TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-06-20, n. 202301481

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-06-20, n. 202301481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301481
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 01481/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00876/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2023, proposto da:
Condominio Alma Palazzo Bignardi, in persona del legale rappresentante, U P e C L, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fisciano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza dirigenziale n. 9390/2023, notificata ai ricorrenti in data 30 marzo 2023, recante la rimozione di opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni;

b) del verbale di sopralluogo e relazione del 5 settembre 2022, richiamato nel provvedimento sub a);

c) della relazione di servizio prot. n. 107 del 2 marzo 2023 redatta dal Comando di Polizia Municipale, richiamata nel provvedimento sub a);

d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Premesso che

il Condominio Alma Palazzo Bignardi, unitamente ai coniugi Landi-Plaitano, che acquistavano, con atto notarile rep. N. 97780 del 1 agosto 2022, l’area identificata al foglio 12, p.lle 534 e 535 sub 2, antistante al fabbricato condominiale, in Fisciano, al fine di adibirla ad area di parcheggio per le proprie autovetture, erano destinatari dell’ordinanza dirigenziale n. 9390/2023, notificata ai ricorrenti il 30.03.2023, recante la rimozione di opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;

avverso l’ordine de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, notificato il 24.05.2023 e depositato il 25.05.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

non resiste in giudizio il Comune intimato;

nell’udienza camerale del 20 giugno 2023, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è manifestamente fondato e, come tale, accolto;

la materia del contendere verte sulla legittimità o meno dell’ordinanza demolitoria, oggetto del presente gravame;

colgono nel segno, in quanto fondate, le doglianze inerenti la sussistenza del vizio di inosservanza dell’art. 31 DPR 380/2001;

l’abuso in contestazione si concreta nell’”apposizione di paletti in ferro collocati sul ciglio della carreggiata uniti tra di loro da una catena di colore rosso e bianco, impedendo il libero parcheggio”;

ed invero, come emerge dalla documentazione versata in atti, l’intervento in esame si sussume nell’alveo dell’attività edilizia libera, essendo una mera opera di delimitazione di un posto auto, eseguita dal proprietario e non vertente su area pubblica;

non è, dunque, attività soggetta a permesso di costruire e, perciò solo, non può essere sanzionata con l’ingiunzione demolitoria;

sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva;

In linea di principio, l'art. 31 DPR 380/2001 sanziona gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire (ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali), cioè gli interventi abusivi di nuova costruzione prevedendo che la demolizione debba essere ordinata al responsabile e, se diverso, anche al proprietario;
in caso di inottemperanza, è prevista la sanzione reale dell'acquisizione delle opere e dell'area di sedime alla mano pubblica e, a seguito dell'introduzione del comma 4 bis, anche una sanzione pecuniaria;

la giurisprudenza è chiara nello scandire i termini operativi della norma de qua;

Il provvedimento che ingiunge la demolizione di opere assoggettate a permesso di costruire costituisce un atto a carattere vincolato e presuppone puramente e semplicemente il rilievo dell'esistenza di opere soggette a permesso di costruire e della loro realizzazione in difetto di titolo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 01/09/2021, n.5677);

E’, per definizione, soggetta al rilascio del permesso di costruire ogni attività che comporti la trasformazione del territorio mediante l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale;
pertanto, il titolo abilitativo edilizio è richiesto sia nel caso di realizzazione di opere murarie sia quando si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei luoghi (T.A.R. Perugia, sez. I, 06/11/2020, n.486);

Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che le opere in contestazione sono evidentemente prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non dispiegando alcun impatto rilevante sull’assetto edilizio circostante, proprio in ragione della loro scarsa consistenza strutturale e funzionale;

peraltro, in riferimento all’opera di apposizione di paletti, la giurisprudenza è chiara sul punto;

assume, in linea di principio, che la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto. In particolare, il permesso di costruire, mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di "nuova costruzione" (T.A.R. Bari, sez. I, 09/07/2021, n.1163;
T.A.R. Napoli, sez. VIII, 03/12/2021, n.7787);

non essendo, perciò, necessario, per la loro realizzazione, il preliminare rilascio del titolo edilizio del permesso di costruire, le stesse non sono soggette, in caso di sua mancanza, all’irrogazione della misura ripristinatoria;

vale, altresì, soggiungere che dall'atto impugnato non si evince trattarsi di area pubblica o vincolata a standard;

stanti queste premesse, la gravata sanzione demolitoria è illegittima, non ravvisandosi i presupposti legalmente scanditi nell’art. 31 DPR 380/2001;

E tanto basta al Collegio.

Stanti queste premesse, il gravame è accolto.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi