TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202301172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202301172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301172
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 01172/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2020, proposto da
ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma sulle Risorse Idriche Condivise sottoscritto in data 30 Giugno 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni Basilicata e Puglia (già Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 17 L. n. 36/1994), in persona del legale rappresentante pro tempore , Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Autorità di Bacino della Basilica, in persona del legale rappresentante pro tempore , EIPLI - Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

- del provvedimento di estremi ignoti, con cui il Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex art. 17 della Legge n. 36/1994, ha determinato le tariffe della componente ambientale dell'acqua all'ingrosso per il settore industriale;

- della nota della Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale, del 21 febbraio 2020, prot. n. 31855/121E avente ad oggetto: “ Accordo di programma ex art. 17 legge 5/1/1994 n. 36 - Regione Basilicata - Regione Puglia - Ministero Infrastrutture ”, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo P.E.C.;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. M M e udito per la parte ricorrente l’avv.to A I, in sostituzione dell'avv.to A R C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 16.6.2020, tempestivamente depositato, l’ILVA S.p.A., in Amministrazione straordinaria, ha impugnato la nota del 21 febbraio 2020 prot. n. 31855/121E, trasmessa dal Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, avente ad oggetto “ Accordo di programma ex art. 17 legge 5/1/1994 n. 36 - Regione Basilicata - Regione Puglia - Ministero Infrastrutture ”, in uno al provvedimento di estremi ignoti con cui il Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex art. 17 L. n. 36/1994, ha determinato le tariffe della componente ambientale dell’acqua all’ingrosso per il settore industriale ed a ogni altro atto connesso (in particolare la Tabella riassuntiva del dovuto da ILVA S.p.A. dal 2004 al 31 ottobre 2018 per complessivi € 19.371.625,00).

1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha esposto i seguenti motivi di gravame sinteticamente enunciati.

1.2. Con il primo motivo di impugnazione, la Società ricorrente ha eccepito l’estraneità del proprio obbligo al pagamento di quanto richiesto per il periodo dal 2004 fino al 21 gennaio 2015, data di apertura della Amministrazione straordinaria, atteso che tutte le richieste di pagamento avrebbero dovuto essere rivolte, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 270/1999, alla procedura giudiziale pendente innanzi al Tribunale Civile di Milano - Sezione Fallimentare.

1.3. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto il difetto di competenza del Comitato di Coordinamento di autodeterminare le tariffe - violazione degli artt. 17 e 18 L. n. 36/1994 - violazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Violazione dell’art. 26, comma 6, L. n. 31/2008 - Violazione dell’art 1, comma 4 bis , D.L. n. 171, convertito con modificazioni nella L. n. 205/2008 - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza, travisamento in fatto ed in diritto - illogicità, in quanto le tariffe stabilite con l’impugnato provvedimento di estremi ignoti, analogamente a quanto già deciso con la deliberazione del Comitato di Coordinamento del 28 ottobre 2011, non risulterebbero approvate dall’organo competente e risulterebbero, altresì, sfornite di copertura legislativa.

1.4. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione - violazione dell’art. 8 dell’Accordo di Programma del 30 giugno 2016 - Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà, travisamento in fatto e in diritto, in quanto il provvedimento di estremi ignoti, analogamente a quanto già determinato con la deliberazione del Comitato di Coordinamento del 28 ottobre 2011, non avrebbe tenuto in considerazione i criteri, indicati nell’art. 8 dell’Accordo di Programma del 30 giugno 2016, per la determinazione delle tariffe e sarebbe inoltre priva di motivazione con riferimento alla determinazione della tariffa riservata all’uso industriale.

1.5. Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente ha censurato la disparità di trattamento - violazione dell’Accordo di Programma del 30 giugno 2016 - Violazione dell’art. 1, comma 4 bis D.L. 171/2008, convertito con modificazioni con L. n. 205/2008 - Violazione dell’art. 3 Costituzione - eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, atteso che vi sarebbe stata una irragionevole disparità di trattamento con la tariffe previste per il settore agricolo ed inoltre la determinazione della tariffa oggetto di causa non riguarderebbe altre imprese industriali presenti sul territorio pugliese.

1.6. Per tali motivi, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso e la giurisdizione del G.O.;
nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente.

3. Si è, altresì, costituita in giudizio l’Avvocatura erariale, la quale ha aderito alle eccezioni preliminari (tardività del ricorso e difetto di giurisdizione in favore del G.O) ed alle difese svolte dalla Regione Basilicata.

4. La Regione Puglia, il Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma sulle Risorse Idriche Condivise sottoscritto in data 30 Giugno 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni Basilicata e Puglia (già Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 17 L. n. 36/1994), l’Autorità di Bacino della Puglia, l’Autorità di Bacino della Basilica, l’EIPLI - Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, non si sono costituiti in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023, all’esito della discussione orale, la causa è stata assegnata in decisione.

6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.

6.1. In via preliminare, rileva il Collegio come l’eccezione di irricevibilità del ricorso - notificato in data 16.6.2020 a fronte della emissione della nota impugnata del 21.2.2020 - non è condivisibile, sia perché, nel caso di specie, opera la c.d. sospensione dei termini processuali “Covid” fino al 3.5.2020 (vedi: art. 36, comma 3 D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020), sia perché la impugnata decisione tariffaria del Comitato di Coordinamento intimato, successiva al 2014, non risulta essere stata mai comunicata alla ricorrente, per cui, in relazione a quest’ultimo provvedimento, alcun termine risulta decorso.

