TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-05-30, n. 202000791

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-05-30, n. 202000791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000791
Data del deposito : 30 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2020

N. 00791/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00702/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2019, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vico del Gargano, Capitaneria di Porto di Manfredonia non costituiti in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato, ex lege, in Bari, via Melo, n.97;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Lasagna in Bari, via Principe Amedeo n. 7;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a firma del Responsabile del III Settore Tecnico - Ufficio Tecnico del Comune di Vico del Gargano, prot. n. 9 del 19.3.2019, comunicata al ricorrente in data 20.3.2019 e di tutti gli atti connessi, quali il provvedimento di invito a sospendere i lavori 5.2.2019 n. 1417;

nonché, occorrendo, del verbale di identificazione 11.4.2019, redatto da appartenenti alla Guardia costiera di Peschici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di -OMISSIS--OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 10.1.2019, l’odierno ricorrente G.A. ha presentato SCIA n. -OMISSIS-per la realizzazione di un cancello carrabile, da realizzarsi nel muro di recinzione delimitante il cortile in cui è posto l’appartamento in sua comproprietà con la moglie F.Z. (anch’ella odierna ricorrente), affermando, nel corpo della relativa dichiarazione, di esserne comproprietario unitamente alla sola moglie (v. pag. 2 SCIA “comproprietario con i soggetti coinvolti” e all. B “soggetti coinvolti” ove si indica solo la moglie F.Z.).

A pag. 4, lett. f) della SCIA ha, altresì, indicato che l’intervento non riguarda parti comuni.

A seguito della denuncia al Comune, da parte di altri condomini, della natura condominiale del bene (in comproprietà non solo dei due coniugi), l’Ente ha adottato, in data 5.2.2019 nota prot. n. 1417 di sospensione dei lavori, con richiesta di fornire la documentazione comprovante il titolo di proprietà per come dichiarato nella SCIA.

A fronte dell’assenza dei riscontri richiesti, il Comune ha, quindi, emesso l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, prot. n. 9 del 19.3.2019, in questa sede impugnata.

Censurano il predetto provvedimento (unitamente al precedente prot. n.1417 del 5.2.2019, quale atto prodromico avverso cui non formulano specifiche ed autonome doglianze) i due coniugi odierni ricorrenti lamentando, questo in estrema sintesi il contenuto delle due doglianze formulate, da un lato la tardività dell’ordinanza di demolizione per essersi il titolo edilizio ormai consolidato, in assenza del tempestivo esercizio di poteri inibitori idonei;
dall’altro la mancanza di motivazione in ordine all’interesse pubblico sottostante all’ordine di demolizione e l’invasione, da parte dell’Amministrazione, di aspetti squisitamente privatistici. Per altro verso i ricorrenti reclamano la piena legittimità dell’intervento, rientrando esso nelle prerogative dei comproprietari non richiedenti atti di assenso di ulteriori condomini.

Nell’assenza di costituzione del Comune intimato, si è, invece, costituita la controiteressata condomina, che ha puntualmente replicato alle censure svolte, evidenziando con specifici riferimenti alla SCIA, il tenore mendace delle dichiarazioni in essa contenute.

All’udienza camerale del 23.7.2019, con ordinanza n.307/2019, rimasta inappellata, è stata concessa la tutela cautelare al fine di mantenere immutata la situazione di fatto, imponendosi, tuttavia, ai ricorrenti, al fine di tutelare il contrapposto interesse condominiale all’uso del bene comune, di consegnare, a propria cura e spese, a ciascun condomino, gli strumenti meccanici e/o elettronici necessari per l’apertura del cancello oggetto di contestazione, subordinando a tale adempimento la concessione della tutela cautelare.

All'udienza pubblica del 25.5.2020, celebrata telematicamente ex art. 84 D.L. n. 18/2020, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione, non avendo le parti depositato ulteriori memorie rispetto a quelle della fase cautelare.

Il ricorso non è fondato.

In ordine alla cennata censura di tardività dell’adozione dell’ordinanza demolitoria, osserva il Collegio che il reclamato consolidarsi del titolo edilizio, conseguente alla dichiarazione del privato, è stato impedito dall’esercizio dei poteri inibitori a mezzo della nota del 5.2.2019 n. 1417 (implicitamente inibitoria) che ha disposto la sospensione dei lavori, in ragione della rilevata incertezza in ordine al titolo di proprietà.

Della tempestività di tale ultimo atto al fine di impedire la formazione del titolo non vi è dubbio, essendo stato adottato prima del decorrere del termine di 30 giorni dal deposito della SCIA.

Si veda, sul punto, l’orientamento che, in linea generale, limita l’operatività dei meccanismi di semplificazione all’ipotesi in cui l'istanza sia dotata di tutte le condizioni ed i presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2019, n.428 e sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805).

Tali considerazioni escludono, peraltro, che l’ordinanza di demolizione richiedesse alcuna indicazione dell’interesse pubblico da un lato, in quanto conseguente alle dichiarazioni mendaci contenute nella SCIA ed alla violazione dell’ordine di sospensione e, come tale, atto dovuto e privo di discrezionalità;
dall’altro, in quanto esulante dall’esercizio dei poteri di autotutela, sì da non richiedere alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato.

Analogamente deve escludersi che la natura privatistica dei rapporti condominiali possa consentire ai ricorrenti di perpetrare abusi, sotto l’egida di un titolo edilizio.

Depone in tal senso, da un lato il principio di coerenza e non contraddizione dell’ordinamento, dall’altro la circostanza che, comunque, nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione trova comunque, il suo fondamento nelle dichiarazioni non veritiere nella SCIA che, impedendone la formazione, ha reso i lavori non supportati da idoneo titolo edilizio, nonché nella violazione dell’ordine di sospensione.

D’altro canto, neppure può predicarsi l’irrilevanza dell’assenso dei condomini alla trasformazione del bene, in quanto l’istallato cancello, prima dell’ordinanza cautelare nella disponibilità esclusiva e non condivisa dei ricorrenti, riduce le prerogative di utilizzo del bene comune da parte degli ulteriori comproprietari.

Infine, deve rilevarsi che nessuna specifica censura viene mossa nei confronti dell’ultimo atto impugnato (verbale di identificazione dell’11.4.2019), se non la circostanza della sopravvenuta presentazione di un’istanza in sanatoria, successiva a tale verbale.

In merito, vale il principio della irrilevanza delle sopravvenienze al fine di valutare la legittimità dell’atto amministrativo.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese risultano adeguatamente regolate a mezzo della compensazione, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.

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