TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-09-14, n. 201609713
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Testo completo
Pubblicato il 14/09/2016
N. 09713/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09881/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 9881 del 2000, proposto da C A, rappresentato e difeso dall'avvocato G C P C.F PNGNN63C11Z114I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
-della nota prot n. AMM 1635 datata 12.4.2000, a firma del Cape del Servizio o Amministrativo - Sezione V.F.B. - del Distretto Militare di Roma - Ministero della Difesa notificata in data 17.4.2000, con la quale è stato disposto il recupero, da effettuarsi mediante trattenute sulla pensione privilegiata, della somma di Lire 4.839.490, erroneamente corrisposta al ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la declaratoria
del diritto del ricorrente a trattenere quanto legittimamente percepito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 maggio 2016, il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 29.5.2000 e depositato in data 23.6.2000, il ricorrente, già arruolato nell'Esercito Italiano ed incorporato il 20.4.1995 con il 4° scaglione 95 presso i1 230 Btg. F. "Como", premetteva che, dopo essere stato ammesso alla ferma di leva prolungata triennale, era stato comandato, in data 15.5.1996, a prestare servizio in Bosnia, presso i1 contingente FOR.
Esponeva che, dopo aver contratto la “ emorragia pontina ” durante la missione in Albania, era stato condotto a Tirana e, dopo circa due giorni, rimpatriato e ricoverato di urgenza a Roma, dapprima presso l'Ospedale- Militare del "Coelio" e, dopo, nella sala rianimazione del Policlinico Umberto I di Roma - Dipartimento Scienze Neurologiche, ove gli veniva diagnosticata la presenza di una “ lesione espansiva intraparenchimale al livello del ponte encefalico con grave emorragia pontina dall’aspetto del cavernoma ”.
Precisava che aveva subito un intervento chirurgico e che, dopo la trombosi dell’arto inferiore destro, rimaneva invalido e paralizzato, per cui gli veniva riconosciuto un assegno di lire 120.000 mensili.
Con il presente ricorso, lamentava che, dopo aver ottenuto, a titolo di premio di congedamento, con titolo n. 45 del 20.10.1998 il versamento della somma di lire 7.029,600 e, successivamente, con titolo n. 524 del 31.3.1999, il versamento dell’ulteriore somma di lire 4.839,490, inopinatamente, dopo circa 13 mesi, con il provvedimento impugnato, gli veniva disposto il recupero di tale ultima tranche