TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-06-27, n. 201201281
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N. 01281/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2006, proposto da:
L A Giuseppina Assunta, rappresentata e difesa dall'avv.to G G, con domicilio eletto presso G G, in Bari, via Argiro, 117;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla raccomandatata a firma del Dirigente il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari, prot.1592/130, Ufficio Concorsi, datata 8.3.06, ricevuta il successivo 11.3.06, partecipativo della esclusione della ricorrente dal corso speciale finalizzato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso19/A (Chimica e Tecnologie nella Scuola Secondaria di II° grado) ai sensi della L.143/04, indetto con D.M. del 18.11.05 previo, ove occorra, l'accertamento del diritto della ricorrente alla ricostruzione sotto il profilo giuridico della propria anzianità giuridica e di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti G G e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver impugnato innanzi a questo Tribunale, con separato ricorso (RG 467/2002) il provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva permanente per il conferimento di supplenze, pubblicata in data 28 gennaio 2002 presso l’ITIS Panetti di Bari nella classe di concorso A013 - Chimica e Tecnologie Chimiche.
Nelle more della definizione del contenzioso l’Amministrazione scolastica, in dichiarata autotutela, reinseriva la prof.ssa L in graduatoria con effetti retroattivi (dall’anno 2001) con conseguente dichiarazione della cassazione della materia del contendere (sent. n. 246/2005).
Successivamente, la ricorrente presentava domanda di ammissione al corso speciale di abilitazione all’insegnamento classe di concorso13/A riservato al personale che avesse prestato almeno 360 giorni di servizio;con provvedimento a firma del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari, prot.1592/130, Ufficio Concorsi, datato 8 marzo 2006, ne veniva però decretata l’esclusione, per carenza del possesso del prescritto titolo di servizio di 360 giorni prestato nella scuola secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004.
La ricorrente impugna il suesposto provvedimento di esclusione, deducendo censure così riassumibili:
I. eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione: l’impugnata esclusione sarebbe del tutto illegittima, in considerazione della indicazione nella domanda di ammissione della particolare situazione in cui versava la ricorrente, la quale non aveva potuto maturare il prescritto requisito di servizio soltanto a causa dell’illegittima esclusione impugnata innanzi a questo T.A.R., poi annullata mediante autotutela dalla stessa Amministrazione.
Con successiva memoria depositata il 5 aprile 2012, la difesa della ricorrente depositava in giudizio atto del Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “L E” di Canosa di Puglia con cui si attestava il diritto “ora per allora” ad un contratto per n. 9 ore per il periodo 13 novembre 2001 - 30 giugno 2002, con allegato atto di conferimento del relativo incarico “a soli fini giuridici”. Evidenziava poi che nella more della decisione del presente ricorso la ricorrente, ammessa con riserva, ha superato il corso abilitante, senza tuttavia aver beneficiato, a differenza di altri candidati, dello scioglimento della predetta riserva e quindi dell’ammissione definitiva.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2012 si costituiva l’Amministrazione intimata svolgendo difesa orale;in particolare l’Avvocatura dello Stato dichiarava che la pretesa della ricorrente, alla luce della documentazione depositata in giudizio, poteva dirsi fondata, salva l’eventuale esigenza istruttoria in merito alla ricostruzione della carriera con effetto retroattivo;si opponeva la difesa della ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione.