TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202300715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202300715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300715
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 00715/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00501/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2023, proposto da
-Ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati P N, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate M L V e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



nei confronti

ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale, 21;
Laura Ciasullo, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

- della clausola n. 2 del bando di concorso pubblico, per esami, pubblicato in data 26.05.2023 e indetto dal Comune di Torino con Determinazione della RUP n. 2289 del 10.05.2023 “per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 30 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione- Funzionario pedagogico”; clausola relativa ai titoli di studio necessari per la partecipazione al concorso ai fini dell’inserimento nella “graduatoria 2: Educatore nido infanzia”;

- di ogni atto e/o verbale di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: la determinazione dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023 e la successiva determinazione n. 2650 del 23.05.2023, nonché la clausola relativa ai requisiti di base per l’accesso all’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni contenuta nell’allegato A del CCNL Funzioni Locali ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la corretta valutazione del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto e con conseguente condanna in forma specifica dell’Amministrazione convenuta ad ammettere la ricorrente alla partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali a parità di condizione con gli altri candidati; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e dell’ARAN – Aran Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso proposto in data 19/6/2023 -Ricorrente- ha impugnato l’avviso di selezione pubblica indetto dal Comune di Torino con determinazione n. 2231 del 11/05/2023 per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 30 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – Funzionario pedagogico, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, lamentando l’illegittimità della clausola n. 2 del bando relativa ai requisiti di ammissione, nella parte in cui restringe l’accesso alla procedura selettiva indetta per il reclutamento nel profilo « Educatore Nido Infanzia », di cui alla Graduatoria n. 2 del bando, a quanti abbiano conseguito un titolo abilitante ex lege alla professione purché abbiano successivamente conseguito un diploma di laurea in una qualsiasi disciplina, anche non attinente al ruolo da rivestire. La ricorrente opina che la clausola violi la disciplina nazionale sull’accesso alla professione di educatore dell’infanzia e sia affetta da eccesso di potere, in quanto arbitrariamente restrittiva della possibilità di accedere al concorso.

2. – Con decreto presidenziale del 20/06/2023 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. L’Amministrazione ha quindi emesso la determina n. 3541 del 27/06/2023, con la quale la -ricorrente- è stata ammessa con riserva a sostenere le prove scritte del concorso in programma per il 29/6/2023.

3. – L’ARAN si è costituita con nota del 21/06/2023. Il Comune di Torino si è costituito con memoria del 27/06/2023, sostenendo l’infondatezza delle argomentazioni avverse e chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.

4. – All’udienza camerale del 12 luglio 2023 il Collegio ha dato avviso di eventuale sentenza in forma semplificata.

5. – Sussistono innanzitutto i presupposti fissati dall’art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.

6. – Alcune premesse in fatto sono utili per l’inquadramento del thema decidendum.

6.1 - La Città di Torino, in esecuzione della propria Determina Dirigenziale n. 2331 del 11/05/2023, con avviso di selezione pubblica del 12/05/2023, ha indetto la procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato di trenta posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – Funzionario pedagogico (S.P. 01/23), articolato nelle seguenti due graduatorie:

- « Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia – Posti 20 »;

- « Graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia – Posti 10 ».

Con successiva determinazione dirigenziale n. 2650 del 23/05/2023 l’Amministrazione comunale, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione, ha integrato l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso.

All’esito di tale integrazione, i titoli di studio richiesti per l’accesso alla selezione pubblica erano, oltre alle pertinenti lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia e Psicologia, anche « Uno dei seguenti titoli che consentono l’accesso alla professione ai sensi della L.R. 3/1973 e della Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, conseguito entro il 31/05/2017, unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree, o della medesima classe di laurea se conseguita successivamente a quanto richiesto: - Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); - Diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di liceo delle scienze umane; - Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16; -

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