso in epigrafe il C chiede pertanto a questo giudice di ordinare al Ministero della Giustizia l’ottemperanza al giudicato di cui all’anzidetta sentenza n. 220 del 2008 resa da questa stessa Sezione e, per l’effetto, di riconoscergli il diritto ad essere inquadrato nella sesta qualifica di assistente giudiziario, con l’erogazione della differenza stipendiale tra l’inquadramento goduto e quello giudizialmente stabilito, integrata con gli interessi di legge e la svalutazione monetaria, il tutto dalla domanda al saldo, entro il termine che sarà al riguardo fissato in esito all’accoglimento della domanda medesima e con la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

2. Con memoria dd. 19 ottobre 2009 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rinviando al riguardo alla relazione Prot. n.s./Inq. 24179 dd. 1 settembre 2009 del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III – Concorsi e assunzioni, nella quale si legge – tra l’altro – che “1.La decisione, richiamata dal T.A.R. Veneto, del Consiglio di Stato n. 960 del 1994, che ha annullato la deliberazione della Commissione paritetica del 20 settembre 1988, e il PDG (provvedimento del Direttore Generale) 22 dicembre 2008, ha affermato il principio per cui i coadiutori giudiziari con almeno 11 anni di effettiva anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza con riferimento alla data dell’1 gennaio 1978 andavano inquadrati nel profilo professionale n. 176 di assistente giudiziario – VI^ qualifica funzionale – ed ha conseguentemente dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di inquadramento nel profilo n. 4 di operatore amministrativo – V^ qualifica funzionale. Ciò in quanto, secondo il Consiglio di Stato, le mansioni dei coadiutori dattilografi con 11 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, che ai sensi dell’art. 3 della L. 311 del 1975 erano chiamati a svolgere compiti di assistenza al magistrato, erano equiparabili a quelle proprie previste dal profilo di assistente giudiziario.

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