TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-10-15, n. 200904805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-10-15, n. 200904805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904805
Data del deposito : 15 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02139/2006 REG.RIC.

N. 04805/2009 REG.SEN.

N. 02139/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2006, proposto da:
Casa Editrice Franco Angeli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gianni', Alessandra Martini e Calogero Seddio, con domicilio eletto presso il primo in Milano, corso Monforte, 21;



contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. DIE/120033/06/2.27.4.2, del 10 maggio 2006, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, avente ad oggetto la revoca del credito d'imposta per l'acquisto della carta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il referendario dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2006 e depositato il successivo 14 agosto la ricorrente ha impugnato il decreto del 10 maggio 2006, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, avente ad oggetto la revoca del credito d'imposta per l'acquisto della carta, ai sensi dell’art. 4, commi 181 – 186 e 189, L. 24 dicembre 2003, n. 350, già riconosciutole con decreto del Capo del Dipartimento in data 24 marzo 2005.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente sostenendo appartenersi la giurisdizione al Giudice ordinario, come indicato in calce all’atto impugnato, trattandosi di diritti soggettivi; nel merito ha chiesto la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.

Con ordinanza n. 1925 del 5 ottobre 2006 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare attesi i dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

In corso di giudizio sono stati depositati ulteriori documenti e scritti difensivi e all’udienza pubblica del 2 luglio 2009, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 24 marzo 2005 la ricorrente, società operante nel settore dell’editoria, era ammessa a beneficiare di un contributo di € 45.785,63, pari al 10% della spesa ammissibile, sostenuta per l’acquisto di carta nell’anno 2004, da erogarsi sotto forma di credito di imposta ai sensi dell’art. 4, commi 181 – 186 e 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Invitata, con nota del 10 novembre 2005, a perfezionare la documentazione in conformità all’impegno, assunto con la domanda del 24 febbraio 2005, di trasmettere il proprio bilancio con certificazione resa da soggetto iscritto all’Albo speciale tenuto dalla C.O.N.S.O.B., secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 182, L. 350/2003 e alla Circolare 21 gennaio 2005, n. 1 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, presso la Presidenza del Consiglio, la ricorrente ha trasmesso la certificazione dei soli costi dell’acquisto della carta e non dell’intero bilancio.

Rilevata tale difformità, con decreto del 10 maggio 2006, il Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha disposto la revoca del credito di imposta riconosciuto.

3. Avverso tale decreto è insorta la ricorrente articolando un unico motivo di ricorso con cui ha dedotto: falsa applicazione dell’art. 4, comma 182, della L. 350/2003; violazione dell’art. 21octies L. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti e conseguente mancanza di parametri di riferimento, eccesso di potere per inosservanza di circolari; violazione degli artt. 1, 3 e 6 L. 241/90.

In estrema sintesi, la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione abbia erroneamente applicato la norma di cui all’art. 4, comma 182, L. 350/2003 la quale prescrive che “la spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici”, ritenendo che la Casa Editrice Franco Angeli s.r.l. avrebbe dovuto produrre certificazione dell’intero bilancio e non delle sole spese, riportate in bilancio, per l’acquisto della carta: tanto a fronte di una previsione normativa non univocamente interpretabile la quale, peraltro, non chiarisce (come non lo fanno né il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, né le circolari n. 1 e n. 8 del 2005 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) se la produzione di certificazione relativa alle sole spese per l’acquisto della carta anziché all’intero bilancio sia causa di revoca del beneficio concesso.

A sostegno della sua tesi richiama l’art. 1 della Circolare n. 1 del 21 gennaio 2005 il quale afferma che “il comma 182 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che la spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici… A tal fine si precisa che, trattandosi di contributi pubblici per l’editoria, per certificazione si fa riferimento a quella di cui all’art. 3, comma 2, lettera g), della legge n. 250 del 1990 e s.m.”, nonché la Circolare n. 2 dell’8 febbraio 2005 che specifica: “per quanto riguarda esclusivamente le imprese editrici di libri, poiché non ricomprese nella legge n. 250 del 1990, potranno, qualora non si tratti, ovviamente, di società quotate in borsa, sottoporre a certificazione, sempre da parte di una società di revisione iscritta all’apposito albo tenuto dalla commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta nell’esercizio 2004 in luogo dell’intero bilancio”.

Sul punto l’amministrazione resistente si difende obiettando che la ricorrente non è editrice di soli libri ma anche di periodici sicchè proprio la circolare da ultimo richiamata ne esclude la riconducibilità al novero delle imprese suscettibili della certificazione semplificata ivi contemplata.

Nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha ribadito le proprie difese insistendo per l’accoglimento del ricorso. In particolare ha esplicitato le ragioni per le quali ritiene non condivisibile l’orientamento espresso dalla Sezione in sede cautelare secondo cui non sussisterebbe la giurisdizione del Giudice amministrativo nella materia de qua, così come non ritiene condivisibili le conclusioni cui è pervenuto, con sentenza depositata il 4 dicembre 2008, il Tribunale di Milano, adito per la stessa vicenda subito dopo la pronuncia cautelare di questo Tribunale, secondo cui la materia rientrerebbe nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

La tesi della ricorrente, diffusamente argomentata in sede di discussione, poggia sull’assunto che il procedimento amministrativo di concessione del beneficio in discorso si articoli in diverse fasi con relative ricadute in punto di riparto di giurisdizione. Secondo il ragionamento della ricorrente nel procedimento de quo sono ravvisabili cinque fasi: 1) presentazione della domanda di ammissione al beneficio, con impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall’approvazione, dal quale deve risultare la spesa sostenuta per l’acquisto della carta, detraibile ai sensi dell’art. 4, commi 181 – 183, L. 350/2003; 2) avvio dell’istruttoria, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e comunicazione dell’esito alle imprese entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande; 3) riconoscimento, in favore delle imprese ammesse, di un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della carta nell’anno 2004; 4) trasmissione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse e dei relativi importi; 5) comunicazione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria all’Agenzia delle Entrate, dei nominativi delle imprese alle quali, a seguito di controllo, sia emerso che sia stato riconosciuto un beneficio non dovuto o dovuto in misura inferiore, sì da consentire all’amministrazione finanziaria il recupero del credito di imposta non spettante.

Di queste cinque fasi solo l’ultima, a dire della ricorrente, incide su diritti soggettivi laddove le prime quattro, afferendo ad attività discrezionale dell’amministrazione, vedono coinvolti interessi legittimi di tipo pretensivo con conseguente devoluzione delle relative controversie al Giudice amministrativo.

4. L’assunto della ricorrente non può essere condiviso.

4.1. Esigenze di chiarezza impongono di focalizzare il quadro normativo di riferimento.

L’ammissione al beneficio per cui è causa è disciplinato dalla legge

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