TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-02, n. 202301428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-02, n. 202301428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301428
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 01428/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2022, proposto da
Sicilcase Immobiliare S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.

derivante dalla mancata adozione, nei termini di legge, del provvedimento con il quale si dispone l'assoggettamento a Vas del progetto di lottizzazione "La Perla" in Mortelle, ossia il D.A. n. 172 del 10.6.2020 e l'al-legato parere della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) n. 129 del 29.4.2020, nonchè la nota dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente n. 32550 del 19.5.2021 di notifica del D.A. n. 172/GAB del 10.6.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La vicenda contenziosa in esame può sintetizzarsi come segue: a) con deliberazione n. 40/C del 4 maggio 2011, il Consiglio Comunale di Messina ha approvato il piano di lottizzazione convenzionata denominato “La Perla”; b) in data 26 gennaio 2012, il Comune ha approvato lo schema di convenzione di lottizzazione, subordinando il rilascio dell’autorizzazione a lottizzare alla sottoposizione del piano alla “verifica di assoggettabilità a VAS” ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006; c) gli originari proprietari del terreno interessato dall’intervento, danti causa dell’odierna ricorrente, con nota prot. n. 53051 del 28 febbraio 2013 hanno, dunque, presentato istanza per l’attivazione della detta procedura ed il Comune, con nota prot. n. 58476 del 5 marzo 2013, quale autorità procedente, ha trasmesso il rapporto ambientale preliminare all’Assessorato regionale intimato, chiedendo l’avvio della procedura ai sensi del citato art. 12; d) solo a seguito di numerosissime istanze e diffide, nonché di un giudizio avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 117 c.p.a., conclusosi con sentenza di accoglimento di questa Sezione n. 460 del 21 febbraio 2020 (e successiva ordinanza n. 1585 del 14.5.2021), l’Assessorato resistente, in ottemperanza al decisum giudiziale, ha adottato il decreto n. 172 in data 10 giugno 2020 con cui, conformandosi al parere n. 129 del 29 aprile 2020 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni paesaggistiche, ha ritenuto di assoggettare il piano di lottizzazione in questione alla procedura di VAS ex artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006, invitando il Comune di Messina, nella qualità di autorità procedente, a trasmettere il rapporto preliminare ambientale al Dipartimento regionale Urbanistica per gli adempimenti di competenza; e) in data 19-21 febbraio 2022, parte ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire in variante; f) con nota dell'8 marzo 2022, il Comune di Messina ha negato il rilascio del permesso di costruire in quanto l’area oggetto dell’intervento ricade ora all’interno del Piano Paesaggistico n. 6682 del 29 dicembre 2016 nonché all’interno del P.A.I. adottato con D.S.G. n.108 del 16 aprile 2021, nonché in ragione del fatto che, a prescindere dalla sopravvenienza dei vincoli che hanno modificato la suscettività edificatoria, le autorizzazioni ottenute a suo tempo fossero scadute per il trascorrere di un decennio dall'approvazione del piano di lottizzazione.

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