TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-12-14, n. 201712348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-12-14, n. 201712348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712348
Data del deposito : 14 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2017

N. 12348/2017 REG.PROV.COLL.

N. 15312/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15312 del 2016, proposto dalla Società Confagri Promotion Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F G L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Parioli, 63;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella Spa (Mandataria), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Baù, Matilde Rota, Gianluca Scalco, con domicilio eletto presso lo Studio avv.Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
- Consorzio Italia del Vino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Baù, Gianluca Scalco, Matilde Rota, con domicilio eletto presso lo Studio avv.Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
- Agecontrol Spa, Consorzio Amerigo Vespucci, Consorzio Magellano, Federdoc, Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi, Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi (Mandataria), Cantine Sgarzi Luigi Srl, Cantine Sgarzi Luigi Srl (Mandataria), Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella Spa, Marchesi Frescobaldi Soc Agr Srl Unipersonale, Marchesi Frescobaldi Soc Agr Srl Unipersonale (Mandataria), Yuca Snc di Comparini Forosetti e Gallerini, Yuca Snc di Comparini Forosetti e Gallerini (Mandataria), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del Decreto direttoriale n. 76507 del 14.10.2016, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato la graduatoria dei programmi nazionali ammissibili relativi alla campagna 2016/2017 Ocm Vino promozione;

- del provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 14 ottobre 2016, prot. n. 76635 con cui è stata comunicata la non ammissibilità al contributo a causa del mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 6, comma 3 e art. 11 comma 1, lett. b del decreto ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016;

- dei provvedimenti dell’Agea in data 14 ottobre 2016 prot. n. 36932, n.36932, n. 36933, n. 36934, con cui è stata comunicata l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di assegnazione delle risorse finanziarie relative ai programmi nazionali riguardo la campagna 2016/2017 Ocm Vino promozione e delle successive note dell’11 novembre 2016, prot. n.44570, prot n.44572 , prot. n. 44573 con le quali l’Agea ha provveduto alla restituzione di tutta la documentazione presentata dalla ricorrente per la partecipazione all’assegnazione delle relative risorse;

- del Decreto direttoriale n.74860 del 10 ottobre 2016 con cui è stato nominato il Responsabile del procedimento di cui al Decreto direttoriale n.43478 del 25 maggio 2016;

- del Decreto direttoriale n.75206 dell’11 ottobre 2016 con cui è stato nominato il Presidente del Comitato di valutazione di cui al Decreto direttoriale n.52905 del 4 luglio 2016;

- dei verbali del Comitato di valutazione n.1 e n. 2, rispettivamente del 12 e 13 ottobre 2016, con allegate schede di valutazione;

- della nota di Agea n. 34187 del 7 ottobre 2016 e della nota Agecontrol n.17910 del 7 ottobre 2016, n. 17910 e delle relative check list allegate;

- della nota Agea n.35984 del 12 ottobre 2016 trasmessa dal Mipaaf in merito alla esecuzione di ulteriori accertamenti istruttori e della allegata nota Agecontrol spa n.18122 del 12 ottobre 2016;

- della nota Mipaaf prot. 4039 del 10 ottobre 2016;

- della nota Mipaaf prot. 76283 del 13 ottobre 2016

- con riferimento al Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 recante modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi;

-del Decreto direttoriale in data 21 settembre 2016 con il quale il Ministero ha disposto il differimento dei termini per la presentazione da parte del beneficiario di uno schema di contratto e per la stipula dello stesso necessario all’avvio delle iniziative progettuali;

- con riferimento al Decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 recante OCM Vino Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017 contenente le modalità operative e procedurali per l’attuazione del DM n. 32072 del 18 aprile 2016,

- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, della società Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella Spa (Mandataria) e del Consorzio Italia del Vino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La società indicata in epigrafe riferisce di aver presentato in data 29 giugno 2016 tre progetti per la campagna 2016/2017 Ocm Vino promozione sui mercati dei Paesi terzi e che all' esito dei lavori del Comitato di valutazione il Ministero – Mipaaf con Decreto direttoriale n. 58677 del 26 luglio 2016 ha provveduto alla formazione della relativa graduatoria, collocando la società alla posizione n. 15, n.16 e n. 18, ai fini dell’attribuzione di contributo.

