TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-13, n. 202412002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-06-13, n. 202412002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412002
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 12002/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2018, proposto da
Società Forestale Agricola Stella del Lago Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Velodromo n. 56;

contro

Comune di Gradoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

1. dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, nonché del mancato ed ingiustificato rispetto di ogni limite temporale previsto dalla legge in tutte le fasi della presente vicenda;

2. per l’effetto, stante la colposa, indotta e sopravvenuta carenza di interesse della società Forestale Agricola Stella del Lago Società Semplice anche per mancanza di ulteriori fondi, del danno di tipo economico ricevuto dalla stessa ricorrente e qui quantificato in € 474.341,28 a titolo di lucro cessante ed € 190.072,52 a titolo di danno emergente, per complessivi € 664.413,80, o in quella maggiore o minore ritenuta maggiormente di giustizia. Oltre all'ulteriore danno derivante dalla mancata possibilità di considerare i terreni edificabili in eventuali trattative di vendita, con rilevante ed ulteriore perdita di guadagno, da quantificarsi anche in via equitativa.

3. con ulteriore condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gradoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 il dott. L E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2017 e depositato il 10 gennaio 2018, la società Forestale Agricola Stella del Lago Società Semplice ha agito nei confronti del Comune di Gradoli per ottenere: 1) la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza della ricorrente del 10 settembre 2007 volta ad ottenere il permesso di costruire in terreno con vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, della L. 1497/1939 e n. 431/1985, con vincolo idrogeologico in zona sismica e zona agricola del P.R.G.;
2) l’accertamento del superamento dei termini di legge per l’adozione di un qualsivoglia provvedimento espresso;
3) per il risarcimento del danno da ritardo e/o omissione.

2. Riferisce la ricorrente di aver presentato, in data 15 giugno 2007, un P.U.A. ex L.R. 22 dicembre 1999, n. 38, con previsione dell’edificazione di un fabbricato ad uso residenziale con annesso agricolo, relativamente ad alcuni terreni siti nel Comune di Gradoli e di aver sottoscritto, con l’amministrazione resistente, lo schema di convenzione nel mese di settembre 2013, dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica (determina B2071 del 21 maggio 2009), l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (prot. 2583 dell’8 giugno 2010), l’autorizzazione sismica (in data 21 agosto 2010), nonché una missiva del Comune resistente (in data 1° dicembre 2010), con cui si comunicava la conclusione dell’istruttoria con esito positivo.

2.1. Allega quindi la società ricorrente che allorché la stessa – all’esito della scansione procedimentale sopra riportata – era in attesa del rilascio del permesso di costruire, il Comune di Gradoli avrebbe, in via informale, rappresentato la necessità di apportare alcune variazioni progettuali (consistenti essenzialmente nella riduzione dello spazio di un portico esterno), che portavano alla presentazione – da parte della medesima ricorrente – di una variante in data 19 maggio 2014.

2.2. A questo punto l’amministrazione comunale, ritenendo necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica sulla variante (che la Regione Lazio risulta aver rilasciato nel 2015, con provvedimento che ha ritenuto di confermare allorché il Comune resistente avrebbe rappresentato alla Regione la necessità di un annullamento della stessa in autotutela: cfr. docc. 18, 19, 20 e 22 di parte ricorrente) avrebbe di fatto “bloccato” il procedimento in esame.

2.3. Per le ragioni che precedono, la società ricorrente, rappresentando di essere stata “ sfiancata moralmente ed economicamente ” dal comportamento dell’amministrazione – e comunque di non essere più interessata alla realizzazione dell’opera di cui al P.U.A. del 2007 – ha agito per il risarcimento del danno da ritardo, quantificato complessivamente in € 664.423,80 (oltre all’ulteriore danno derivante dalla “ mancata possibilità di considerare i terreni edificabili in eventuali trattative di vendita ”, da quantificarsi in via equitativa) di cui € 474.241,28 per lucro cessante ed € 190.070,52 per danno emergente.

3. Il Comune di Gradoli si è costituito in data 24 marzo 2018 e ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, concludendo nel merito per il rigetto dello stesso.

4. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2018, fissata secondo il rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a., il difensore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo per la successiva fissazione secondo il rito ordinario.

5. All’udienza pubblica del 30 aprile 2024, in vista della quale la sola parte resistente ha depositato documenti e memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, si rileva, sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente nell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a. del 24 gennaio 2023, che il ricorso in esame ha ad oggetto “ una domanda di risarcimento del danno patito da silenzio e/o ritardo e non l’illegittimità in sé del silenzio ”.

2. Stabilita questa premessa, ritiene il Collegio che l’eccezione ex art. 30, comma 3, c.p.a. (disposizione ai sensi della quale “ Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”) sollevata dal Comune di Gradoli sia fondata.

3. In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione (cfr., per le considerazioni che seguono, T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 27 aprile 2022, n. 676), la sopra menzionata norma – nel recepire i principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione evolutiva del capoverso dell’art. 1227 del c.c. – espressamente sancisce la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, stabilendo come la loro omessa o non efficace attivazione da parte dell’interessato costituisca, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della riduzione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza, in una logica che vede l’omessa impugnazione dell’atto lesivo non più come preclusione in rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio della sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 12).

3.1. La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che al danno che deriva da un comportamento inerte il Giudice Amministrativo può sopperire ordinando all’amministrazione, all’esito di un giudizio accelerato, di provvedere, con i relativi poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia, di guisa che la mancata attivazione di tale rimedio integra una condotta rilevante ai sensi dell’art. 30 c.p.a., tanto da consentire al giudice amministrativo di escludere “ il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza ” (Cons. Stato, Sez. III, 4 giugno 2019, n. 3767;
Id., Sez. IV, 2 febbraio 2019 n. 18).

3.2. Si è, in tal modo, chiarito che il risarcimento dei danni per il ritardo dell’amministrazione nell’adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal giudice, il silenzio inadempimento della P.A. (Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3696).

3.3. L’esistenza di un rapporto di presupposizione tra l’impugnazione del silenzio ed il risarcimento del danno da ritardo è stata, in particolare, espressamente ribadita in ragione di “ esigenze di preservazione dei rapporti pubblicistici e di prevenzione dei comportamenti opportunistici ” che “(sono) soddisfatte, in modo più convincente con l’applicazione delle norme di cui all’art. 1223 e ss. c.c. in materia di causalità giuridica ”, tra cui, in particolare quella consacrata nell’art. 1227, comma 2, “ che considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato ” (in tal senso, Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).

3.4. Si è, infatti, osservato che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, oggi sancita dall’art. 30, comma 3 c.p.a., deve ritenersi ricognitiva di principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione evolutiva del comma 2 dell’art. 1227 c.c., con la conseguenza che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza, non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (T.A.R. Campania – Napoli Sez. VIII, 21 aprile 2016, n. 2097, Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750 e Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3).

4. Posto quanto precede, deve ulteriormente osservarsi che la ricorrente, ancorché descriva la condotta del Comune resistente nella conduzione del procedimento per cui è causa come contrassegnata da “ imprevisti, richieste sommarie e generiche, omissioni e ritardi ingiustificati fin dall’anno 2007 ” (così il ricorso a p. 7), individua, nel riferirsi al lucro cessante – come correttamente eccepito dal Comune nella propria memoria del 30 marzo 2024 a p. 15 – il momento a partire dal quale si sarebbero inverati “ tutti i presupposti e i requisiti per il rilascio del permesso di costruire ” nell’anno 2015 (cfr. p. 11 del ricorso), ossia, per quanto si evince dalla ricostruzione della complessa scansione procedimentale che ha preceduto l’instaurazione del presente giudizio, nel momento in cui la società ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione n.

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