TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-23, n. 202301172
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 01172/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2020, proposto da
ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma sulle Risorse Idriche Condivise sottoscritto in data 30 Giugno 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni Basilicata e Puglia (già Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 17 L. n. 36/1994), in persona del legale rappresentante pro tempore , Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Autorità di Bacino della Basilica, in persona del legale rappresentante pro tempore , EIPLI - Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
- del provvedimento di estremi ignoti, con cui il Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex art. 17 della Legge n. 36/1994, ha determinato le tariffe della componente ambientale dell'acqua all'ingrosso per il settore industriale;
- della nota della Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio Attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale, del 21 febbraio 2020, prot. n. 31855/121E avente ad oggetto: “ Accordo di programma ex art. 17 legge 5/1/1994 n. 36 - Regione Basilicata - Regione Puglia - Ministero Infrastrutture ”, trasmessa alla ricorrente in pari data a mezzo P.E.C.;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. M M e udito per la parte ricorrente l’avv.to A I, in sostituzione dell'avv.to A R C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16.6.2020, tempestivamente depositato, l’ILVA S.p.A., in Amministrazione straordinaria, ha impugnato la nota del 21 febbraio 2020 prot. n. 31855/121E, trasmessa dal Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, avente ad oggetto “ Accordo di programma ex art. 17 legge 5/1/1994 n. 36 - Regione Basilicata - Regione Puglia - Ministero Infrastrutture ”, in uno al provvedimento di estremi ignoti con cui il Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex art. 17 L. n. 36/1994, ha determinato le tariffe della componente ambientale dell’acqua all’ingrosso per il settore industriale ed a ogni altro atto connesso (in particolare la Tabella riassuntiva del dovuto da ILVA S.p.A. dal 2004 al 31 ottobre 2018 per complessivi € 19.371.625,00).
1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha esposto i seguenti motivi di gravame sinteticamente enunciati.
1.2. Con il primo motivo di impugnazione, la Società ricorrente ha eccepito l’estraneità del proprio obbligo al pagamento di quanto richiesto per il periodo dal 2004 fino al 21 gennaio 2015, data di apertura della Amministrazione straordinaria, atteso che tutte le richieste di pagamento avrebbero dovuto essere rivolte, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 270/1999, alla procedura giudiziale pendente innanzi al Tribunale Civile di Milano - Sezione Fallimentare.
1.3. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto il difetto di competenza del Comitato di Coordinamento di autodeterminare le tariffe - violazione degli artt. 17 e 18 L. n. 36/1994 - violazione dell’Accordo di