TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-02-06, n. 200900219
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N. 00219/2009 REG.SEN.
N. 00040/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 40 del 2007, proposto da:
Soc. Ihrc Italia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. R B, C V, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Comune di Prato, rappresentato e difeso dagli avv. E B, A C, R G, P Tognini, con domicilio eletto presso Studio Stancanelli - Cecchi in Firenze, via Masaccio 172;
per l'annullamento
- del provvedimento n° 69285/K3E del 13.10.2006, recante "ingiunzione alla demolizione di opere eseguite su suoli di proprietà pubblica in assenza di titolo abilitante ad edificare".
- nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente - ove occorrer possa - della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, nonchè delle comunicazioni di presunta violazione urbanistico-edilizia della UO Polizia Edilizia prot. VE 98/2006 del 3.5.06, prot. VE 89/2006 del 13.4.2006 e prot. VE 115/2004 del 8.6.2004, nonché dei verbali di sopralluoghi effettuati in data 20.4.06, 13.04.06 e 25.5.04.
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 18 agosto 2007 proposti
per l'annullamento
- del provvedimento n. 70349 del 20.7.2007, successivamente notificato, recante "comunicazione di demolizione d'ufficio di opere abusive", con il quale il Dirigente del Servizio Attività Edilizia "comunica che a partire dalle ore 9.30 del giorno 10.9.2007 una ditta incaricata procederà ad eseguire coattivamente d'ufficio l'integrale demolizione delle opere abusive di cui all'ingiunzione di demolizione n° 68285 del 13.10.2006", nonché - ove occorrer possa - dell'ivi citato verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, mai comunicato all'odierna ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso
- del provvedimento n.° 69285/K3E del 13.10.2006, recante "ingiunzione alla demolizione di opere eseguite su suoli di proprietà pubblica in assenza di titolo abilitante ad edificare", e degli atti presupposti e connessi, già impugnati innanzi a codesto Tribunale con il ricorso introduttivo..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato;
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 17/8/2007
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/11/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 6 agosto 2003 veniva stipulato tra il Comune di Prato e la Società IHRC Italia un contratto di concessione di ristrutturazione e gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale ad uso maneggio ( ippodromo) in virtù del quale la concessionaria oltre ad avere la gestione funzionale ed economica dell’intero complesso si obbligava (art.1) a presentare “una progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto sportivo di proprietà comunale … nel sostanziale rispetto del progetto preliminare predisposto dal Servizio Tecnico Patrimonio” e in relazione a quanto sopra evidenziato parte ricorrente riferisce di aver presentato al Comune di Prato nel novembre 2003 il progetto esecutivo per l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento, con la presentazione di “ nuovi elaborati grafici contenenti le modifiche richieste dall’amministrazione comunale”.
Nel giugno del 2005 la ricorrente presentava al Comune un progetto di ristrutturazione che veniva esaminato dalla Conferenza dei Servizi tenutasi il 18/1172005, cui faceva seguito la richiesta da parte del Comune di Prato alla IHCR di un nuovo progetto e a fronte di tale richiesta la società inoltrava all’Ente locale a mezzo del proprio legale una serie di osservazioni alle quali non veniva fornito formale riscontro.
Intanto con la relazione di cui alla nota dell’8/6/2004 prot. n. VE -115-2004 il Corpo di Polizia municipale, in esito agli accertamenti eseguiti in data 25/5/2004, constatava l’esecuzione all’interno del parco dell’ippodromo gestito dalla Società ricorrente l’esecuzione di un serie di lavori ed opere dettagliatamente indicate alle lettere a),b),c),d),E),f),G),H) senza essere assistite da concessione edilizia e senza che fosse intervenuta da parte dell’Amministrazione comunale l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo di ristrutturazione il cui rilascio avrebbe sostituito ogni concessione.
Successivamente, con rapporto di cui alla nota del 3/5/2006 prot. n. 98/06/V.E. la Polizia Municipale di Prato riferendo del sopralluogo effettuato il giorno 20/4/2006 presso l’impianto di maneggio per cui è causa, riferiva che le opere già accertate nel precedente sopralluogo del maggio del 2004 erano ancora presenti ed inoltre veniva accertata l’esecuzione di ulteriori opere ivi descritte.