Con comunicazioni pervenute a mezzo pec in data 5 e 6 ottobre 2016, aventi ad oggetto verifiche precontrattuali, l'Agea ha richiesto la trasmissione di documentazione e di integrazione della stessa, debitamente inoltrata dalla società in data 6 e 7 ottobre 2016.

Con Decreto direttoriale n. 74860 del 10 ottobre 2016 è stato nominato il Responsabile del procedimento di cui al Decreto direttoriale n.43478 del 25 maggio 2016 e con Decreto direttoriale n. 75206 dell'11 ottobre 2016 è stato nominato il Presidente del “nuovo” Comitato di valutazione di cui al Decreto direttoriale del 4 luglio 2016, n.52905.

Espone che in data 12 e 13 ottobre 2016 il “nuovo” Comitato di valutazione ha aperto una nuova e diversa fase istruttoria, con riesame di tutti i progetti, senza fornire indicazioni ai soggetti già aggiudicatari delle risorse.

Con Decreto direttoriale n.76507 del 14 ottobre 2016 il Ministero ha modificato ed approvato una “nuova” graduatoria rispetto a quella già approvata il 26 luglio 2016.

Con la nota in data 14 ottobre 2016 prot. n.36932 l' Agea ha comunicato l' esclusione dei progetti presentati dalla società , già approvati con la prima graduatoria pubblicata in data 26 luglio 2016, senza fornire indicazioni sui motivi posti a fondamento.

Con provvedimento del 14 ottobre 2016 prot. n 76635 il Ministero ha comunicato l' intervenuta modificazione della graduatoria, già approvata in data 26 luglio 2016 e la non ammissibilità delle domande " a causa del mancato rispetto di quanto previsto dagli art. 6 comma 3 e 11 comma 1 lett. b) del D.M. n.32072 del 18 aprile 2016" .

Espone la società di aver acquisito la documentazione relativa al procedimento, a seguito di istanza di accesso agli atti, e di aver riscontrato che il “nuovo” Comitato di Valutazione avrebbe recepito le considerazioni svolte da Agecontrol di cui alla nota del 7 ottobre 2016 n.17910, quale organismo incompetente funzionalmente allo svolgimento delle attività di verifica precontrattuale. Nel verbale n. 2 del Comitato di valutazione in data 13 ottobre 2016 sarebbe indicato il motivo dell'esclusione ossia la circostanza della presenza di aziende facenti parte della ricorrente ritenute in sovrapposizione per la presentazione di altri progetti per la stessa campagna e per lo stesso Paese.

Avverso gli atti indicati in epigrafe la società ha proposto ricorso ed ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 7 del Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e dell'art. 9, comma 3: sarebbe illegittima la ulteriore graduatoria pubblicata in quanto assunta all' esito dei lavori di un organo (secondo Comitato di valutazione) ormai privo di qualsiasi funzione. La costituzione e il funzionamento del Comitato sarebbe prevista dall’art. 10 del DM 18 aprile 2016 n. 32072 fino ad esaurimento delle funzioni concluse con la pubblicazione della graduatoria (procedimento concluso il 26 luglio 2016). In caso di costituzione di “nuovo” Comitato di valutazione il Ministero lo avrebbe dovuto adottare con un provvedimento normativo di pari rango e quindi un DM e non Decreto direttoriale. Inoltre il termine ultimo per la stipula da parte di Agea con i beneficiari degli appositi contratti sarebbe il 12 ottobre (2016), ai sensi dell'art. 9, punto 1 del DM n. 32072 del 2016, termine inderogabile ai sensi del fondamento derivante dalla fonte normativa di rango comunitario (art. 39 del Reg. UE n. 1306/2013).

2 ) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione delle regole del procedimento amministrativo di assegnazione delle risorse comunitarie a valere sui fondi Ocm Vino promozione ed in particolare del disposto di cui al comma 1 e 3 dell'articolo 9 del DM n. 32072/2016 con riferimento all' art.

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