TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2009-05-21, n. 200901256

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2009-05-21, n. 200901256
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200901256
Data del deposito : 21 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01481/2009 REG.RIC.

N. 01256/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01481/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vtir S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A B, R N, A T, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Sanfelice n. 33;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’ Avvocatura Regionale;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Locale Marittimo di Baia, Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Salvatore Borrelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gazzella e Debora Chiaviello, presso lo studio dei quali è selettivamente domiciliato in Napoli, via G. Sanfelice n. 33;
Leonardo De Santis, rappresentato e difeso dagli avv. Debora Chiaviello, Francesco Mazzella, presso lo studio dei quali è selettivamente domiciliato in Napoli, via G. Sanfelice n. 33;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

-del provvedimento prot.n.479 del 20.02.2009, successivamente comunicato, con il quale l'Ufficio Locale marittimo di Baia ". . . ritiene di non poter autorizzare la sosta della gru semovente TG FRA-A118";

- delle note: prot.n.480 del 20.02.2009, prot. n.400 del 16.02.2009 e prot. n.2009.018.3986 del 03.03.2009, con la quale la Regione Campania rappresenta che "fatta salva ogni ulteriore determinazione, si avvisa sin d'ora che a causa di problemi di ristrettezza degli spazi e di congestinamento dell'area di banchina destinata all'attività in oggetto ed anche in considerazione di analoghe esigenze rappresentate dallo stesso ufficio locale marittimo di Baia con nota prot. n. 400 del 16.2.2009, lo svolgimento dell'attività potrà avvenire esclusivamente di camion dotati di gru con esclusione dell'utilizzo di gru semoventi";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 aprile 2009:

- della nota prot. n. 2009.0240653 del 19.3.2009, con cui la Regione Campania, ha comunicato alla ricorrente il divieto di prosecuzione dell'attività di alaggio e varo nel Porto di Baia, alla stregua di un presunto sopravvenuto venir meno del rapporto fiduciario con l'amministrazione;

- della nota prot. n. 759 del 18.3.2009 dell'Ufficio Locamare di Baia, attraverso la quale è stata comunicata alla Regione Campania la presunta violazione, ad opera della Vatir srl, della nota regionale n. 183986 del 3.3.2009, giusta verbali di accertamento del 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 16 marzo 2009;

- dei verbali tutti di cui al punto precedente, se ed in quanto lesivi;

- della nota prot. n. 2009.0184037 del 3.3.2009, con cui la Regione Campania ha comunicato, ex art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di rigetto della richiesta di concessione demaniale marittima nel Porto di Baia allo scopo di posizionarvi una gru semovente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente

- nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente;.


Visto il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ Ufficio Locale Marittimo di Baia e dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;

Visto l'atto di intervento dei sigg.ri Borrelli e De Santis;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il cons. avv. S V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, attese le esigenze e le considerazioni di ordine organizzativo relative all’ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni portuali all’interno del porto di Baia, la chiesta tutela cautelare non può trovare ingresso – allo stato e salve le eventuali ulteriori determinazioni amministrative che dovessero essere assunte in ipotesi di positiva determinazione sulla istanza di autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1989 - nei confronti degli atti finalizzati ad escludere l’utilizzo della gru semovente nell’ambito portuale;

Considerato, invece, che può trovare ingresso la chiesta tutela cautelare nei confronti della nota prot. n. 2009.0240653 del 19.3.2009, con cui la Regione Campania, ha comunicato alla società ricorrente il divieto di prosecuzione dell'attività di alaggio e varo nel Porto di Baia, in considerazione della pendenza del procedimento di contestazione dei verbali di accertamento e del contemporaneo svolgimento da parte della società ricorrente di attività difensiva presso questo Tribunale finalizzata a conseguire una pronunzia cautelare relativa al provvedimento di inibizione dell’uso della gru semovente;

Attesa la sussistenza del danno grave ed irreparabile conseguente alla inibizione della prosecuzione dell’attività di alaggio e varo, disposta nell’approssimarsi della stagione estiva;

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