Sulla scorta delle risultanze degli accertamenti della Polizia Municipale sopra riportati, il Dirigente del Servizio adottava in data 13 ottobre 2006 il provvedimento prot. n. 69285 recante ingiunzione di demolizione di opere eseguite su suoli di proprietà pubblica in assenza di titolo abilitante ad edificare , ai sensi dell’art.141 della legge regione Toscana n.1/2005.
In particolare, le opere delle quali veniva ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, così come riportato nella parte narrativa del provvedimento erano le seguenti:
installazione di numerosi manufatti a pianta rettangolare poggianti direttamente sul terreno, livellato mediante “stabilizzato”. I manufatti sono costituiti da una struttura metallica autoportante , da una tamponatura di lastre in materiale plastico e da una copertura a capanna , in lamiera sagomata;
realizzazione di n.2 tribune per la giuria , una per ogni campo di gara , costituite da un box prefabbricato in legno poggiante su n.4 colonne in ferro ancorate ad una base cementizia.
realizzazione di manufatto prefabbricato in legno e vetri a pianta esagonale , ancorata a base cementizia a forma quadrata;
N.2 tettoie costituite da una struttura portante in colonne di legno avvitate a delle piastre metalliche ancorate a dei plinti di cemento;
recinzione con paletti di ferro a “T” infissi al suolo e rete metallica a maglia sciolta;
rifacimento impianto elettrico del maneggio coperto.
La Società IHRC ha impugnato col ricorso all’epigrafe tale provvedimento, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
Falsa applicazione dell’art.35 e dell’art.10 del DPR n.380/2001: Violazione dell’art.37 e dell’art.22 del DPR 380/2001: violazione dell’art.141 della legge regione toscana n.1/005Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione errata;
Eccesso di potere per contrasto con precedente atto di archiviazione del procedimento
sanzionatorio edilizio: Eccesso di potere per violazione dei principi che presiedono agli atti di autotutela;eccesso di potere per difetto dei presupposti di legge per l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio;
falsa applicazione dell’art.35 T.U. edilizia: eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, ingiustizia manifesta;
Violazione art.97 Cost.. eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e dell’economia dell’azione amministrativa;
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
Eccesso di potere per sviamento della causa tipica;ingiustizia manifesta.
Successivamente, il Dirigente del Sevizio Attività Edilizia del comune di prato, con provvedimento prot. n.70349 del 20/7/2007 dal titolo “comunicazione della demolizione d’ufficio di opere abusive”, preso atto, come da verbale della Polizia Municipale redatto in riferimento al sopralluogo effettuato il 21/6/2007, che l’ingiunzione di demolizione del 13/10/2006 non era stata ottemperata, comunicava che dal giorno 10/9/2007 la Consiag Servizi S.r.l. avrebbe proceduto ad eseguire coattivamente l’integrale demolizione delle opere abusive di cui all’ordinanza p.g. n.68285 del 13/10/2006, “nella consistenza ivi riportata e confermata nel presente provvedimento”.
La Società interessata ha impugnato con motivi aggiunti depositati il 18 agosto 2007 tale provvedimento, deducendo i seguenti mezzi:
illegittimità derivata dalla illegittimità dell’ingiunzione a demolire, atto presupposto impugnato con il ricorso originario n.40/07:
A tale proposito parte ricorrente ripropone nei confronti del provvedimento qui gravato i profili di invalidità già denunciati con primo ricorso e riportati in sei motivi;
2) violazione dell’art.31 T.U. edilizia e dell’art.21 bis della legge n.241/90;eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento ed inefficacia degli atti presupposti;
3) Violazione dell’art.41 del T.U. dell’Edilizia.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Prato che ha contestato la fondatezza dei gravami giurisdizionale proposti dalla Società IHRC, chiedendone la reiezione.
DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l’attività sanzionatoria posta in essere dal Comune di Prato in relazione ad una serie di opere realizzate sine titulo nell’area di un impianto sportivo ad uso maneggio, di proprietà comunale, complesso per il quale era intervenuto tra il citato Ente locale e la ricorrente Società