TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-06, n. 201301229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-06, n. 201301229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301229
Data del deposito : 6 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00604/2013 REG.RIC.

N. 01229/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00604/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. D P, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro

Ministero Della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro n. 2655/2012 del 15.5.2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti D P e Lucrezia Principio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2655 depositata in data 15 maggio 2012, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente -OMISSIS- (attore) ed il Ministero della Salute (convenuto), il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro così decideva:

“1) Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore del Sig. -OMISSIS- dell’importo di €. 12.181,38 quale saldo dovuto al 31.12.2011 per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dell’assegno vitalizio ex lege n. 210/92 percepito (8° ctg.) oltre gli importi successivamente a maturarsi fino al soddisfo e gli accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;

2) Condanna il medesimo Ministero della Salute alla corresponsione della somma di €. 1,000,00 a titolo di competenze legali (diritti ed onorari), oltre spese generali IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore distrattario. …”.

Il ricorrente presentava diffida all’Ente pubblico.

Tuttavia, alla diffida non seguiva l’adempimento.

La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 24.4.2013.

Pertanto, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.

Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento, da parte del Ministero della Salute, al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.

In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 2655/2012 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro.

Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.

Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Salute, si nomina sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure - Ministero della Salute - Viale G R, 5 - 00144 Roma con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.

Vanno, altresì, poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.

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