Va, parimenti, disattesa l’ulteriore eccezione preliminare, relativa al difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. in favore del G.O., considerato che la Società ricorrente ha impugnato innanzitutto il provvedimento di estremi ignoti, con il quale sono stati determinati ed adottati, in via autoritativa, i criteri di determinazione delle componenti della tariffa idrica dell’acqua all’ingrosso per il settore industriale (vedi: Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 14 maggio 2021, n. 3809), con la precisazione che sussiste, peraltro, la competenza territoriale del T.A.R. Puglia - Lecce in forza del criterio dell’efficacia diretta degli atti gravati limitata all’ILVA S.p.A..

6.2. Ciò posto, deve essere innanzitutto disatteso il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha censurato la nota della Regione Basilicata del 21.2.2020, in ragione dell’insussistenza del proprio obbligo al pagamento della componente ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso per il settore industriale in relazione al periodo temporale antecedente alla propria ammissione alla Liquidazione straordinaria, giusta decreto del MI.S.E. del 21 gennaio 2015, per essere invece competente a conoscere tale richiesta il Tribunale Civile di Milano - Sezione Fallimentare, stante il divieto contenuto dall’art. 48 D. Lgs. n. 270/1999.

Ed invero, occorre evidenziare come la predetta norma precluda esclusivamente la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, anche speciali, nei confronti delle società sottoposte alla procedura di Amministrazione straordinaria, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, atteso che, con la nota del 21.2.2020, la Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze, si è limitata a comunicare l’entità del credito asseritamente vantato (Euro 19.371.625,00 dal 2004 al 31 ottobre 2018) e a richiederne il pagamento senza iniziare alcuna azione giudiziale esecutiva.

6.3. Il secondo motivo di impugnazione è, invece, fondato e merita accoglimento.

In particolare, la Società ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento di estremi ignoti con, cui il Comitato di Coordinamento, in attuazione dell’art. 8 dell’Accordo di Programma del 30 giugno 2016, ha determinato la componente ambientale della tariffa idrica dell’acqua all’ingrosso per il settore industriale, perché sarebbe stata adottata da un soggetto incompetente ed in assenza di una base legislativa.

Ed invero, osserva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta una (condivisibile) pronuncia di merito del Consiglio di Stato, avente ad oggetto la impugnativa della determinazione del 28 ottobre 2011 del Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di Programmazione tra Regione Basilicata, Regione Puglia e M.I.T. ex art. 17 Legge n. 36/1994, con la quale è stato stabilito come il predetto Ente pubblico sia sfornito di poteri per la determinazione della componente ambientale della tariffa idrica per il consumo industriale all’ingrosso (vedi: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 4.4.2023 n. 3478).

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la normativa di settore ed, in particolare, l’art. 154 D. Lgs. n. 151/2006, ha previsto che i criteri generali per la determinazione da parte delle Regioni delle tariffe sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro delle Politiche Agricole e forestali. Inoltre l’art. 21, comma 19, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 281/2011, ha attribuito la determinazione delle tariffe all’Autorità di regolazione per energia, reti ambiente (Arera).

Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha (condivisibilmente) chiarito che “ tale determinazione, alla luce della normativa sopra riportata, è illegittima perché priva di una base legale chiara e tassativa. L’art. 17 della legge n. 36 del 1994 si limita a prevedere, infatti, che mediante l’accordo di programma si debba «pianificare l’utilizzo delle risorse idriche» ma non anche che si possano stabilire i criteri di determinazione delle tariffe. Del resto, era la stessa legge, all’art. 13, sopra riportato, che stabiliva quali dovessero essere le modalità di formazione delle tariffe. Inoltre, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato – come risulta dalla ricostruzione del quadro normativo – era cambiato il complessivo regime relativo alla definizione dei criteri generali di definizione dei canoni dovuti. Né può valere a offrire “copertura legale” al provvedimento impugnato il seguente contenuto dell’accordo di programma: «l’acqua è un bene scarso (…) ed è pertanto necessario pervenire a rendere esplicito il valore della risorsa attraverso la congrua determinazione dei costi di produzione e della connessa tariffa all’ingresso differenziabili in base agli effetti costi, alle diverse utilizzazioni ed alla qualità delle acque addotte». Si tratta, infatti, di una dizione generica e comunque contenuta in una fonte non normativa. In definitiva, il Comitato ha definito, con il provvedimento impugnato, la «componente ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso» in assenza di una normativa che gli attribuisse in modo chiaro ed esplicito, come necessario, tale potere .”.

O, ritiene il Tribunale che le conclusioni corrette su riportate non possono che valere anche nel caso di specie, atteso che i provvedimenti e gli atti in questa sede impugnati si fondano sulle determinazioni assunte dal medesimo Comitato di Coordinamento per il periodo successivo al 2011-2014 (sino al 31 ottobre 2018), sulla base dei medesimi criteri ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato (con la menzionata sentenza n. 3478/2023).

Ne consegue pertanto che, sulla base delle medesime considerazioni giuridiche, deve essere dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti impugnati nel presente giudizio, poiché emessi da un soggetto incompetente ed in assenza di una base legislativa chiara e tassativa.

6.4. Tali considerazioni determinano, altresì, l’assorbimento del terzo e del quarto dei motivi di ricorso, in quanto il provvedimento tariffario impugnato attiene ad una deliberazione di un soggetto privo della relativa competenza prevista dalla legge.

6.5. Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, il provvedimento di estremi ignoti del Comitato di Coordinamento intimato e la successiva nota della Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale, del 21 febbraio 2020, prot. n. 31855/121E avente ad oggetto: “ Accordo di programma ex art. 17 legge 5/1/1994 n. 36 - Regione Basilicata - Regione Puglia - Ministero Infrastrutture ”, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo P.E.C.

7. Tenuto conto della novità della questione e del sopravvenuto pronunciamento del Consiglio di Stato su analoga vicenda, le spese di lite possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

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