TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2014-03-31, n. 201400239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2014-03-31, n. 201400239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201400239
Data del deposito : 31 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01695/2004 REG.RIC.

N. 00239/2014 REG.PROV.PRES.

N. 01695/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2004, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guarna, con domicilio eletto presso Antonio Guarna Avv. in Reggio Calabria, via Vico Vitetta, 36;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

il giudizio di inidoneità fisica espresso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comunicato con atto del 30.07.2004, a seguito del quale veniva escluso dal Concorso per l’immissione di 1.210 Allievi Carabinieri Effettivi e riservato ai V.F.B. (Volontari di ferma breve delle Forze Armate) nonché avverso ogni altro atto e provvedimento precedente, presupposto e consequenziale e per ottenere, previa sospensiva, la reintegrazione al suddetto concorso per la prosecuzione delle ulteriori prove da espletarsi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la legge 06.12.1971 n. 1034;

Vista le legge 21.07.2000 n. 205;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 ottobre 2004;

Rilevato che il fascicolo di causa, a seguito di istanza per regolamento di competenza (senza adesione) proposta dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato trasmesso con ordinanza collegiale n. 901/04 del 25 novembre 2004 al Consiglio di Stato e che lo stesso, con decisione n. 1944/05 del 27 aprile 2005 ha indicato competente il T.A.R. Lazio – sede di Roma.

Ritenuto pertanto di dover dichiarare estinto il ricorso in epigrafe, salvi ed impregiudicati gli effetti derivanti dalla prosecuzione del giudizio avanti il giudice ad quem .

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