TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-06-20, n. 202301481
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 01481/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2023, proposto da:
Condominio Alma Palazzo Bignardi, in persona del legale rappresentante, U P e C L, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fisciano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 9390/2023, notificata ai ricorrenti in data 30 marzo 2023, recante la rimozione di opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni;
b) del verbale di sopralluogo e relazione del 5 settembre 2022, richiamato nel provvedimento sub a);
c) della relazione di servizio prot. n. 107 del 2 marzo 2023 redatta dal Comando di Polizia Municipale, richiamata nel provvedimento sub a);
d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
il Condominio Alma Palazzo Bignardi, unitamente ai coniugi Landi-Plaitano, che acquistavano, con atto notarile rep. N. 97780 del 1 agosto 2022, l’area identificata al foglio 12, p.lle 534 e 535 sub 2, antistante al fabbricato condominiale, in Fisciano, al fine di adibirla ad area di parcheggio per le proprie autovetture, erano destinatari dell’ordinanza dirigenziale n. 9390/2023, notificata ai ricorrenti il 30.03.2023, recante la rimozione di opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi;
avverso l’ordine de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, notificato il 24.05.2023 e depositato il 25.05.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
non