TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-22, n. 202301676
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Pubblicato il 22/05/2023
N. 01676/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ivan Randazzo in Catania, via Nicola Coviello, n. 27;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del silenzio – rigetto formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione amministrativa formulata dalla Società ricorrente con nota prot. n. PR2 2022 960 del 15 dicembre 2022, in pari data trasmessa a mezzo pec.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 1209 del 2 marzo 2023, con la quale il Comune ha riscontrato l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente con precedente nota prot. n. PR2 2022 960 del 15 dicembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente - affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati nel territorio dell’ARO del Comune di Vittoria di cui al bando del 2 aprile 2020- espone che successivamente alla consegna del servizio sono insorte tra le parti alcune “criticità” concernenti, tra l’altro, le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto per i servizi a misura (A16).
Con nota n prot. n. 14768 del 7 aprile 2022 destinata anche alla ricorrente il Comune, in risposta ad un quesito postogli dal DEC in merito ai servizi a misura previsti nell'appalto e nei documenti di gara ed in particolare al servizio di "scerbatura, spazzamento, ecc." codificato come A16, ha osservato quanto segue: “…Come si evince dalla tabella allegata, i servizi pur denominati a misura, risultano stimati in termini di manodopera e dimensionati a corpo;per misura si intende il numero di interventi previsti nell'anno in CSA e non già il dimensionamento degli stessi che rimane a corpo.
Pertanto gli obiettivi da raggiungere nell'esecuzione del servizio in oggetto prescindono dal personale impiegato e devono essere completamente realizzati.
Alla luce delle superiori considerazioni, nell'elaborazione del SAL, si dovrà tenere conto di quanto previsto in CSA e i servizi attivati a misura saranno contabilizzati solo alla verifica di regolare esecuzione, secondo quanto previsto nella tabella allegata .”
Con nota dell’8 aprile 2022, la ricorrente rappresentava che la citata “tabella” e il presupposto computo metrico estimativo dalla quale è stata estratta non erano mai stati allegati gli atti di gara.
Con successiva istanza del 15 dicembre 2022, l’interessata chiedeva al Comune di Vittoria di estrarre in copia conforme all’originale del computo metrico estimativo dei servizi a misura …di cui alla nota prot. n. 14768/gen. del 07/04/2022.
Non avendo ottenuto alcun riscontro la società ha proposto il ricorso in esame con il quale ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio–rigetto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti.
Nelle more, con nota prot. n. 1209/Ec del 2 marzo 2023, il Comune di Vittoria ha negativamente riscontrato l’istanza di accesso comunicando quanto segue:
“