TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-05-20, n. 202105913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-05-20, n. 202105913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105913
Data del deposito : 20 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2021

N. 05913/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00210/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2013, proposto da
-OMISSIS-con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. F D D che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in -OMISSIS-, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in -OMISSIS-, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

della delibera emessa all’esito dell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio ha stabilito che-OMISSIS-“-OMISSIS-” non è dipendente da causa di servizio, e del decreto n. -OMISSIS-con cui il Ministero dell’interno ha respinto la richiesta di equo indennizzo in riferimento all’infermità in esame;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 aprile 2021 il dott. M F;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 10/12/12 e depositato il 09/01/13 -OMISSIS-ha impugnato la delibera emessa all’esito dell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio ha stabilito che-OMISSIS-“-OMISSIS-” non è dipendente da causa di servizio, e il decreto n. -OMISSIS-con cui il Ministero dell’interno ha respinto la richiesta di equo indennizzo in riferimento all’infermità in esame.

Il Ministero dell’interno ed il Ministero dell’economia e delle finanze, costituitisi con comparsa depositata il 31/03/13, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23/04/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Tribunale ritiene di dovere respingere l’istanza con cui il ricorrente ha richiesto -OMISSIS-e l’acquisizione di documentazione detenuta dai Ministeri resistenti in quanto la causa è matura per la decisione, come si avrà modo di precisare in prosieguo.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS-impugna la delibera emessa all’esito dell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio ha stabilito che-OMISSIS-“-OMISSIS-” non è dipendente da causa di servizio, e il decreto n. -OMISSIS-con cui il Ministero dell’interno ha respinto la richiesta di equo indennizzo in riferimento all’infermità in esame.

Con una serie di censure tra loro connesse il ricorrente deduce i vizi di violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto-OMISSIS-dipenderebbe da causa di servizio e, in particolare, dalle vicende lavorative minuziosamente rappresentate nel gravame e riconducibili ad “-OMISSIS-” (pag. -OMISSIS- del ricorso), come confermato dalla relazione del -OMISSIS-redatta dai sanitari del Centro per lo studio, la valutazione e terapia del Mobbing e dalla relazione del consulente di parte -OMISSIS-allegata all’atto introduttivo;
sul punto il provvedimento impugnato sarebbe illogico, adottato a seguito di un’istruttoria inadeguata e carente di motivazione.

I motivi sono infondati.

Secondo la giurisprudenza:

a) le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte (ex multis, Cons. Stato n.-OMISSIS-;
Cons. Stato n. -OMISSIS-;
TAR Lazio – -OMISSIS- n.-OMISSIS--);

b) sul Comitato non incombe uno specifico obbligo motivazionale in ordine alle ragioni che lo inducono a disattendere le diverse conclusioni raggiunte dal consulente medico nominato dalla parte le quali, impingendo nel merito delle attribuzioni proprie del Comitato, incidono inammissibilmente sul nucleo delle valutazioni tecnico-discrezionali ad esso riservate dalla legge (Cons. Stato n. -OMISSIS-);

c) al solo Comitato è riconosciuto dalla legge il potere di delibare la sussistenza o meno del nesso eziologico fra prestazione del servizio ed insorgenza della malattia, essendo il previo intervento della C.M.O. limitato alla mera diagnosi dell'infermità (cfr. Cons. Stato n.-OMISSIS-);

d) il parere del Comitato è, pertanto, vincolante per l’amministrazione, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 14 comma 1 d.p.r. n. 461/01, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che, invece, era solo obbligatorio. Di conseguenza, non sussiste un obbligo a carico dell'amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione Medico Ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal d.p.r. n. 461/01, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da causa di servizio, al quale l'amministrazione è tenuta a conformarsi (Cons. Stato n. -OMISSIS-;
Cons. Stato n. -OMISSIS-;
Cons. Stato n. -OMISSIS-);

e) le valutazioni del Comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza e di consequenzialità argomentativa (cfr. Cons. Stato n.-OMISSIS-;
Cons. Stato n. -OMISSIS-;
Cons. Stato n.-OMISSIS-);

f) nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;
Cons. Stato n.-OMISSIS-).

Nella fattispecie, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato attraverso il richiamo al parere reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto che:

“l’infermità <-OMISSIS->
non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di -OMISSIS-, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell’umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze ed all’ambiente;
l’affezione, pertanto, non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni e, quindi, neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo avere esaminato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

La motivazione in esame non risulta illogica od incongrua con particolare riferimento alla ritenuta non riconducibilità a fattori esterni dell’infermità da cui è affetto il ricorrente;
in quest’ottica la storicità dei fatti prospettati nel gravame non supporta la fondatezza dello stesso tenuto conto dell’assenza di nesso causale, ritenuta dalla Commissione, tra tali fatti e la patologia.

Per altro, dallo stesso provvedimento di -OMISSIS-emesso dal-OMISSIS-presso il tribunale di -OMISSIS- il 14/11/08 emerge che le vicende che hanno interessato il ricorrente, pur definite “inesplicabili”, non sono univocamente qualificabili né in senso penalistico né sono univocamente riconducibili ai superiori gerarchici del -OMISSIS-(nel provvedimento di -OMISSIS-si adombra il sospetto che -OMISSIS-possano essere stati presentati da “non identificati colleghi”).

In sostanza, l'impostazione di parte ricorrente, piuttosto che involgere la radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica delle conclusioni raggiunte dall'amministrazione, si risolve, in definitiva, in una censura di non condivisibilità del giudizio medico legale su cui riposano gli atti gravati, prospettando, dunque, una critica di puro merito: in tal modo, tuttavia, si penetra nel nucleo della valutazione tecnica operata dal Comitato, i cui esiti, per giurisprudenza consolidata, non possono essere contestati alla luce di difformi conclusioni raggiunte da sanitari di parte, atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell'amministrazione.

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