TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-03-03, n. 202303612
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 03612/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07618/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7618 del 2013, proposto da
A D G, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e L B, con domicilio eletto in Roma, via Sistina n. 121;
R D M, A S, C L, L C, M R, M D A e A M, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, L B e Luca D’Amico, con domicilio eletto in Roma, via Sistina n. 121;
F F, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca D’Amico, con domicilio eletto in Roma, via Sistina n. 121;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Salvatore Esposito, Damiano Mirelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
degli atti di comunicazione individuali del provvedimento M-D GMILI II 5.2.2013/0147064 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 5^ Divisione in data 22.5.2013 con cui veniva reso noto l’esito della valutazione e la conseguente collocazione in graduatoria dei Marescialli Capo valutati idonei relativamente all’aliquota 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2023 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnano gli atti di comunicazione individuali con cui il Ministero della Giustizia ha reso noto l’esito della valutazione e la conseguente collocazione in graduatoria dei Marescialli Capo valutati idonei relativamente all’aliquota 2010 nonché il verbale n. 747 dell’11 aprile 2013 della 2011 della Commissione di Valutazione Sottufficiali (sin d’ora, COVAS), chiedendone l’annullamento.
In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:
- con circolare M_D GMIL II 6 2 0049787 del 3 febbraio 2011 la COVAS veniva chiamata alla valutazione dei Marescialli Capo dell’E.I. per l’avanzamento al grado superiore di 1^ Maresciallo relativamente all’aliquota di cui sopra, così come previsto dall’art. 1047 d.lgs. n. 66/2010;
- i valutandi ammontavano a n. 2.538, dei quali n. 405 in prima valutazione e n. 2133 già valutati nelle aliquote precedenti ma non promossi;
- all’esito della valutazione l’elenco degli idonei era pari a n. 2.516 valutati, di cui soli n. 600 promossi, con copertura di n. 598 di tali posti da parte di sottufficiali in seconda e terza valutazione e totale assenza di sottufficiali in prima valutazione, in ragione dell’attribuzione ai primi di “un punteggio aggiuntivo del tutto arbitrario e non previsto” dalle previsioni di legge di regolamentazione della materia e, in particolare, dall’art. 1059 d.lgs. n. 66 del 2010.
Ai fini dell’annullamento i ricorrenti deducono, pertanto, i motivi di diritto di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo – in sintesi – che: - l’Amministrazione non si è attenuta ai criteri fissati dal su indicato art. 1059 e, attraverso il suo operato, ha determinato illegittime e ingiuste disparità di trattamento, atteso che – secondo quanto sostenuto nel ricorso - la differenza eccessiva tra i punteggi