TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2009-05-22, n. 200900127
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N. 00127/2009 REG.ORD.COLL.
N. 02348/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2007, proposto da:
Consiagas servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F F e I F, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Milano piazza E. Duse 1;
contro
l’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Milano, presso cui è domiciliata per legge in via Freguglia, 1;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione dell'A.E.E.G. n. 158/07 del 17 luglio 2007, recante "Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale";nonchè del D.L. n. 73/07, poi convertito nella Legge n. 125/2007 recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";di tutti gli atti preordinati, consequenziali o connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
Relatore il referendario dott. ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Considerato che la società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 158/07, contestandone la legittimità essenzialmente ponendo in dubbio che, alla luce delle recenti direttive comunitarie di liberalizzazione del mercato del gas naturale, l’Autorità possa disporre ancora del potere di regolazione tariffaria;
Rilevato che, tuttavia, tale potere è attualmente riconosciuto ex lege in forza del D.L. n. 73/07, convertito in legge n. 125/07, di recepimento delle suddette direttive;
Osservato che, della compatibilità della previsione, di cui al citato decreto legge, del potere dell’Autorità di eterodeterminare il prezzo di vendita del gas da offrire al cliente finale, con i principi della liberalizzazione del mercato del gas ed in particolare con l’art. 23 della Direttiva 2003/55/CE, la Sezione ha dubitato, rimettendo la relativa questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con ordinanza n. 177 del 15 aprile 2008;
Ritenuto che la decisione della Corte di Giustizia ha carattere pregiudiziale avendo ad oggetto l’unico profilo di doglianza, astrattamente fondato, rappresentato dalla parte ricorrente;